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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 3 gennaio 2019 – SC Mitliv Exim SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-9/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: SC Mitliv Exim SRL

Resistenti: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 2 e dell’articolo 273 della direttiva 2006/[1]12 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 , dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 325 TFUE, in relazione a circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente il configurarsi del complesso delle situazioni seguenti:

- il pagamento di un importo per danno da reato stabilito nel corso delle indagini preliminari sulla base di un titolo diverso da un credito tributario.

- lo svolgimento di un’ulteriore ispezione tributaria, condotta in parallelo con il procedimento penale nel quale il contribuente imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di evasione fiscale e che stabilisce a suo carico obbligazioni tributarie accessorie tanto per il periodo quanto per l’importo già messo a disposizione delle autorità statali nel corso delle indagini preliminari, laddove, tuttavia, la decisione sul reclamo amministrativo proposto contro gli atti emessi in occasione dell’ispezione è stata sospesa fino alla conclusione dell’azione penale;

- la conclusione del processo penale in primo grado con la condanna dell’imputato, inter alia, anche al pagamento in solido dell’intera somma che, nel corso delle indagini preliminari, si è stabilito essere dovuta da tutti gli imputati, nonostante a carico del contribuente in discussione sia stata fissata soltanto una parte dell’importo, già corrisposta dal medesimo, e in quale misura il complesso di queste situazioni, cumulate, presentino un carattere eccessivo nei confronti del contribuente di cui si tratta.

Se in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, anche al fine di garantire l’obiettivo di riscossione degli obblighi finanziari dovuti allo Stato e per combattere la frode, sia compatibile con i principi del diritto dell’Unione in generale, e con il principio del ne bis in idem, in particolare, la condotta delle autorità statali consistente nel non tener conto, dal punto di vista fiscale, di un pagamento effettuato prima che le sanzioni amministrative e penali divenissero definitive, tenendo presente che il pagamento copre una parte dell’obbligo fiscale stabilito a suo carico.

3)    Se, alla luce delle risposte alle questioni [1] e [2] di cui sopra, occorra interpretare il diritto dell’Unione europea nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non considera equivalente alla riscossione di un’imposta contraria al diritto dell’Unione (…) il caso in cui il contribuente ha risarcito il danno penale nel corso delle indagini preliminari per ottenere una riduzione fino alla pena della metà, in assenza di un titolo di credito tributario proveniente dalle autorità competenti ad emetterlo o di una sentenza definitiva pronunciata dal giudice penale, ma laddove le autorità fiscali, in occasione dell’ispezione tributaria, hanno disposto a suo carico obbligazioni tributarie accessorie tanto per il periodo quanto per l’importo già messo a disposizione delle autorità statali, e l’imposta è stata percepita senza fondamento dal momento del pagamento e fino al momento della determinazione dell’onere fiscale sulla base di un titolo di credito tributario o di una sentenza penale definitiva.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.