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Impugnazione proposta l’11 ottobre 2018 dall’Apple Distribution International avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 luglio 2018, causa T-101/17, Apple Distribution International/Commissione europea

(Causa C-633/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apple Distribution International (rappresentanti: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, Advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata nella sua integralità;

dichiarare che l’Apple è direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata;

rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito; e

condannare la Commissione alle proprie spese nonché alle spese dell’Apple inerenti al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’Apple sostiene che l’ordinanza impugnata è viziata dai seguenti errori di diritto:

In primo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato e avrebbe omesso di prendere in considerazione elementi di prova rilevanti quando ha valutato se la posizione in termini di concorrenza dell’Apple nel mercato per la fornitura di servizi di intrattenimento home video in Germania sia significativamente interessata dalla decisione contestata1 .

In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe applicato correttamente il criterio giuridico per la valutazione dell’interesse individuale nel ritenere che l’Apple non appartenga al ristretto gruppo di imprese che erano individuabili quando la decisione impugnata è stata adottata in base a criteri tipici dei membri di detto gruppo.

In terzo luogo, il Tribunale violerebbe l’articolo 119 del suo regolamento di procedura e l’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia non fornendo alcuna motivazione per essere pervenuto alla conclusione secondo cui: i) la prova prodotta dall’Apple per la valutazione dell’impatto che potrebbe conseguire dall’aiuto sulla sua posizione concorrenziale nel mercato per la fornitura di servizi di intrattenimento home video in Germania è insufficiente; e ii) l’esistenza di un interesse individuale deve essere stabilita con riferimento al momento in cui la misura contestata viene concepita, adottata e attuata a livello nazionale.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa dell’Apple facendo affidamento sulle osservazioni della Commissione presentate in risposta ai quesiti del Tribunale, rispetto ai quali l’Apple non ha avuto la possibilità di formulare osservazioni.

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1 Decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1° settembre 2016, sul regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63).