Language of document : ECLI:EU:F:2012:186

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

12 dicembre 2012

Causa F‑70/11

Giorgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Esercizio di valutazione per l’anno 2008 – Esenzione a metà tempo a fini di rappresentanza sindacale – Rapporto informativo riferentesi alle funzioni esercitate nel servizio di assegnazione – Consultazione del gruppo ad hoc – Designazione statutaria – Designazione sindacale – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Lebedef chiede l’annullamento del rapporto informativo riferentesi alle funzioni esercitate nel suo servizio di assegnazione redatto per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2008.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Rappresentanza – Esenzione dall’esercizio delle funzioni per metà tempo a fini sindacali – Designazione sindacale per la metà del tempo restante – Ammissibilità – Presupposti

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Violazione delle norme di procedura – Incidenza sulla validità del rapporto informativo – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Un funzionario esentato dall’esercizio delle funzioni per la metà del tempo di lavoro a fini sindacali o di rappresentanza del personale può beneficiare inoltre, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni per la metà del tempo di lavoro restante, di una designazione sindacale che gli consenta di esercitare attività sindacali. È tuttavia necessario che la designazione da parte di un’organizzazione sindacale o di categoria rappresentativa sia chiaramente provata.

D’altro canto, una siffatta designazione sindacale o statutaria non può avere né per oggetto né per effetto di trasformare, de facto, un’esenzione dall’esercizio delle funzioni a fini sindacali o di rappresentanza del personale accordata per la metà del tempo di lavoro in una siffatta esenzione ma per la totalità del tempo di lavoro. Il fatto di accettare che un funzionario o agente che non sia stato esentato dall’esercizio delle sue funzioni a fini di rappresentanza del personale dedichi alla rappresentanza del personale la quasi totalità o addirittura la totalità del suo tempo di lavoro, in modo tale che egli dedichi solo una piccola parte, o addirittura non dedichi parte del proprio tempo di lavoro al suo servizio di assegnazione, ha l’effetto di eludere il sistema istituito dai vari accordi conclusi tra la Commissione e le organizzazioni sindacali o di categoria rappresentative e potrebbe costituire, a seconda delle circostanze del caso di specie, un abuso di diritto.

(v. punti 41 e 51)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 7 maggio 2008, Lebedef/Commissione, F‑36/07; 7 luglio 2009, Lebedef/Commissione, F‑39/08 (punto 50, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione sul contenuto dei rapporti informativi è limitato al controllo della regolarità procedurale, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché della mancanza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere. Non spetta al Tribunale della funzione pubblica controllare la fondatezza della valutazione dell’amministrazione sulle capacità professionali di un funzionario, ove essa comporti giudizi complessi di valore che, per la loro stessa natura, non sono soggetti ad una verifica obiettiva.

(v. punto 58)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2011, AJ/Commissione, F‑80/10 (punto 32, e giurisprudenza ivi citata)

3.      Perché una violazione delle norme di procedura possa costituire un’irregolarità sostanziale tale da inficiare la validità del rapporto informativo controverso, è necessario che, in assenza dell’irregolarità stessa, il rapporto abbia potuto avere un contenuto diverso.

(v. punto 63)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 marzo 1999, Hubert/Commissione, T‑212/97 (punto 53, e giurisprudenza ivi citata)