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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2016 – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA / Commissione europea, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Regno di Spagna, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE)

(Causa C-449/14 P) 1

(Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti a favore dell’organismo pubblico di radiodiffusione nazionale – Obblighi di servizio pubblico – Compensazione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Modifica delle modalità di finanziamento – Misure fiscali – Imposta a carico degli operatori di servizi televisivi a pagamento – Decisione che dichiara il regime di aiuti modificato compatibile con il mercato interno – Rilevanza delle modalità di finanziamento – Esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra l’imposta e il regime di aiuti – Incidenza diretta del gettito dell’imposta sull’entità dell’aiuto – Copertura dei costi netti dell’espletamento dell’incarico di servizio pubblico – Rapporto di concorrenza tra il debitore dell’imposta e il beneficiario dell’aiuto – Snaturamento della normativa nazionale)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (rappresentanti: H. Brokelmann e M. Ganino, abogados)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes, B. Stromsky e G. Valero Jordana, agenti), Telefónica de España SA, Telefónica Móviles España SA (rappresentanti: F. González Díaz, F. Salerno e V. Romero Algarra, abogados), Regno di Spagna (rappresentante: A. Sampol Pucurull, agente), Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) (rappresentanti: A. Martínez Sánchez e J. Rodríguez Ordóñez, abogados)

Dispositivo

L’impugnazione è respinta.

La DTS Distribuidora de Televisión Digital SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea relative all’impugnazione principale.

La Telefónica de España SA e la Telefónica Móviles España SA sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea relative all’impugnazione incidentale.

La Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.

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1 GU C 395 del 10.11.2014.