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Ricorso presentato il 20 luglio 2006 - Suhadolnik / Corte di giustizia

(causa F-78/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Simona Suhadolnik (Howald, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Jaume e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (AIPN) della Corte di giustizia che respinge il reclamo della ricorrente;

annullare la decisione di nomina in ruolo della ricorrente 22 luglio 2005, in quanto ne fissa il grado in applicazione dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto e lo scatto in applicazione della nuova versione dell'art. 32 dello Statuto;

inquadrare ex novo la ricorrente nel grado C*3 o, perlomeno, nel grado C*2, nonché allo scatto, corrispondente alla sua formazione ed esperienza professionale, che le sarebbe stato riconosciuto se fosse stata nominata in ruolo anteriormente al 1° maggio 2004, con effetti retrodatati al giorno della sua entrata in servizio;

condannare la convenuta ad indennizzare la ricorrente (interessi di mora, pregiudizio alla carriera, diritti alla pensione, ecc...);

condannare la convenuta agli interessi di mora a decorrere dall'emananda decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione dell'AIPN 22 luglio 2005 la ricorrente, vincitrice del concorso generale EPSO/C/9/03 per la costituzione di una riserva per l'assunzione di dattilografi/e (C5/C4) di nazionalità cipriota, ceca, estone, ungherese, lituana, lettone, maltese, polacca, slovena e slovacca1, è stata nominata in ruolo nelle Comunità europee e inquadrata nel grado C*1, allo scatto 1.

Con il presente ricorso l'interessata contesta l'inquadramento riconosciutole e mette in discussione, da un lato, l'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto, sul quale l'AIPN si è fondata per determinare il suo grado, e, dall'altro, la nuova versione dell'art. 32 dello Statuto, sul quale l'AIPN si è fondata per determinare il suo scatto.

Quanto all'inquadramento nel grado, la ricorrente sostiene, in via principale, che l'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto, che disciplina la situazione dei funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei, non sarebbe applicabile ai vincitori di un concorso, che non possono essere considerati funzionari.

In via subordinata, la ricorrente solleva un'eccezione d'illegittimità dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto ché, in particolare, violerebbe: i) il principio della parità di trattamento; ii) il principio della libera circolazione dei lavoratori; iii) i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto; iv) il principio di proporzionalità; v) il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine; vi) l'art. 31 dello Statuto; vii) l'art. 10 dello Statuto.

Quanto all'inquadramento allo scatto, la ricorrente ritiene che l'AIPN abbia violato l'osservanza del suo legittimo affidamento nel poter beneficiare di un abbuono di scatto, in considerazione della sua esperienza professionale, in conformità della versione dell'art. 32 dello Statuto in vigore prima del 1°maggio 2004.

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1 - GU C 120 del 22.5.2003, pag. 30