Language of document : ECLI:EU:F:2010:150

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

23 novembre 2010


Causa F-75/09


Fritz Harald Wenig

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Domanda di assistenza — Pregiudizio all’onorabilità e alla presunzione di innocenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Wenig chiede, da un lato, l’annullamento delle decisioni della Commissione recanti rigetto delle sue domande di assistenza, dall’altro, la condanna di quest’ultima a risarcire il danno derivante dall’asserita illegittimità di tali decisioni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

Funzionari — Obbligo di assistenza dell’amministrazione — Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24)

In forza dell’obbligo di assistenza previsto all’art. 24, primo comma, dello Statuto, l’amministrazione, in presenza di un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, deve intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dal caso di specie al fine di accertare i fatti e di poter, in tal modo, trarne con cognizione di causa le dovute conseguenze. A tal fine, basta che il funzionario che reclama la protezione della sua istituzione apporti un inizio di prova del carattere effettivo degli attacchi di cui asserisce di essere oggetto. In presenza di tali elementi, spetta all’istituzione in questione adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare facendo procedere ad un’indagine, al fine di accertare i fatti all’origine della denuncia, in collaborazione con l’autore di quest’ultima.

Inoltre, l’obbligo di assistenza non è subordinato alla condizione che l’illegittimità delle azioni a seguito delle quali il funzionario ha chiesto assistenza sia preliminarmente accertata. Una siffatta condizione sarebbe del resto in contraddizione con la finalità stessa della domanda di assistenza nei casi, frequenti, in cui quest’ultima è appunto presentata al fine di ottenere, attraverso un’azione giudiziaria assistita dall’istituzione, che le dette azioni siano riconosciute illegittime.

Tuttavia, se è vero che l’obbligo di assistenza di cui all’art. 24, primo comma, dello Statuto costituisce una garanzia statutaria essenziale per il funzionario e non è subordinata alla condizione che l’illegittimità delle azioni a seguito delle quali il funzionario ha chiesto l’assistenza sia preliminarmente accertata, occorre ancora che quest’ultimo fornisca elementi che facciano ritenere, prima face, che tali azioni lo riguardino a motivo della sua qualità e delle sue funzioni e siano illegittime alla luce della legge nazionale applicabile. Infatti, se condizioni di questo tipo non fossero imposte al funzionario, un’amministrazione si vedrebbe costretta, non appena uno dei suoi dipendenti presentasse denuncia per fatti asseritamente correlati all’esercizio delle proprie funzioni, a prestargli assistenza, indipendentemente dalla natura di tali fatti, dalla serietà della denuncia e dalle sue probabilità di successo.

Inoltre, l’amministrazione non può essere tenuta ad assistere un funzionario sospettato, alla luce di elementi precisi e pertinenti, di essere gravemente venuto meno ai suoi obblighi professionali e per questo motivo passibile di sanzioni disciplinari, quand’anche una siffatta mancanza sia avvenuta a seguito di azioni irregolari di terzi.

(v. punti 46-49)

Riferimento:

Corte: 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punti 15 e 16)

Tribunale della funzione pubblica: 16 gennaio 2007, causa F‑115/05, Vienne e a./Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑9 e II‑A‑1‑47, punto 51)