Language of document :

Impugnazione proposta il 20 novembre 2019 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 settembre 2019, causa T-883/16, Repubblica di Polonia / Commissione europea

(Causa C-848/19 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs, assistito da H. Haller, avvocato, T. Heitling, avvocato, L. Reiser, avvocatessa, V. Vacha, avvocatessa)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia, Commissione europea, Repubblica di Lettonia e Repubblica di Lituania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019, causa T-883/16;

rinviare la causa T-883/16 al Tribunale dell’Unione europea;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi:

Primo motivo di ricorso: il principio di solidarietà energetica non costituisce un criterio giuridico e non ne conseguono obblighi di agire per gli organi esecutivi

Il principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194 TFUE è, quale principio generale direttivo, soltanto un concetto di carattere politico e non costituisce un criterio giuridico.

Dal principio di diritto primario di solidarietà energetica non possono sorgere diritti e doveri concreti per l’Unione e/o per gli Stati membri. In particolare da tale principio direttivo astratto non conseguono doveri per gli organi esecutivi, come ad esempio obblighi di controllo per la Commissione europea nell’ambito della sua attività decisionale.

Data la sua astrattezza e indeterminatezza, il concetto di solidarietà energetica non è azionabile.

Secondo motivo di ricorso: il principio di solidarietà energetica non era applicabile nel presente caso

Il principio di solidarietà energetica costituisce un semplice meccanismo di emergenza, che trova applicazione esclusivamente in casi eccezionali e soltanto al ricorrere di rigorosi presupposti, e non va preso sempre in considerazione in occasione di ogni decisione della Commissione europea.

Non ricorrono i presupposti d’applicazione del meccanismo di emergenza con riferimento alla decisione controversa del 2016, C(2016)6950, della Commissione europea.

Terzo motivo di ricorso: la Commissione europea ha preso in considerazione il principio di solidarietà energetica

Nei limiti in cui il principio di solidarietà energetica trovi comunque applicazione (quod non) alla decisione controversa del 2016, C(2016)6950 della Commissione europea, la Commissione europea ha preso in considerazione tale principio all’atto dell’adozione della decisione:

Nell’adottare la decisione la Commissione europea ha considerato gli effetti complessivi tanto sul mercato polacco del gas quanto su quello europeo.

Nell’esame dei presupposti dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE soltanto l’osservanza della sicurezza dell’approvvigionamento energetico andava considerata come derivazione del principio di solidarietà energetica.

La sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Polonia non era e non è messa in pericolo.

Quarto motivo di ricorso: non era necessario menzionare espressamente il principio di solidarietà energetica nella decisione

Non dovevano essere esplicitamente menzionati tutti i motivi a sostegno della decisione della Commissione europea nella decisione controversa del 2016, C(2016)6950. Non esistono norme di carattere procedurale relative alla misura in cui l’amministrazione europea deve motivare la propria decisione.

La motivazione della misura di carattere amministrativo deve rendere noto soltanto l’obiettivo perseguito attraverso la misura stessa, ma non definire tutti i profili di fatto e di diritto rilevanti.

La legittimità di decisioni della Commissione europea non può dipendere dalla circostanza che determinati concetti vi siano contenuti.

Quinto motivo di ricorso: la decisione controversa del 2016, C(2016)6950 non può essere annullata soltanto per un presunto errore di forma

Anche qualora la decisione controversa del 2016, C(2016) 6950, fosse stata formalmente illegittima (quod non), ciò non avrebbe comportato l’annullamento della decisione, in quanto decisioni che sono corrette dal punto di vista sostanziale non vanno annullate, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, soltanto e fondamentalmente a causa di determinati errori di forma.

____________