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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2013 – BU / EMA

(cause riunite F-135/11, F-51/12, F-110/12)1

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato – Atto lesivo– Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto – Domanda di riqualificazione di un contratto – Termine ragionevole – Reclamo contro un rigetto di reclamo – Articolo 8 del RAA – Dovere di sollecitudine»

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BU (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: nella causa F-135/11, inizialmente S. Vincenzo, poi T. Jablonski e G. Gavrilidou, agenti e assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, nella causa F-51/12, T. Jablonski e  G. Gavrilidou, agenti e assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, e nella causa F-110/12, T. Jablonski e Rampal Olmedo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’Agenzia europea per i medicinali di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.

Dispositivo

La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali di non rinnovare il contratto di BU, notificata con lettera del 30 maggio 2011, è annullata.

Il ricorso F-135/11 è respinto per il resto.

I ricorsi F-51/12 e F-110/12 sono respinti.

L’Agenzia europea per i medicinali sopporta le proprie spese ed è condannata a quelle sostenute da BU nelle cause F-135/11 e F-51/12.

BU sopporta le proprie spese ed è condannata a quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medicinali l nella causa F-110/12.

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1 GU C 65 del 3.3.2012, pag. 24, GU C 209 del 14.7.2012, pag. 14; GU C 379 dell’8.12.2012, pag. 34.