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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 7 ottobre 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited / Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Causa C-735/19)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: Euromin Holdings (Cyprus) Limited

Resistente: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questioni pregiudiziali

Se sia in contrasto con la corretta applicazione dell'articolo 51 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, una normativa nazionale secondo la quale il prezzo delle azioni nell’ambito di un'offerta di riacquisto obbligatoria viene calcolato dividendo le attività nette della società emittente (comprese le partecipazioni di minoranza) per il numero di azioni emesse.

In caso di risposta negativa alla prima questione, vale a dire nel senso che le attività nette della società emittente non devono comprendere le partecipazioni di minoranza, se un metodo di fissazione del prezzo delle azioni possa considerarsi chiaramente determinato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, qualora per la sua comprensione occorra applicare uno dei metodi di evoluzione giurisprudenziale del diritto ―la riduzione teleologica―.

Se sia conforme all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, vale a dire alla fissazione di un prezzo equo, una normativa che prevede che si debba scegliere il prezzo più elevato fra queste tre possibili varianti:

3.1)    il prezzo al quale l'offerente o persone che agiscono di concerto con lui hanno acquistato le azioni della società emittente nei 12 mesi anteriori. In caso di acquisto di azioni a prezzi diversi, il prezzo di riacquisto è costituito da quello più elevato tra i prezzi di acquisto delle azioni nei 12 mesi precedenti il momento in cui sorge l'obbligo legale di promuovere un'offerta di riacquisto;

3.2)    il prezzo medio ponderato delle azioni sul mercato regolamentato o sul sistema multilaterale di negoziazione con il maggior volume di scambi delle azioni in questione nei 12 mesi anteriori. Il prezzo medio ponderato delle azioni è calcolato sulla base dei 12 mesi precedenti il momento in cui sorge l'obbligo legale di promuovere un'offerta di riacquisto;

3.3)    il valore dell'azione calcolato dividendo le attività nette della società emittente per il numero di azioni emesse. Le attività nette saranno calcolate deducendo dal totale delle attività della società emittente le azioni proprie e le passività. Nel caso in cui la società emittente abbia azioni con valori nominali diversi, se per il calcolo del valore dell'azione le attività nette debbano essere divise in proporzione alla percentuale di capitale sociale rappresentata da ogni valore nominale delle azioni.

Qualora il metodo di calcolo previsto dal diritto nazionale, avvalendosi del margine discrezionale conferito [agli Stati membri] dall'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, dia come risultato un prezzo superiore a quello di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, se ciò sia compatibile con l'obiettivo della direttiva di scegliere sempre il prezzo massimo.

In caso di danno arrecato a un singolo a causa dell’errata applicazione del diritto dell'Unione europea, se il diritto nazionale possa prevedere una limitazione del risarcimento di tale danno qualora tale limitazione si applichi parimenti sia ai danni subiti a causa dell’errata applicazione del diritto nazionale che a quelli subiti a causa dell’errata applicazione del diritto dell'Unione.

Se le disposizioni della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, conferiscano diritti ai singoli, vale a dire se sia soddisfatto il presupposto per la sussistenza della responsabilità dello Stato.

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1 GU 2004, L 142, pag. 12.