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Impugnazione proposta l’11 settembre 2019 da Bruno Gollnisch avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-95/18, Gollnisch / Parlamento

(Causa C-676/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 (T-95/18);

Rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

Riconoscere al ricorrente l’importo di € 12 500 a titolo di spese del procedimento;

Condannare il Parlamento alle spese.

La parte ricorrente chiede altresì, in caso di ammissione dell’impugnazione, che la Corte voglia:

Qualora ritenga di essere sufficientemente edotta, esaminare la controversia nel merito;

Annullare la decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 23 ottobre 2017;

Accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado;

Condannare il Parlamento alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo, vertente sull’applicazione retroattiva in defavorem della giurisprudenza successiva per dichiarare irricevibile il ricorso.

Per respingere il ricorso, la sentenza impugnata ha operato un’applicazione retroattiva, sfavorevole e contraria al diritto di una giurisprudenza della Corte successiva alla presentazione del ricorso, sebbene quest’ultimo fosse espressamente descritto come ricevibile in vigenza della situazione precedente.

2. Secondo motivo, vertente su un diniego di applicazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il Tribunale ha escluso l’applicazione di questi due articoli alla controversia, sebbene risultasse dall’articolo 52 della Carta e dalle spiegazioni dei suoi articoli accolte dalla la giurisprudenza della Corte che essi erano pertinenti.

3. Terzo motivo, vertente su un’errata interpretazione della giurisprudenza relativa al diritto di essere ascoltato.

La sentenza impugnata si è erroneamente fondata su una sentenza della Corte per negare al ricorrente il suo diritto a un’audizione orale, sebbene tale sentenza riguardasse soltanto le parti intervenienti, in un procedimento specifico e marginale, che autorizzava, peraltro, l’audizione orale.

4. Quarto motivo, vertente sulla contraddittorietà della motivazione e sulla violazione dei diritti della difesa.

Per ritenere regolare la mancata trasmissione di un documento al ricorrente durante il procedimento controverso, il Tribunale ha attribuito a tale documento qualifiche contraddittorie che hanno avuto come conseguenza una violazione dei diritti della difesa.

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