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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) il 20 marzo 2019 – QL S.A., con sede in B. / C.G.

(Causa C-252/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parti

Ricorrente: QL S.A., con sede in B.

Convenuto: C.G.

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE 1 , in particolare l’articolo 3, lettera g) e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale dell’istituto dei «costi massimi del credito extrainteressi» nonché della formula matematica per il calcolo dell’importo di tali costi, previsti dall’articolo 5, punto 6a, in combinato disposto con l’articolo 36a, della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; testo unico Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2018, posizione 993), i quali consentono di includere tra i costi connessi al contratto di credito a carico del consumatore (il costo totale del credito) anche i costi dell’attività economica esercitata dal professionista.

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1 GU 2008, L 133, pag. 66.