Language of document : ECLI:EU:C:2020:583

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

16 luglio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Controllo delle merci – Domanda di revisione della dichiarazione in dogana – Controllo a posteriori»

Nella causa C‑496/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Italia), con decisione del 29 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2019, nel procedimento

Antonio Capaldo SpA

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J. Malenovský e N. Wahl (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Antonio Capaldo SpA, da P. Giordano e R. Salzano, avvocati, nonché da D. De Rosa;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart, M. Salyková e C. Sjödin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie tra la Antonio Capaldo SpA e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno (Italia) (in prosieguo: l’«ufficio doganale») in merito alla revisione delle dichiarazioni in dogana di tale società.

 Contesto normativo

3        L’articolo 62 del codice doganale prevede quanto segue:

«1.      Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all’uopo previsto. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.

2.      Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate».

4        L’articolo 65 di tale codice così dispone:

«Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione di quest’ultima da parte dell’autorità doganale. La rettifica non può avere l’effetto di far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.

Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l’autorità doganale:

a)      ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, oppure

b)      ha constatato l’inesattezza delle indicazioni date, oppure

c)      ha autorizzato lo svincolo delle merci».

5        L’articolo 78 del suddetto codice dispone quanto segue:

«1.      Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

2.      Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.

3.      Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

6        Nel corso del 2011 la ricorrente nel procedimento principale ha importato gazebo dalla Cina, alcuni costituiti da una struttura in ferro e altri da una struttura in alluminio. Essa li ha dichiarati con il codice tariffario 6306 12 00 00, che prevede un’aliquota daziaria del 12% per la merce di cui trattasi, e, con il medesimo codice tariffario, ha proceduto a successive importazioni.

7        A seguito di una revisione contabile interna, effettuata da uno studio di consulenza doganale, la ricorrente nel procedimento principale ha tuttavia considerato che il codice tariffario attribuito a tali gazebo non fosse corretto. A suo avviso, i gazebo dotati di una struttura in ferro avrebbero dovuto essere classificati con il codice tariffario 7308 90 99 00, che prevede un’aliquota daziaria nulla, e quelli che presentavano una struttura in alluminio con il codice tariffario 7610 90 99 00, che prevede un’aliquota daziaria del 6%.

8        La ricorrente nel procedimento principale ha quindi presentato due domande all’ufficio doganale al fine di ottenere, da un lato, la revisione delle sue dichiarazioni in dogana e, dall’altro, il rimborso delle somme che, a suo avviso, non avrebbe dovuto versare a titolo di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto se fosse stato attribuito il codice tariffario da essa proposto. L’ufficio doganale ha respinto tali domande.

9        La ricorrente nel procedimento principale ha contestato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno (Italia) le decisioni di rigetto delle suddette domande. Dinanzi a tale giudice, l’ufficio doganale ha giustificato il rigetto delle domande medesime sostenendo, da un lato, di non essere tenuto ad accogliere la domanda di revisione che gli era stata presentata e, dall’altro, che la voce tariffaria attribuita era corretta. Per quanto riguarda la domanda di revisione, esso ha sottolineato che un’importazione dello stesso tipo era stata oggetto di una verifica fisica e che quest’ultima non era stata contestata dall’agente di sdoganamento rappresentante la ricorrente nel procedimento principale.

10      Con una decisione del 25 febbraio 2015 la Commissione tributaria provinciale di Salerno ha respinto il ricorso di cui era stata investita, riprendendo sostanzialmente gli argomenti dell’ufficio doganale. La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Italia).

11      Peraltro, la ricorrente nel procedimento principale è parte di altre due controversie distinte, anch’esse oggetto di appello dinanzi a quest’ultimo giudice. Difatti, da un lato, essa ha proposto un ricorso avverso una decisione del 26 febbraio 2015 vertente su una controversia analoga, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Salerno ha respinto, in termini analoghi, la sua domanda. Dall’altro, in una fattispecie simile, l’ufficio doganale ha proposto un ricorso avverso una decisione del 15 giugno 2015, con la quale quest’ultimo giudice, in una composizione diversa, ha invece accolto il ricorso della ricorrente nel procedimento principale.

12      Il giudice del rinvio ha deciso di riunire queste tre cause ai fini di una decisione unica.

13      In tali circostanze la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la verifica fisica delle merci effettuata all’atto della loro importazione osti alla instaurazione della procedura di revisione dell’accertamento di cui all’art[icolo] 78 del [codice doganale]».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

14      Il governo italiano sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile. Esso fa valere, in primo luogo, che la questione sollevata sarebbe irrilevante ai fini della soluzione delle controversie principali. Infatti, il giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto che l’ufficio doganale non avesse avviato la procedura di revisione. In realtà, tale ufficio avrebbe avviato detta procedura e concluso in senso sfavorevole alla ricorrente nel procedimento principale, senza considerare che la verifica fisica delle merci consentirebbe, di per sé, di escludere la revisione delle dichiarazioni effettuate.

15      In secondo luogo, tale giudice sarebbe venuto meno alla sua funzione non rispettando l’obbligo ad esso incombente di verificare, in via preliminare, se l’ufficio doganale avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale nell’ambito della procedura di revisione delle dichiarazioni in dogana.

16      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione o sulla validità di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni sollevate dai giudici nazionali godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione abbia natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 24 e 25; del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal, C‑207/16, EU:C:2018:788, punto 45, nonché del 19 dicembre 2019, Dobersberger, C‑16/18, EU:C:2019:1110, punti 18 e 19).

17      Nel caso di specie, la questione sollevata verte sulla conformità all’articolo 78 del codice doganale di decisioni adottate dall’autorità doganale nazionale competente. In tali circostanze, non risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale. Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui gode la domanda di pronuncia pregiudiziale non è confutata dalle obiezioni sollevate dal governo italiano, consistenti sostanzialmente nel rimettere in discussione, da un lato, il contesto di fatto che il giudice del rinvio definisce sotto la propria responsabilità e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e, dall’altro, la legittimità della decisione di rinvio, che nemmeno spetta alla Corte valutare.

18      Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulla questione pregiudiziale

19      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 78 del codice doganale debba essere interpretato nel senso che esso osta a un’eventuale revisione della dichiarazione in dogana qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.

20      In primo luogo, occorre precisare che il tenore letterale dell’articolo 78 del codice doganale non contiene alcuna limitazione né per quanto riguarda la possibilità per l’autorità doganale di reiterare una revisione o un controllo a posteriori, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo, né in relazione all’adozione, da parte di tale autorità, delle misure necessarie per regolarizzare la situazione, prevista al paragrafo 3 di tale articolo.

21      In secondo luogo, sia la finalità stessa del codice doganale, che intende garantire una corretta applicazione delle tasse da esso previste, sia la logica specifica dell’articolo 78 di tale codice, che consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, correggendo gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile, sono contrarie a un’interpretazione del suddetto articolo che permetta di escludere, in via generale, che l’autorità doganale proceda a revisioni o ad altri controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali per regolarizzare eventualmente la situazione (sentenza del 10 dicembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

22      Contrariamente alla rettifica prevista all’articolo 65 del codice doganale, effettuata unilateralmente dal dichiarante prima della concessione dello svincolo delle merci, la revisione ha luogo successivamente alla concessione dello svincolo, la qual cosa giustifica che l’autorità doganale disponga di un certo potere discrezionale quanto all’opportunità di procedere o meno alla revisione richiesta (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2005, C‑468/03, Overland Footwear, EU:C:2005:624, punto 66).

23      Resta il fatto che tale margine di discrezionalità è circoscritto.

24      Anzitutto, qualora sia stata presentata una domanda di revisione, l’autorità doganale è tenuta a esaminare se occorra o meno procedere a tale revisione, tenendo conto, in particolare, della possibilità materiale di valutare la fondatezza o meno di tale domanda, e al termine di tale esame essa deve, con riserva di ricorso giurisdizionale, respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata o procedere alla revisione richiesta (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punti da 46 a 52).

25      Inoltre, qualora l’esame a cui procede riveli che le disposizioni che disciplinano il regime doganale di cui trattasi sono state applicate sulla base di elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale, deve adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispone (sentenza del 10 dicembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

26      A tale riguardo, occorre sottolineare che i termini «elementi inesatti o incompleti», di cui a tale articolo 78, paragrafo 3, devono essere interpretati come comprendenti allo stesso tempo errori od omissioni materiali, ma anche errori di interpretazione del diritto applicabile (sentenze del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punto 63, e del 10 luglio 2019, CEVA Freight Holland, C‑249/18, EU:C:2019:587, punto 32). Di conseguenza, l’autorità doganale non può – senza violare lo scopo dell’articolo 78 del codice doganale – respingere una domanda di revisione per il solo motivo che l’importatore non avrebbe contestato un controllo preventivo.

27      Infine, qualora i dazi all’importazione versati dal dichiarante eccedano quelli dovuti per legge al momento del loro pagamento, la misura necessaria a regolarizzare la situazione può consistere solo nel rimborso dell’eccedenza riscossa (sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punto 53).

28      Dalle considerazioni che precedono risulta che una verifica fisica delle merci effettuata al momento della loro importazione non può, di per sé, ostare all’avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana prevista all’articolo 78 del codice doganale.

29      Occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 78 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana da esso prevista, anche qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.

 Sulle spese

30      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana da esso prevista, anche qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.


Rossi

Malenovský

Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 2020.

Il cancelliere

 

La presidente dell’Ottava Sezione

A. Calot Escobar

 

L.S. Rossi


*      Lingua processuale: l’italiano.