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Ricorso proposto il 6 settembre 2012 – ZZ / Commissione

(Causa F-93/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda volta all'annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 1° dicembre 2011 della Direttrice dell'OIL di non rinnovare il contratto del ricorrente che avrebbe quindi avuto termine il 15 gennaio 2012;

annullare per quanto necessario la decisione confermativa della citata decisone, risultante dalla lettera del 6 febbraio 2012 della Direttrice;

condannare la Commissione a risarcire, a titolo del danno alla carriera subito dal ricorrente nel periodo dal 15 gennaio al 30 giugno 2012, un importo corrispondente alla differenza tra lo stipendio netto che avrebbe guadagnato presso l'OIL e gli assegni di disoccupazione netti di cui ha beneficiato, valutato provvisoriamente a EUR 11309, e a versare per suo conto al Regime comunitario delle pensioni i contributi corrispondenti allo stipendio che avrebbe dovuto percepire;

stabilire il rinnovo a tempo indeterminato del contratto di lavoro del ricorrente presso l'OIL, con effetto alla data di scadenza del suo attuale contratto;

in subordine, condannare la Commissione a versargli, come risarcimento del danno alla carriera che subirebbe altrimenti a decorrere da tale data, la differenza tra lo stipendio e i diritti pensionistici che avrebbe acquisito se il suo contratto presso l'OIL fosse stato rinnovato a tempo indeterminato e lo stipendio o emolumenti corrispondenti e la pensione di cui potrebbe beneficiare altrove;

condannare la Commissione a versargli, come risarcimento del danno morale derivante dal mancato rinnovo del suo contratto di lavoro presso l'OIL, la somma di EUR 5000;

condannare la Commissione a versargli, come risarcimento del danno morale derivante dall'illegittimità del suo rapporto informativo per il 2010, la somma di EUR 5000;

condannare la Commissione alle spese.