Language of document : ECLI:EU:C:2019:610

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate l’11 luglio 2019(1)

Causa C447/18

UB

contro

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca)]

«Parità di trattamento in materia di sicurezza sociale – Discriminazione sulla base della cittadinanza – Assenza di trasferimento di un lavoratore – Modifica dello Stato membro di residenza del lavoratore a causa della dissoluzione di uno Stato – Normativa di uno Stato membro che subordina a una condizione di cittadinanza il diritto a una prestazione supplementare per l’ottenimento di medaglie ai Giochi Olimpici e ad altri campionati internazionali – Cittadino ceco residente in Slovacchia»






1.        Il procedimento principale offre alla Corte l’opportunità di sviluppare la sua giurisprudenza in merito alle circostanze in cui una prestazione supplementare riservata ai cittadini di uno Stato membro deve essere estesa a tutti i cittadini dell’Unione europea che risiedono in tale Stato membro. La prestazione in questione nella presente causa (in prosieguo: la «prestazione supplementare») è accordata per l’ottenimento di medaglie ai Giochi Olimpici e ad altri eventi sportivi europei e internazionali.

2.        La controversia è particolare, in quanto non scaturisce dall’esercizio dei diritti di libera circolazione, ma dal fatto che la Repubblica Socialista Cecoslovacca si è scissa in due Stati distinti prima dell’adesione della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca all’Unione europea, il 1o maggio 2004. Di conseguenza, un cittadino ceco residente in Slovacchia che chiede il versamento della prestazione supplementare agli enti previdenziali slovacchi non può essere considerato un lavoratore migrante, dato che vive da oltre 50 anni all’interno dei confini dell’attuale Stato sovrano della Slovacchia.

3.        Il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) chiede se tale persona possa comunque invocare il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), e il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali di cui all’articolo 34 della Carta, affinché le sia garantita la prestazione supplementare.

4.        Sono giunto a una risposta negativa alla suddetta questione, per i motivi che saranno illustrati in dettaglio nella parte IV infra.

I.      Quadro giuridico

A.      Diritto dell’Unione

5.        L’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è rubricato «Sicurezza sociale e assistenza sociale». I primi due paragrafi recitano quanto segue:

«1.      L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2.      Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».

6.        I considerando 4 e 5 del regolamento n. 883/2004 così recitano:

«(4)      È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.

(5)      È necessario, nell’ambito di un tale coordinamento, garantire all’interno della Comunità alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali».

7.        L’articolo 1 del regolamento n. 883/2004 stabilisce, alla lettera w), che si intende per:

«“pensione”, non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari».

8.        L’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 è rubricato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», e ai paragrafi 1, 3 e 5 così recita:

«1.      Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia;

b)      le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

c)      le prestazioni d’invalidità;

d)      le prestazioni di vecchiaia;

e)      le prestazioni per i superstiti;

f)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

g)      gli assegni in caso di morte;

h)      le prestazioni di disoccupazione;

i)      le prestazioni di pensionamento anticipato;

j)      le prestazioni familiari.

(…)

3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70.

(…)

5. Il presente regolamento non si applica:

a)      all’assistenza sociale e medica; o

b)      alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell’esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza».

9.        L’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 è rubricato «Parità di trattamento» e stabilisce quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».

10.      L’articolo 5 è rubricato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti, o avvenimenti» e così prevede:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a)      laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b)      se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

11.      L’articolo 70 del regolamento n. 883/2004 è rubricato «Disposizione generale» e stabilisce quanto segue:

«1. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all’assistenza sociale.

2. Ai fini del presente capitolo, le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” sono quelle:

a)      intese a fornire:

i)      copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato;

oppure

ii)      unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato;

e

b)      relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;

e

c)      sono elencate nell’allegato X.

3. L’articolo 7 e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico».

B.      Legislazione slovacca

12.      L’articolo 1 dello zákon č. 112/2015 Z.z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (legge n. 112/2015 sulla prestazione supplementare per gli sportivi delle nazionali; in prosieguo: la «legge n. 112/2015»), nella versione applicabile al procedimento principale, stabilisce quanto segue:

«La presente legge regola l’erogazione di una prestazione supplementare per gli sportivi delle nazionali (in prosieguo: la “prestazione supplementare”) a titolo di prestazione sociale statale, il cui scopo è garantire finanziariamente lo sportivo che – in qualità di rappresentante sportivo della Repubblica cecoslovacca; della Repubblica socialista cecoslovacca; della Repubblica federale cecoslovacca; della Repubblica federale ceca e slovacca; o della Repubblica slovacca – ha ottenuto una medaglia ai giochi olimpici, giochi paralimpici, ai giochi olimpici silenziosi, ai campionati del mondo o ai campionati d’Europa».

13.      L’articolo 2, paragrafo 1, della legge n. 112/2015, nella stessa versione, così recita:

«Ha diritto alla prestazione supplementare la persona fisica che

a)      in qualità di rappresentante sportivo della Repubblica cecoslovacca; della Repubblica socialista cecoslovacca; della Repubblica federale cecoslovacca; della Repubblica federale ceca e slovacca; o della Repubblica slovacca ha ottenuto

1.      una medaglia d’oro (primo posto), una medaglia d’argento (secondo posto) o una medaglia di bronzo (terzo posto) ai giochi olimpici, ai giochi paralimpici o ai giochi olimpici silenziosi;

2.      una medaglia d’oro (primo posto), una medaglia d’argento (secondo posto) o una medaglia di bronzo (terzo posto) ai campionati del mondo oppure una medaglia d’oro (primo posto) ai campionati d’Europa in una disciplina sportiva inclusa dal Comitato olimpico internazionale nei giochi olimpici, dal Comitato paralimpico internazionale nei giochi paralimpici oppure dal Comitato Internazionale degli Sport dei Sordi nei giochi olimpici silenziosi, immediatamente precedenti i campionati del mondo o i campionati d’Europa, o che hanno avuto luogo nell’anno in cui si sono svolti i campionati del mondo o i campionati d’Europa,

b)      ha la cittadinanza della Repubblica slovacca;

c)      risiede stabilmente nel territorio della Repubblica slovacca o è una persona a cui si applica una disposizione speciale,

d)      non riceve una prestazione estera analoga,

e)      ha raggiunto l’età pensionabile e

f)      ha fatto valere il suo diritto a una prestazione pensionistica secondo le norme speciali».

14.      Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 112/2015, nella versione citata:

«L’ammontare della prestazione consiste nella differenza

a)      tra l’importo di EUR 750 e la somma delle prestazioni pensionistiche secondo le norme speciali e delle analoghe prestazioni pensionistiche estere, qualora la persona fisica abbia ottenuto

1.      una medaglia d’oro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 1,

2.      una medaglia d’oro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 2, ai campionati del mondo; o

b)      tra l’importo di EUR 600 e la somma totale delle prestazioni pensionistiche secondo le norme speciali e delle analoghe prestazioni pensionistiche estere, qualora la persona fisica abbia ottenuto

1.      una medaglia d’argento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 1,

2.      una medaglia d’argento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 2, ai campionati del mondo o

c) tra l’importo di EUR 500 e la somma totale delle prestazioni pensionistiche secondo le norme speciali e delle analoghe prestazioni pensionistiche estere nel caso in cui la persona fisica abbia ottenuto

1.      una medaglia di bronzo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 1,

2.      una medaglia di bronzo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 2, ai campionati del mondo o

3.      una medaglia d’oro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto 2, ai campionati d’Europa».

II.    Fatti e questione pregiudiziale

15.      Dal registro delle medaglie conseguite, tenuto dal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministero dell’istruzione, delle scienze, della ricerca e dello sport della Repubblica slovacca) risulta che UB (in prosieguo: il «ricorrente»), cittadino ceco, ha ottenuto la medaglia d’oro ai campionati d’Europa di hockey su ghiaccio e la medaglia d’argento ai campionati del mondo di hockey su ghiaccio, entrambe nell’anno 1971. Il 17 dicembre 2015 ha fatto valere il diritto alla prestazione supplementare in questione dinanzi all’ente previdenziale slovacco.

16.      Sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 112/2015, il diritto non gli è stato riconosciuto a causa della cittadinanza ceca. Nel procedimento dinanzi al Krajský súd v Košiciach (Corte regionale di Košice, Slovacchia), il ricorrente, facendo riferimento al diritto dell’Unione, ha sostenuto che la legislazione slovacca operava una discriminazione sulla base della sua cittadinanza. Ha inoltre sottolineato che non si era tenuto conto della circostanza che egli viveva nella Repubblica slovacca da 52 anni.

17.      Sulla base della documentazione riguardante l’iter legislativo, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca; in prosieguo: il «giudice del rinvio») ha constatato che il governo della Repubblica slovacca, in una riunione del 22 aprile 2015, aveva discusso una proposta di legge sulla prestazione supplementare per gli sportivi delle nazionali, giungendo alla conclusione che, ad esempio, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il governo considerava «necessario integrare il paragrafo 1, lettera b) con il testo seguente: “b) è cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, cittadino di uno Stato che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, o cittadino svizzero”». Nella proposta di legge è stato ritenuto necessario fare riferimento alla normativa dell’Unione europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

18.      Su proposta di alcuni parlamentari della Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca) (in prosieguo: l’«organo legislativo») la proposta di legge sulla prestazione supplementare per gli sportivi delle nazionali è stata modificata in senso tale che all’articolo 2 le parole «di uno Stato membro dell’Unione europea» sono state sostituite dalle parole «della Repubblica slovacca».

19.      La proposta della suddetta modifica veniva motivata con il fatto che la prestazione supplementare era una prestazione sociale statale e non una prestazione pensionistica, il cui scopo era contribuire alla sicurezza finanziaria degli sportivi di vertice, i quali, in quanto cittadini slovacchi, avevano rappresentato la Repubblica slovacca, o i suoi predecessori giuridici, e, poiché la proposta di legge non aveva l’ambizione di garantire la sicurezza finanziaria degli sportivi delle nazionali cittadini di altri Stati, era stato proposto di stabilire la cittadinanza della Repubblica slovacca come una delle condizioni perché sorgesse il diritto alla prestazione supplementare.

20.      La proposta di legge sulla prestazione supplementare per gli sportivi delle nazionali è stata infine adottata dall’organo legislativo insieme alla clausola di compatibilità della normativa proposta con il diritto dell’Unione, secondo la quale il grado di compatibilità era considerato «completo», poiché alla proposta non era applicabile né il diritto primario, né il diritto derivato, e neppure il diritto sub-derivato dell’Unione europea.

21.      Nel formulare una domanda di pronuncia pregiudiziale avente fondamento giuridico nella Carta, il giudice del rinvio ha dichiarato nella sua ordinanza di essere consapevole del fatto che la Corte di giustizia avrebbe esaminato il rispetto dell’ambito di applicazione della Carta alla luce dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, secondo cui le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (3).

22.      Pertanto il giudice del rinvio sottolinea che non chiede un’interpretazione a sé stante dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale e all’assistenza sociale, sanciti all’articolo 34 della Carta, bensì richiama l’attenzione sul predetto fondamento della controversia nel procedimento dinanzi al giudice nazionale, in cui si deve giudicare sulla legittimità della procedura di un organo della pubblica amministrazione.

23.      A parere del giudice del rinvio la prestazione supplementare per gli sportivi delle nazionali non ha soltanto natura di prestazione sociale statale, come dichiarato nei documenti nel corso dell’iter legislativo. Dalle singole disposizioni della legge n. 112/2015 menzionate supra risulta che la prestazione supplementare è versata parallelamente e regolarmente, assieme alla prestazione pensionistica, allo scopo di portare l’ammontare della prestazione pensionistica a EUR 750 [ai sensi della lettera a)], a EUR 600 [ai sensi della lettera b)], o a EUR 500 [ai sensi della lettera c)].

24.      È fuor di dubbio inoltre che il ricorrente, in qualità di membro della nazionale in uno sport collettivo, si trova in una posizione diversa rispetto a quella dei suoi compagni di squadra solo per il fatto che, a differenza di essi, non è un cittadino slovacco, pur avendo contribuito anch’egli, con i propri sforzi e le proprie capacità, al risultato collettivo della nazionale.

25.      Il giudice del rinvio afferma che, prima di decidere di sottoporre la questione pregiudiziale, ha analizzato dettagliatamente le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in cause simili, ossia le sentenze del 22 giugno 2011, (Landtová) (4), del 16 settembre 2015, Commissione/Repubblica slovacca (5), in materia di gratifica natalizia, e del 16 settembre 2015, Commissione/Repubblica slovacca (6), ma è giunto alla conclusione che tali sentenze non erano applicabili alla presente fattispecie.

26.      Il giudice del rinvio ha pertanto sospeso il procedimento e ha proposto la seguente questione pregiudiziale:

«1.      Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, sia possibile interpretare l’articolo 1, lettera w), l’articolo 4 e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, considerati unitamente al diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, che è sancito all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che essi ostano all’applicazione di una disposizione nazionale, a norma della quale l’ente slovacco di previdenza sociale prende in considerazione la cittadinanza del richiedente come condizione fondamentale, ai fini del diritto per i rappresentanti sportivi nazionali ad una prestazione supplementare alla pensione di vecchiaia, anche se è del pari parte della disposizione nazionale un altro requisito legale, ossia la presenza nella nazionale dei predecessori giuridici, inclusa la Repubblica socialista cecoslovacca».

27.      Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Commissione europea. Tutte le tre parti summenzionate erano presenti all’udienza tenutasi il 7 maggio 2019.

III. Sintesi delle osservazioni scritte

28.      La Repubblica ceca sostiene che la prestazione supplementare in questione rientra senza dubbio nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 883/2004. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, una prestazione può essere considerata di natura previdenziale solo se è concessa ai beneficiari prescindendo da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle loro necessità personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (7).

29.      In primo luogo, la prestazione supplementare è un diritto sancito dalla normativa slovacca. Non si tratta quindi di una prestazione facoltativa, bensì di un’erogazione obbligatoria. In secondo luogo, viene automaticamente versata a coloro che rispondono a criteri oggettivi, ossia che hanno rappresentato la Slovacchia o lo Stato predecessore in occasione di determinati eventi sportivi internazionali. Di conseguenza, non esiste alcun potere discrezionale o di valutazione individuale né l’ente competente deve tener conto delle esigenze del richiedente. In terzo luogo, la prestazione supplementare costituisce un complemento alla pensione di vecchiaia, dato che viene pagata regolarmente e parallelamente alla pensione di vecchiaia. Si tratta quindi di una pensione ai sensi dell’articolo 1, lettera w), del regolamento n. 883/2004, che si estende agli assegni complementari alle pensioni (8). La prestazione supplementare corrisponde altresì a una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004, conformemente alla giurisprudenza della Corte (9). Il fatto che la prestazione supplementare non dipenda dal salario corrisposto o dai periodi assicurativi compiuti non inficia tale valutazione (10).

30.      L’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 vieta pertanto di subordinare il pagamento della prestazione supplementare a un requisito di cittadinanza. L’elemento determinante per la concessione della prestazione supplementare è se l’interessato abbia rappresentato lo Stato, o i suoi predecessori, e abbia ottenuto il risultato richiesto, e non se la persona sia o meno un cittadino dello Stato membro interessato.

31.      La Repubblica slovacca contesta detta interpretazione del diritto dell’Unione, sottolineando che inizialmente era previsto che le Repubbliche ceca e slovacca adottassero un approccio coordinato alla prestazione supplementare in questione, e che entrambi i paesi versassero detta prestazione ai residenti che avevano rappresentato la Repubblica cecoslovacca negli eventi sportivi internazionali designati, sia che fossero cechi o slovacchi, e a condizione che ciò non comportasse un doppio pagamento. Per questo motivo, la Repubblica slovacca non ha proposto inizialmente di limitare il pagamento della prestazione supplementare ai cittadini slovacchi. Lo ha fatto solo quando la Repubblica ceca non ha approvato una legge volta a estendere il pagamento della prestazione supplementare ai cittadini slovacchi residenti nella Repubblica ceca. Pertanto, se la Slovacchia fosse tenuta a modificare la legge, erogherebbe la prestazione supplementare ai cittadini slovacchi residenti sia nella Repubblica ceca che in Slovacchia, nonché ai cittadini cechi residenti in Slovacchia.

32.      La Repubblica slovacca sostiene che la prestazione supplementare in questione non è una prestazione di sicurezza sociale ai sensi del regolamento n. 883/2004 e che essa non rientra nemmeno nelle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 70 dello stesso regolamento.

33.      Per quanto riguarda la prima, essa è determinata dagli elementi costitutivi del pagamento, in particolare la sua finalità e i presupposti della concessione. Essa non rientra in uno dei rischi elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (11). Non si tratta di una prestazione pensionistica ai sensi della giurisprudenza della Corte (12). La prestazione supplementare è pagata indipendentemente dalle prestazioni pensionistiche. È corrisposta anche se l’ex sportivo non percepisce alcuna pensione. Non è corrisposta quando le prestazioni pensionistiche superano una determinata soglia (13), e non è pagata ricorrendo alle stesse fonti di finanziamento previste per la pensione di vecchiaia; è corrisposta direttamente dallo Stato. Inoltre, la prestazione supplementare non mira a sopperire ai bisogni dei beneficiari (14) quanto, piuttosto, a premiare tra l’altro gli atleti di alto livello per i risultati ottenuti e a incoraggiare i giovani atleti. Inoltre, l’importo corrisposto non è determinato in funzione dei contributi versati o dei periodi assicurativi compiuti (15).

34.      Per quanto riguarda le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 70 del regolamento n. 883/2004, la Repubblica slovacca rileva che la prestazione supplementare non rientra nei rischi enunciati all’articolo 3, paragrafo 1. Né intende garantire un livello minimo di sussistenza. Essa non rientra neppure nel sussidio ai portatori di handicap di cui all’articolo 70, paragrafo 2, lettera a), né è la prestazione supplementare prevista dall’allegato X del regolamento n. 883/2004, come stabilito dall’articolo 70, paragrafo 2, lettera c).

35.      Quanto all’articolo 34 della Carta, esso non modifica la posizione della Repubblica slovacca. La prestazione supplementare in questione non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (16).

36.      La Commissione sottolinea che la prestazione supplementare in questione, in effetti, si applica solo alle persone che hanno raggiunto l’età pensionabile e che hanno fatto richiesta della pensione di vecchiaia. Il fatto che si tratti di un assegno complementare non esclude che si tratti di una pensione di vecchiaia ai sensi del regolamento n. 883/2004 (17). Allo stesso tempo, tuttavia, la Commissione non è certa che rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 883/2004. Si tratta di una prestazione supplementare che premia risultati eccezionali conseguiti rappresentando il paese, da corrispondere a un ristretto gruppo di persone. Pertanto, la Commissione conclude che la prestazione supplementare in questione non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 883/2004, ma che si debba valutare se rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 492/2011 (18) e delle disposizioni del TFUE.

37.      La Commissione conclude tuttavia che non è necessario decidere se la prestazione supplementare sia un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 (19), in quanto è possibile rispondere alla questione pregiudiziale sulla base del diritto primario del TFUE.

38.      In questo contesto, la Commissione fa riferimento all’articolo 18 TFUE e alla pronuncia della Corte nella sentenza Tas Hagen e Tas (20), che, a suo avviso, consente al ricorrente di far valere il suo status di lavoratore ai sensi dell’articolo 45 TFUE.

IV.    Analisi

39.      La prestazione supplementare non rientra nel regolamento n. 883/2004, né nel regolamento n. 492/2011, né nel diritto primario dell’Unione in materia di libera circolazione cui la Commissione fa riferimento (21). Ciò detto, non vi è alcun ambito di applicazione dell’articolo 34 della Carta, in quanto la situazione che emerge nel procedimento principale non è «regolata» dal diritto dell’Unione (22).

40.      Per quanto riguarda il regolamento n. 883/2004, nella giurisprudenza della Corte è statuito che «la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata come previdenziale da una normativa nazionale» (23). Inoltre, per rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004, una normativa nazionale deve riferirsi a uno dei rischi espressamente elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento (24).

41.      La prestazione supplementare non si riferisce a uno dei rischi espressamente enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (si veda il precedente paragrafo 8). Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una prestazione può essere considerata come una «prestazione di sicurezza sociale» se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se, dall’altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (25). La prestazione supplementare costituisce piuttosto un riconoscimento per i risultati ottenuti in occasione di eventi sportivi internazionali cui si è partecipato rappresentando lo Stato. Il fatto che, in pratica, sia versata a persone che hanno raggiunto l’età pensionabile non è sufficiente per farla rientrare tra le prestazioni di vecchiaia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1. Come spiegato dall’agente del governo slovacco in udienza, la prestazione supplementare è collegata unicamente ai beneficiari della pensione di vecchiaia che percepiscono l’importo massimo della prestazione fissato dal diritto dello Stato membro, il che ha l’effetto di ridurre la somma versata a tali persone. Il diritto alla prestazione supplementare non ha alcun legame giuridico con la riscossione della pensione.

42.      Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, per stabilire se la prestazione supplementare possa essere qualificata come «prestazione di vecchiaia» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004, e quindi come prestazione di sicurezza sociale, occorre valutare gli elementi costitutivi di tale gratifica, in particolare la sua finalità e le sue condizioni di concessione (26).

43.      La prestazione supplementare in questione è concessa alle persone che hanno conseguito risultati di alto livello in occasione di eventi sportivi internazionali. Essa è concepita come un riconoscimento per tali risultati, al fine di incoraggiare i giovani atleti. Pertanto, concludo che la prestazione supplementare è più simile alla gratifica natalizia esaminata nella sentenza Commissione/Slovacchia (27), che non è stata ritenuta corrispondente a una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004, che non all’assegno per le vacanze versato esclusivamente ai beneficiari di una pensione di vecchiaia o di reversibilità, le cui fonti di finanziamento sono le stesse previste per il finanziamento della pensione nella sentenza Noteboom (28), e che è stato qualificato come prestazione di vecchiaia (29). Nel caso di specie, la prestazione supplementare non viene erogata tramite lo stesso fondo delle pensioni, ma è invece finanziata direttamente dallo Stato e, come spiegato sopra, non ha alcun legame con il regime pensionistico, a parte una riduzione per gli ex atleti beneficiari della pensione di vecchiaia massima secondo il diritto slovacco.

44.      Pur riconoscendo che nella sentenza Commissione/Slovacchia l’erogazione era effettuata a favore di un ampio gruppo di beneficiari, mentre la prestazione in questione nel procedimento principale è corrisposta a un gruppo ristretto, il numero modesto di beneficiari, collegato ai risultati ottenuti in eventi sportivi di altissimo livello, non fa altro che sottolineare la differenza tra il beneficio in questione e le prestazioni supplementari collegate alla pensione di vecchiaia.

45.      Per quanto riguarda le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui agli articoli 3, paragrafo 3, e 70 del regolamento n. 883/2004, concordo con gli argomenti della Repubblica slovacca esposti al paragrafo 34 supra, nel senso che non è possibile ascrivere la prestazione supplementare in questione all’articolo 70. Osservo che l’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), esclude espressamente «l’assistenza sociale» dal campo di applicazione del regolamento n. 883/2004 (30), e che l’articolo 70, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento n. 883/2004 rinvia ai settori della sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e deve coprire «in via suppletiva, complementare o accessoria» i rischi elencati all’articolo 3, paragrafo 1(31). Come spiegato al paragrafo 41 supra, ho raggiunto la conclusione che la prestazione supplementare in questione non si riferisce a nessuna delle categorie elencate in tale disposizione, e costituisce piuttosto un beneficio specifico destinato a ricompensare l’eccellenza sportiva. La prestazione supplementare non è prevista dall’allegato X del regolamento n. 883/2004, e non mira a garantire un livello minimo di sussistenza.

46.      Inoltre, la prestazione supplementare non rientra nemmeno nel campo di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 come «vantaggio sociale», le cui caratteristiche essenziali escludono le prestazione associate al servizio reso allo Stato. Un sistema di riconoscimento nazionale non può rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 (32). Inoltre, il mancato versamento della prestazione supplementare ai cittadini cechi residenti in Slovacchia contrasta soltanto con l’obiettivo della mobilità dei lavoratori (33) in relazione a un numero esiguo di lavoratori dell’Unione, segnatamente i cittadini cechi che hanno rappresentato l’ex Repubblica cecoslovacca e che desiderano trasferirsi dalla Repubblica ceca nella Repubblica slovacca.

47.      In altri termini, il mancato versamento della prestazione supplementare alle persone che non siano cittadini slovacchi non ha l’effetto di disincentivare in maniera globale o generale la circolazione attraverso l’Unione europea per motivi di lavoro verso la Slovacchia (34), derivante dal rifiuto da parte delle autorità slovacche di pagare la prestazione supplementare ai cittadini cechi, sebbene, come spiegato nelle osservazioni scritte del governo slovacco e dal suo agente in udienza, fossero stati avviati colloqui tra i due Stati membri prima dell’adozione della legge di cui trattasi nel procedimento principale, e fosse stata prevista una risposta coordinata secondo la quale entrambi i paesi avrebbero versato la prestazione supplementare in questione ai propri cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza.

48.      Infine, il riferimento della Commissione alla sentenza della Corte nella causa Tas Hagen è frutto di un fraintendimento. In quella causa il rifiuto del governo dei Paesi Bassi di versare ai propri cittadini una prestazione concessa alle vittime civili di guerra a causa della loro residenza in Spagna rientrava nel divieto di discriminazione sulla base della nazionalità ai sensi dell’articolo 18 CE, e non costituiva una situazione puramente interna, proprio perché le persone interessate avevano esercitato il loro diritto di libera circolazione andando a vivere in Spagna, uno Stato membro diverso da quello di cui erano cittadini (35). La Corte ha concluso che «poiché l’esercizio da parte della sig.ra Tas‑Hagen e del sig. Tas di un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario ha un’incidenza sul diritto di questi ultimi all’ottenimento di una prestazione prevista dalla normativa nazionale, una situazione di tale tipo non può essere considerata come puramente interna e come non avente alcun collegamento con il diritto comunitario» (36).

49.      È tuttavia pacifico che il ricorrente non ha mai esercitato il suo diritto di «libera circolazione» ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Pertanto, mentre la sentenza della Corte nella causa Tas‑Hagen sarebbe stata pertinente in una controversia tra un cittadino ceco e le autorità previdenziali ceche in caso di rifiuto di erogare una prestazione a causa dell’esercizio, da parte di un cittadino ceco, del diritto di libera circolazione stabilendo la residenza in uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca, compresa la Repubblica slovacca, tali fatti non sussistono nel procedimento principale. L’impianto del procedimento principale è incentrato su un cittadino ceco che non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione nei confronti del suo Stato membro di residenza, vale a dire la Slovacchia, nel quale ha sempre risieduto sin dall’adesione di tale Stato membro all’Unione europea.

50.      La controversia non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione, e pertanto l’articolo 34 della Carta non è applicabile.

V.      Conclusioni

51.      Propongo pertanto di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) nel modo seguente:

«Nelle circostanze di cui al procedimento principale, non è possibile interpretare l’articolo 1, lettera w), l’articolo 4 e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, considerati unitamente al diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, come sancito all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che essi ostano all’applicazione di una disposizione nazionale secondo la quale l’ente slovacco di previdenza sociale prende in considerazione la cittadinanza del richiedente come condizione fondamentale ai fini del diritto dei rappresentanti sportivi nazionali a una prestazione supplementare alla pensione di vecchiaia, anche se un altro requisito legale, ossia il fatto di avere rappresentato i predecessori giuridici dello Stato, inclusa la Repubblica socialista cecoslovacca, costituisce del pari un elemento di tale disposizione nazionale».


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2004, L 166, pag. 1, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (GU 2009, L 284, pag. 43), e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1.


3      Sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, e ordinanza del 28 novembre 2013, Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, C‑258/13, EU:C:2013:810.


4      Causa C‑399/09, EU:C:2011:415.


5      Causa C‑361/13, EU:C:2015:601.


6      Sentenza del 16 settembre 2015, C‑433/13, EU:C:2015:602.


7      A tale riguardo, la Repubblica ceca si basa sulle sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C‑78/91, EU:C:1992:331, punto 15, e del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C‑433/13, EU:C:2015:602, punto 71. Sono determinanti le finalità e le condizioni della sovvenzione e non come essa viene qualificata dallo Stato membro. V. sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C‑78/91, EU:C:1992:331, punto 14, del 10 ottobre 1996, Zachow, C‑245/94 e C‑312/94, EU:C:1996:379, punto 17, e del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C‑433/13, EU:C:2015:602, punto 70.


8      La Repubblica ceca fa riferimento a questo proposito alla sentenza del 20 gennaio 2005, Noteboom (C‑101/04, EU:C:2005:51, punto 27).


9      La Repubblica ceca si riferisce alla sentenza del 30 maggio 2018, Czerwinski, C‑517/16, EU:C:2018:350, punto 45.


10      Qui la Repubblica ceca richiama la sentenza del 20 gennaio 2005, Noteboom (C‑101/04, EU:C:2005:51, punto 29).


11      La Repubblica slovacca richiama la sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona disabile) (C‑679/16, EU:C:2018:601, punti 32 e 33).


12      La Repubblica slovacca fa riferimento alla sentenza del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia (C‑361/13, EU:C:2015:601, punto 56).


13      La Repubblica slovacca si basa sulle sentenze del 20 gennaio 2005, Noteboom, C‑101/04, EU:C:2005:51, punto 27; e del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C‑361/13, EU:C:2015:601, punto 56.


14      La Repubblica slovacca richiama le sentenze del 5 luglio 1983, Valentini (171/82, EU:C:1983:189, punto 14) e del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia (C‑361/13, EU:C:2015:601, punto 55).


15      Sentenza del 5 luglio 1983, Valentini (171/82, EU:C:1983:189, punto 14).


16      La Repubblica slovacca rinvia alla sentenza del 16 settembre 2004, Baldinger (C‑386/02, EU:C:2004:535).


17      La Commissione fa riferimento alle sentenze del 20 gennaio 2005, Noteboom (C‑101/04, EU:C:2005:51, punti da 25 a 29); del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia (C‑361/13, EU:C:2015:601, punto 55); e del 30 maggio 2018, Czerwinski (C‑517/16, EU:C:2018:350, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata).


18      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141 pag. 1).


19      La Commissione fa riferimento alle sentenze del 31 maggio 1979, Even 207/78, EU:C:1979:144; del 27 settembre 1988, Matteucci, 235/87, EU:C:1988:460, punto 16; e del 16 settembre 2004, Baldinger, C‑386/02, EU:C:2004:535, punti da 17 a 19.


20      Sentenza del 26 ottobre 2006, C‑192/05, EU:C:2006:676, punti 16 e 30, e dispositivo.


21      La situazione che emerge nel procedimento principale è pertanto sostanzialmente diversa da quella considerata dalla Corte nella sua sentenza del 22 giugno 2011, Landtová, C‑399/09, EU:C:2011:415.


22      V. sentenza dell’8 maggio 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 63.


23      Sentenza del 30 maggio 2018, Czerwinski, C‑517/16, EU:C:2018:350, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, e del 25 luglio 2018, A, C‑679/16, EU:C:2018:601, punto 31.


24      Sentenza del 30 maggio 2018, Czerwinski, C‑517/16, EU:C:2018:350, punto 34 e giurisprudenza ivi citata.


25      Sentenza del 14 marzo 2019, Dreyer, C‑372/18 (EU:C:2019:206, punto 32 e giurisprudenza citata).


26      Sentenza del 16 settembre 2015, Commissione/Repubblica slovacca, C‑361/13, EU:C:2015:601, punto 54.


27      Sentenza del 16 settembre 2015, Commissione/Repubblica slovacca, C‑361/13, EU:C:2015:601.


28      Sentenza del 20 gennaio 2005, C‑101/04, EU:C:2005:51, punto 27.


29      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), e modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 209, pag. 1). tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 90 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


30      V., ad esempio, sentenza del 27 marzo 1985, Hoeckx (249/83, EU:C:1985:139, punti 11, 12 e 14).


31      V. sentenza del 29 aprile 2004, Skalka (C‑160/02, EU:C:2004:269), nella quale il versamento in questione era una «prestazione speciale a carattere non contributivo» poiché aumentava una pensione.


32      Sentenza del 31 maggio 1979, Even e ONPTS (207/78, EU:C:1979:144, punti 23 e 24). V. anche sentenza del 16 settembre 2004, Baldinger (C‑386/02, EU:C:2004:535, punti 17 e 19).


33      Sentenza del 27 marzo 1985, Hoeckx (249/83, EU:C:1985:139, punto 20).


34      V. la situazione esaminata dalla Corte nella sentenza del 10 marzo 1993, Commissione/Lussemburgo (C‑111/91, EU:C:1993:92) sui periodi obbligatori di residenza in Lussemburgo per accedere all’assegno di natalità e di maternità, che riguardava tutte le cittadine dell’Unione europea.


35      Sentenza del 26 ottobre 2006, Tas‑Hagen e Tas (C‑192/05, EU:C:2006:676, punto 25).


36      Ibid., punto 28.