Language of document : ECLI:EU:F:2013:209

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

6 dicembre 2013 (*)

«Composizione amichevole della controversia – Articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Accordo delle parti su iniziativa del Tribunale – Cancellazione dal ruolo»

Nella causa F‑2/10 RENV,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2010, il ricorrente ha chiesto, in particolare, l’annullamento della decisione, «comunque formatasi», con cui la Commissione ha respinto la sua domanda del 17 marzo 2009 e la condanna della Commissione a versargli la differenza tra le spese mediche sostenute tra il 1° dicembre 2000 e il 17 marzo 2009 e i rimborsi che gli erano stati versati dal regime comune di assicurazione malattia, ovvero qualsiasi altra somma che il Tribunale avesse ritenuto giusta ed equa, maggiorata «a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 17 marzo 2009 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che codesto Ecc.mo Tribunale [avesse ritenuto] giusti ed equi».

2        Con ordinanza del 6 ottobre 2010 (Marcuccio/Commissione, F‑2/10), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

3        Con sentenza del 3 luglio 2012 (Marcuccio/Commissione, T‑594/10 P), il Tribunale dell’Unione europea ha annullato l’ordinanza del 6 ottobre 2010. Ritenendo che la controversia non era matura per la decisione, il Tribunale dell’Unione ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.

4        La memoria contenente le osservazioni scritte del ricorrente è pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2012 e, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di procedura, è stata comunicata alla Commissione.

5        La memoria contenente le osservazioni scritte della Commissione è pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2012, data in cui la fase scritta del procedimento è stata chiusa. Tale memoria è stata comunicata al ricorrente con lettera della cancelleria del 4 dicembre 2012.

6        A seguito dell’udienza del 7 maggio 2013, il giudice relatore ha tenuto una riunione informale nel corso della quale le parti hanno espresso il proprio accordo sui termini di una composizione amichevole della controversia.

7        Con lettera del 17 maggio 2013, il Tribunale ha trasmesso alle parti il verbale della riunione informale riprendendo i termini del loro accordo.

8        La parti hanno confermato il loro accordo con i termini della composizione amichevole nelle loro lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 12 giugno 2013 e il successivo 17 giugno. Tale accordo verte anche sulle spese.

9        Con lettera del 1º ottobre 2013, la Commissione ha inoltre comunicato al Tribunale che l’accordo era stato eseguito.

10      Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, occorre cancellare la presente causa dal ruolo del Tribunale.

11      Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le spese sono sopportate dalle parti secondo i termini del loro accordo.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

così provvede:

1)      La causa F‑2/10 RENV è cancellata dal ruolo del Tribunale in esito all’accordo intervenuto tra il sig. Marcuccio e la Commissione europea.

2)      Il sig. Marcuccio e la Commissione europea sopporteranno le spese conformemente al loro accordo.

Lussemburgo, 6 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.