Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

12 dicembre 2013

Causa F‑133/11

BV

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Nomina – Candidati iscritti negli elenchi di riserva dei concorsi il cui bando è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto – Inquadramento nel grado – Principio della parità di trattamento – Discriminazione in base all’età – Libera circolazione delle persone»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in base al suo articolo 106 bis, con il quale BV chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione europea di nominarlo funzionario in prova nella parte in cui tale decisione lo ha inquadrato nel grado AD 6, scatto 2, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

Decisione:      Il ricorso è respinto. BV deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Vincitori di concorso iscritti in elenchi di candidati idonei anteriormente al 1º maggio 2006 ma nominati dopo tale data – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado – Potere discrezionale del legislatore

(Statuto dei funzionari, art. 31, § 1; allegato XIII, 13, § 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari – Parità di trattamento – Trattamento differenziato in materia di garanzie statutarie delle diverse categorie di persone alle dipendenze dell’Unione – Insussistenza di discriminazione

3.      Funzionari – Concorso – Organizzazione – Requisiti per l’ammissione e modalità – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Limiti – Esigenze connesse ai posti da coprire e all’interesse del servizio

(Statuto dei funzionari, artt. 27, comma 1, e 29, § 1; allegato III)

4.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado – Vincitori di concorso iscritti in elenchi di candidati idonei anteriormente al 1º maggio 2006 ma nominati dopo tale data – Applicazione delle nuove disposizioni – Discriminazione basata sull’età – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 13, § 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

5.      Funzionari – Assegnazione – Corrispondenza tra il grado e il posto – Attribuzione a un funzionario di funzioni superiori al suo grado dopo la sua assunzione – Irrilevanza quanto alla legittimità della decisione di inquadramento nel grado al momento dell’assunzione

(Statuto dei funzionari, artt. 5, § 4, 7, § 1, e 62, comma 1; allegato I; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

6.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado – Vincitori di concorso iscritti in elenchi di candidati idonei anteriormente al 1º maggio 2006 ma nominati dopo tale data – Applicazione delle nuove disposizioni – Violazione del principio della libera circolazione dei lavoratori – Insussistenza

(Art. 45 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 32; allegato XIII, art. 13, § 1)

1.      Secondo l’articolo 31, paragrafo 1, dello Statuto, i candidati iscritti in un elenco di candidati dichiarati idonei in esito a un concorso e scelti dall’autorità che ha il potere di nomina per essere nominati nei posti vacanti sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato. Tuttavia, nell’ambito della riforma dello Statuto adottata con regolamento n. 723/2004, il legislatore ha inserito in detto Statuto un allegato XIII, il cui articolo 13, paragrafo 1, in quanto norma transitoria di natura speciale, disposizione, in deroga alla regola di carattere generale prevista all’articolo 31, paragrafo 1, dello Statuto, che i funzionari iscritti anteriormente al 1º maggio 2006 in un elenco di candidati idonei dei concorsi di livello A 7/A 6 e assunti dopo tale data saranno inquadrati nel grado AD 6.

(v. punto 39)

2.      Il principio generale della parità di trattamento e di non discriminazione impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. In tal senso, non si possono mettere in discussione le differenze statutarie esistenti tra le diverse categorie di persone alle dipendenze dell’Unione, vuoi in quanto funzionari in senso proprio, vuoi in quanto appartenenti alle diverse categorie di agenti cui si applica il regime applicabile agli altri agenti, dato che la definizione di ciascuna di tali categorie corrisponde a esigenze legittime dell’amministrazione dell’Unione e alla natura dei compiti, permanenti o temporanei, che essa ha la funzione di svolgere.

Di conseguenza, la situazione dei funzionari assunti dopo il superamento di un concorso e destinati a fare carriera nelle istituzioni occupando successivamente un certo numero di posizioni lavorative non può essere analoga, per quanto riguarda l’inquadramento nel grado e nello scatto al momento dell’assunzione, alla situazione di agenti temporanei assunti per svolgere un determinato lavoro.

(v. punti 46‑48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 febbraio 1994, Lacruz Bassols/Corte di giustizia, T‑109/92, punto 87

Tribunale della funzione pubblica: 17 novembre 2009, Palazzo/Commissione, F‑57/08, punto 38; 9 dicembre 2010, Ezerniece Liljeberg e a./Commissione, F‑83/05, punto 93

3.      Fatto salvo il rispetto degli articoli 27, primo comma, e 29, paragrafo 1, dello Statuto, volti a garantire l’assunzione di funzionari dotati delle più alte qualità, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire i criteri di idoneità richiesti per i posti da coprire e per determinare, in funzione di tali criteri e, più in generale, nell’interesse del servizio, le condizioni e modalità di organizzazione di un concorso. La scelta consentita da tale ampio potere discrezionale deve essere sempre operata in relazione alle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, all’interesse del servizio.

(v. punto 50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 febbraio 1997, Petit-Laurent/Commissione, T‑211/95, punto 54

4.      Si ha violazione del principio della parità di trattamento non solo quando a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali, viene applicato un trattamento diverso, ma anche quando situazioni diverse sono trattate in modo identico.

Tuttavia, quando un bando di concorso, pubblicato ai fini dell’assunzione di funzionari a un grado determinato, richiede ai candidati di soddisfare un requisito minimo di esperienza professionale, deve ritenersi che tutti i vincitori di tale concorso rientrino in una situazione identica per quanto riguarda il loro inquadramento nel grado, indipendentemente dalla loro età e dalla loro esperienza professionale precedente. In tal senso, la tabella di corrispondenza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto manifestamente non prevede che venga presa in considerazione, in modo diretto o indiretto, l’età dei funzionari assunti.

Di conseguenza, i vincitori di un concorso, iscritti anteriormente al 1º maggio 2006 nell’elenco di candidati idonei e assunti dopo tale data, che sono entrati a far parte della funzione pubblica europea dopo aver maturato, all’esterno delle istituzioni, un’esperienza professionale significativa non possono aspirare, a parità di altri fattori, a prospettive professionali equivalenti a quelle dei vincitori entrati a far parte della suddetta funzione pubblica in più giovane età, poiché, in linea di principio, la carriera dei primi sarà più breve della carriera dei secondi. Tuttavia, tale aspetto non integra una discriminazione basata sull’età, ma dipende da circostanze proprie di ciascuno dei candidati.

(v. punti 56 e 58‑60)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, punto 83

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, De Bustamante Tello/Consiglio, T‑368/03, punto 69; 11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, punto 89

5.      Dal combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 62, primo comma, dello Statuto, in forza del quale il funzionario ha diritto alla retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto, risulta che, dopo la determinazione del grado, e quindi del livello retributivo del funzionario, quest’ultimo non può vedersi affidare un posto non corrispondente a tale grado. In altri termini, il grado, e quindi lo stipendio al quale il funzionario ha diritto, determina le mansioni che possono essergli affidate. Tuttavia, una circostanza come quella di un funzionario al quale, poco dopo la sua assunzione, siano state attribuite funzioni dirigenziali non corrispondenti a quelle che devono essere di norma affidate a un funzionario del suo grado, con conseguente non conformità della retribuzione da lui percepita al livello delle sue prestazioni, assume rilievo solamente nei confronti della decisione che ha assegnato detto funzionario a tali funzioni successivamente alla sua assunzione. Tale circostanza, invece, è irrilevante quanto alla legittimità della decisione che ha avuto come solo oggetto ed effetto di inquadrare nel grado e nello scatto il funzionario al momento della sua assunzione.

(v. punti 64 e 66)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 30 settembre 2010, Schulze/Commissione, F‑36/05, punti 80 e 82

6.      Un funzionario non può efficacemente eccepire l’illegittimità, alla luce dell’articolo 45 TFUE, delle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto e dell’articolo 32 del medesimo Statuto. Una violazione dell’articolo 45 TFUE presupporrebbe che tali disposizioni facessero dipendere l’inquadramento nel grado e nello scatto di un funzionario assunto con concorso dal fatto che l’esperienza professionale sia stata maturata in uno Stato membro piuttosto che in un altro. Inoltre, i funzionari che hanno maturato, prima della loro assunzione, un’esperienza professionale significativa al di fuori delle istituzioni e i funzionari che hanno iniziato la propria carriera in più giovane età in seno stesso a dette istituzioni costituiscono due categorie di persone che, in sede di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, non si troverebbero in una situazione analoga.

(v. punti 71 e 72)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 17 dicembre 2003, Chawdhry/Commissione, T‑133/02, punto 113

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2011, Strobl/Commissione, F‑56/05, punto 87