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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) il 28 marzo 2019 – RM, SN / Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Causa C-262/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Polymeles Protodikeio Athinon

Parti

Attori: RM, SN.

Convenuta: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Questioni pregiudiziali

Se la disposizione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, della legge 4235/2014, secondo cui «(...) Per quanto riguarda le ipoteche o le prenotazioni di ipoteche iscritte nei pertinenti registri immobiliari e, eventualmente, presso la competente Conservatoria a favore della banca “ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.” (nel prosieguo: la Banca), già posta in liquidazione speciale, nei confronti di agricoltori persone fisiche ο di agricoltori terzi persone fisiche sui loro immobili agricoli o sui loro impianti di produzione agricola al fine di garantire tutti i crediti della Banca derivanti dai prestiti –quota capitale, interessi, interessi di mora, compresi interessi sugli interessi scaduti e sugli interessi di mora, contributi, costi o spese e altri fondi come identificati nel relativo contratto di finanziamento – per concedere agli agricoltori, persone fisiche, finanziamenti a breve e a medio termine presso tale Banca che si riferiscono esclusivamente alla loro attività agricola e il pagamento dei quali è in ritardo, in tutto o in parte, l’importo del finanziamento per il quale è stata iscritta ipoteca o prenotazione di ipoteca si limita alla percentuale del centoventi per cento (120 %) del capitale finanziato, purché tutti i suddetti crediti della Banca derivanti dal finanziamento non superino (compresi gli importi già rimborsati) il doppio del capitale iniziale, mentre si limita al doppio del capitale del finanziamento ottenuto, se tutti i suddetti crediti superano il doppio del capitale iniziale al momento dell’entrata in vigore del presente articolo e il finanziamento diventa, se non è già diventato, scaduto ed esigibile a partire da tale momento. Nel caso d’iscrizione di ipoteca o prenotazione di ipoteca su più di uno degli immobili agricoli di un agricoltore, persona fisica ο terzo persona fisica, l’ipoteca o la prenotazione di ipoteca viene limitata dalla Banca all’immobile o agli immobili a garanzia del proprio credito fino a tali soglie, e in via prioritaria a quello o a quelli che non costituiscono prima casa e/o il principale deposito delle forniture agricole dell’agricoltore o di un terzo», debba essere interpretata nel senso che rientri nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Se tale disposizione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, della legge 4235/2014 sia compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'’articolo 107, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea1 .

Se tale disposizione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, della legge 4235/2014 possa essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

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1 GU 1992, C191, pag. 1.