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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 29 marzo 2019 – Banca B. SA / A.A.A.

(Causa C-269/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Appellante: Banca B. SA

Convenuto: A.A.A.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE 1 debba essere interpretato nel senso che, in seguito all’accertamento del carattere abusivo di una clausola che definisce il meccanismo per la determinazione del tasso di interesse variabile con la formula “margine fisso e interessi di riferimento applicati da una banca in base a criteri non trasparenti”, nell’ambito di un contratto di credito con tasso di interesse fisso limitatamente al primo anno e un tasso variabile per gli anni successivi, conformemente alla formula menzionata, consenta al giudice nazionale di adeguare il contratto stabilendo un metodo di calcolo dell’interesse variabile sulla base di parametri di riferimento trasparenti (LIBOR/EURIBOR) e del margine fisso della banca, alla luce degli elementi di fatto contenuti nel contratto di credito, al fine di garantire una migliore tutela del consumatore.

In caso di risposta negativa a tale questione, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che, in seguito all’accertamento del carattere abusivo di una clausola come quella precedentemente menzionata, consente al giudice nazionale di applicare, in via giudiziale, un tasso di interesse fisso mediante riferimento al margine fisso stabilito per il secondo anno di esecuzione del contratto o al tasso di interesse fisso del primo anno.

In caso di risposta negativa a tale questione, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che, in seguito all’accertamento del carattere abusivo di una clausola come quella precedentemente menzionata, ostano a che il giudice nazionale rinvii le parti ad una trattativa al fine di determinare il nuovo tasso di interesse, senza stabilire parametri di riferimento.

In caso di risposta negativa a tale questione, quali siano i possibili rimedi per garantire una tutela dei consumatori in linea con le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).