Language of document : ECLI:EU:C:2018:999

Causa C621/18

Andy Wightman e altri

contro

Secretary of State for Exiting the European Union

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Inner House, First Division (Scotland)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 TUE – Notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione europea – Conseguenze della notifica – Diritto di revoca unilaterale della notifica – Presupposti»

Massime – Sentenza della Corte (seduta plenaria) del 10 dicembre 2018

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Valutazione della ricevibilità del ricorso principale e della conformità della decisione di rinvio al diritto nazionale – Verifica da parte della Corte – Esclusione – Carattere declaratorio dell’azione principale – Circostanza insufficiente per escludere la competenza della Corte

(Art. 267 TFUE)

2.        Stati membri – Recesso dall’Unione europea – Decisione di uno Stato membro di avviare la procedura di recesso – Notifica al Consiglio europeo – Possibilità di revoca unilaterale – Presupposti – Conseguenze

(Artt. 49 TUE e 50 TUE)

1.      Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 25, e del 7 febbraio 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, punto 32). Orbene, non spetta alla Corte né rimettere in discussione la valutazione del giudice del rinvio relativa alla ricevibilità del ricorso principale, che rientra, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, nella competenza del giudice nazionale, né verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata conformemente alle norme nazionali disciplinanti l’organizzazione giudiziaria e le procedure giurisdizionali (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 26, e del 7 febbraio 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, punto 34). Nella fattispecie, il giudice del rinvio ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dinanzi ad esso dal governo del Regno Unito in riferimento al carattere ipotetico o accademico del ricorso principale. Ne consegue che gli argomenti del governo del Regno Unito e della Commissione, nella parte in cui mirano a rimettere in discussione la ricevibilità del ricorso, non hanno alcuna incidenza sulla valutazione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 33).

Inoltre, la circostanza che l’azione esperita nel caso di specie abbia carattere declaratorio non osta a che la Corte statuisca su una questione pregiudiziale se tale azione è consentita dal diritto nazionale e detta questione corrisponde ad un bisogno oggettivo ai fini della soluzione della controversia con cui esso è ritualmente adito (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 65, e del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 28). Pertanto, esiste effettivamente una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, e ciò anche se l’appellato nel procedimento principale ha scelto di non esprimersi nel merito della questione sollevata dai ricorrenti nel procedimento principale, limitandosi a sostenere che il loro ricorso è irricevibile (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2010, Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, punti 11 e 15).

(v. punti 27, 30‑32)

2.      L’articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi di detta disposizione, la propria intenzione di recedere dall’Unione europea, la menzionata disposizione consente a tale Stato membro, fintanto che non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra detto Stato membro e l’Unione europea o, in mancanza di siffatto accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo, eventualmente prorogato in conformità di tale paragrafo, di revocare unilateralmente la notifica, in maniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta al Consiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca conformemente alle sue norme costituzionali. La revoca in parola è finalizzata a confermare l’appartenenza dello Stato membro di cui trattasi all’Unione europea in termini immutati per quanto riguarda il suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso.

Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 50 TUE, occorre fare riferimento al tredicesimo considerando del preambolo del Trattato UE, al primo considerando del preambolo del Trattato FUE e all’articolo 1 TUE, da cui risulta che i Trattati hanno lo scopo di creare un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, nonché al secondo considerando del preambolo del Trattato FUE, secondo cui l’Unione mira ad eliminare le barriere che dividono l’Europa. Occorre inoltre sottolineare l’importanza dei valori di libertà e democrazia, enunciati nel secondo e nel quarto considerando del preambolo del Trattato UE, che rientrano tra i valori comuni menzionati all’articolo 2 di detto Trattato e nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e che in tal senso fanno parte dei fondamenti stessi dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti 303 e 304). Come risulta dall’articolo 49 TUE, secondo cui ogni Stato europeo può domandare di diventare membro dell’Unione e al quale corrisponde l’articolo 50 TUE sul diritto di recesso, l’Unione raggruppa Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito a tali valori, sicché il diritto dell’Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, i suddetti valori [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 35].

Pertanto, se uno Stato non può essere obbligato ad aderire all’Unione contro la sua volontà, esso non può nemmeno essere costretto a recedere dall’Unione contro la sua volontà. Orbene, se la notifica dell’intenzione di recedere dovesse condurre ineluttabilmente al recesso dello Stato membro interessato al termine del periodo di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, detto Stato membro potrebbe essere costretto ad uscire dall’Unione contro la sua volontà, espressa in esito a un processo democratico conforme alle sue norme costituzionali, di tornare sulla sua decisione di recedere dall’Unione e, pertanto, di continuare ad esserne membro. È giocoforza constatare che siffatto risultato sarebbe contrario agli obiettivi e ai valori ricordati ai punti 61 e 62 della presente sentenza. In particolare, sarebbe contrario allo scopo dei Trattati consistente nel creare un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa obbligare a recedere uno Stato membro che, dopo avere notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione conformemente alle proprie norme costituzionali e in esito a un processo democratico, decida di revocare la notifica di tale intenzione nel contesto di un processo siffatto.

Tale conclusione è corroborata dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, di cui si è tenuto conto nei lavori preparatori del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Infatti, qualora un trattato consenta un recesso sulla base delle sue disposizioni, l’articolo 68 della menzionata Convenzione precisa in particolare, in termini chiari e incondizionati, che la notifica del recesso, quale prevista agli articoli 65 e 67 della medesima Convenzione, può essere revocata in qualsiasi momento, prima che abbia avuto effetto.

(v. punti 61‑63, 65‑67, 70, 71, 75 e dispositivo)