Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

20 novembre 2012

Causa F‑10/11

Dorina Maria Ghiba

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso interno – Non ammissione a partecipare ad un concorso – Requisiti di ammissibilità – Nozione di servizi collegati alla Commissione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Ghiba chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/INT/EU2/10/AST 3 recante rigetto della sua candidatura in quanto ella non soddisfaceva taluni requisiti di ammissibilità previsti.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare quelle sostenute dalla Commissione. Il Consiglio sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Concorso – Concorsi interni – Requisiti per l’ammissione – Appartenenza al personale della Commissione o ad un servizio ad essa collegato – Candidato appartenente al personale di un’agenzia esecutiva – Esclusione

(Art. 308 CE; regolamento del Consiglio n. 58/2003, diciannovesimo considerando e artt. 9, § 1 e 5, 11, § 6, e 18)

Un’agenzia esecutiva, quale l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), non può essere considerata come un servizio collegato alla Commissione. Di conseguenza, un candidato ad un concorso interno alla Commissione non può essere considerato, nella sua qualità di agente contrattuale della REA, come appartenente al personale della Commissione o dei servizi ad essa collegati.

Infatti, il potere della Commissione di creare e di organizzare i suoi servizi non si estende alle agenzie esecutive. Vero è che la competenza ad istituire agenzie esecutive in quanto soggetti giuridici distinti le è stata conferita dal legislatore dell’Unione agente sul fondamento dell’articolo 308 CE. Tuttavia, l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento no 58/2003, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, prevede che il comitato direttivo dell’agenzia esecutiva adotta il suo regolamento interno. Anche se la Commissione provvede ai suoi servizi e li organizza, spetta invece al comitato direttivo dell’agenzia esecutiva, ai sensi del paragrafo 5 del menzionato articolo 9, decidere in merito all’organizzazione dei servizi dell’agenzia esecutiva.

A questo proposito, il considerando 19 del regolamento n. 58/2003 opera una chiara distinzione tra i servizi della Commissione, da un lato e, dall’altro, le agenzie esecutive. Inoltre, per quanto riguarda il personale dell’agenzia esecutiva, risulta dall’articolo 11, paragrafo 6, del detto regolamento che il direttore dell’agenzia esecutiva esercita, nei confronti del personale dell’agenzia esecutiva, i poteri attribuiti dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione. Infine, risulta dall’articolo 18 di tale regolamento che il personale dell’agenzia esecutiva è costituito, tra l’altro, da agenti temporanei e da altri agenti, assunti direttamente dall’agenzia.

(v. punti 34, 36-40, 43 e 44)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 21 ottobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA, T‑439/08 (punti 35 e 43)