Language of document : ECLI:EU:F:2013:41

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

21 marzo 2013

Causa F‑94/11

Markus Brune

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Annullamento di una decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva – Esecuzione della cosa giudicata – Principio di legalità – Eccezione di illegittimità diretta contro la decisione di riaprire il procedimento di concorso»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Brune chiede, in via principale, l’annullamento della decisione, portata a sua conoscenza con lettera del presidente della commissione giudicatrice dell’11 febbraio 2011, di non iscriverlo nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/26/05.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il sig. Brune sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Ricorso dei dipendenti – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Decisione di una commissione giudicatrice di concorso di riaprire il procedimento di concorso – Esclusione – Atto impugnabile unicamente mediante eccezione in occasione di un ricorso diretto contro la decisione di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorso dei dipendenti – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Annullamento della decisione di una commissione giudicatrice di concorso di non iscrivere un candidato in un elenco di riserva – Riapertura del concorso nei confronti del solo ricorrente – Modalità di esecuzione adeguata

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 27)

3.      Ricorso dei dipendenti – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Possibilità di instaurare un dialogo con la vittima

(Art. 266 TFUE)

1.      Una decisione che comunica ad un candidato, ingiustamente escluso da un concorso, che il concorso è riaperto e precisa le modalità direttamente riguardanti tale riapertura del procedimento di concorso non costituisce un atto che arreca pregiudizio, ma un atto preparatorio della decisione, presa al termine della procedura, di iscrivere o di non iscrivere il candidato nell’elenco di riserva del concorso. Di conseguenza, il candidato interessato non può presentare un ricorso direttamente contro tale decisione preparatoria, ma può unicamente contestare quest’ultima mediante eccezione, in occasione di un ricorso diretto contro la decisione di non iscriverlo nell’elenco di riserva.

(v. punto 37)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 luglio 1993, Camara Alloisio e a./Commissione, T‑17/90, T‑28/91 e T‑17/92 (punto 42)

2.      A seguito di una sentenza di annullamento, l’istituzione interessata è tenuta, in forza dell’articolo 266 TFUE, ad adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti delle illegittimità accertate, il che, nel caso di un atto a cui sia stata già data esecuzione, comporta un ripristino del ricorrente nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente a tale atto.

Per conformarsi all’obbligo posto a suo carico dall’articolo 266 TFUE, l’istituzione deve adottare provvedimenti concreti che possano eliminare l’illegittimità commessa nei confronti della persona interessata. Così, essa non può eccepire le difficoltà pratiche che potrebbero derivare dal ripristino del ricorrente nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente all’adozione dell’atto annullato per sottrarsi a tale obbligo. Solo in via subordinata, qualora l’esecuzione di una sentenza di annullamento si scontri con ostacoli particolarmente rilevanti, l’istituzione interessata può adempiere i suoi obblighi prendendo una decisione tale da compensare equamente lo svantaggio derivante all’interessato dalla decisione annullata.

A questo proposito, anche se spetta all’istituzione interessata determinare quali siano i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di annullamento, il potere discrezionale di cui essa dispone è limitato dall’esigenza di rispettare il dispositivo e la motivazione della sentenza cui essa è tenuta a dare esecuzione nonché le disposizioni del diritto dell’Unione. Pertanto, l’istituzione convenuta deve in particolare evitare che i provvedimenti adottati siano viziati dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento.

Tuttavia, relativamente ad un concorso generale indetto per la costituzione di una riserva di assunzione, l’amministrazione può ricercare una soluzione in via equitativa al caso particolare di un candidato illegittimamente escluso. Pertanto, qualora si tratti di un concorso generale indetto per la costituzione di una riserva di assunzione le cui prove siano state viziate, i diritti di un candidato sono adeguatamente protetti se l’autorità che ha il potere di nomina procede alla riapertura, nei confronti di quest’ultimo, del concorso destinato alla costituzione di un elenco di riserva, riapertura che comporta il ripristino della situazione così come si presentava anteriormente al verificarsi delle circostanze censurate dal giudice. Per contro, una soluzione consistente nell’iscrizione del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso senza dover affrontare nuovamente la prova orale non può essere accolta senza violare non soltanto il principio di parità di trattamento, il principio di obiettività del punteggio e il bando di concorso, ma anche l’articolo 27 del Statuto.

(v. punti 58-60, 63 e 67)

Riferimento:

Corte: 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82 (punto 33); 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a., C‑242/90 P (punto 13)

Tribunale di primo grado: 22 giugno 1990, Marcopoulos/Corte di giustizia, T‑32/89 e T‑39/89 (punto 44); 8 ottobre 1992, Meskens/Parlamento, T‑84/91 (punto 78); 23 aprile 2002, Campolargo/Commissione, T‑372/00 (punto 109, e giurisprudenza ivi citata); 5 dicembre 2002, Hoyer/Commissione, T‑119/99 (punto 37, e giurisprudenza ivi citata); 13 settembre 2005, Recalde Langarica/Commissione, T‑283/03 (punti 50 e 51)

Tribunale della funzione pubblica: 24 giugno 2008, Andres e a./BCE, F‑15/05 (punto 132, e giurisprudenza ivi citata)

3.      Poiché l’azione dell’amministrazione si esercita unilateralmente, spetta a quest’ultima determinare quali siano i provvedimenti necessari per dare esecuzione ad una sentenza di annullamento. Di conseguenza, l’amministrazione ha la facoltà, e non l’obbligo, di instaurare un dialogo con la vittima di un illecito al fine di addivenire ad un accordo che offra a quest’ultima un’equa compensazione.

(v. punto 71)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Meskens/Parlamento, cit. (punto 80); 26 giugno 1996, De Nil e Impens/Consiglio, T‑91/95 (punto 34)