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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Albacete (Spagna) il 2 ottobre 2018 – I mutuatari / Globalcaja, S.A.

(Causa C-617/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Albacete

Parti

Ricorrenti: I mutuatari

Resistente: Globalcaja, S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l’effetto dell’espressione «non vincolano» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 1 escluda la possibilità che l’imprenditore e il consumatore, mediante un accordo privato, possano modificare una clausola che non soddisfa il requisito della formulazione chiara e comprensibile di cui all’articolo 4, paragrafo 2, vuoi riducendo il valore di cui a detta clausola, vuoi sostituendola con un’altra meno pregiudizievole per il consumatore.

Se la risposta a tale domanda possa essere diversa qualora tale intervento di moderazione fosse inserita all’interno di un accordo concluso tra consumatore e imprenditore il cui scopo è, precisamente, quello di risolvere, senza adire le autorità giudiziarie, la controversia relativa alla possibile mancanza di trasparenza di una clausola non negoziata individualmente contenuta in un contratto precedentemente concluso tra le parti.

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che nei termini «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro» sono ricomprese due clausole, contenute in un accordo non negoziato individualmente tra imprenditore e consumatore, nelle quali, da un lato, si interviene moderando una clausola contenuta in un contratto pre-esistente tra le parti ― sostituendola con un’altra meno pregiudizievole per il consumatore ― e, dall’altro, il consumatore rinuncia al proprio diritto di far valere in via giudiziale o stragiudiziale la possibile mancanza di trasparenza di tale clausola e gli effetti relativi a detta mancanza di trasparenza.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l’articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che «[la] natura dei beni o servizi oggetto del contratto» e «facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione» possano tenersi in considerazione unicamente al fine di valutare il carattere abusivo di clausole che non vertono sulla definizione dell’oggetto principale del contratto. O se, diversamente, possano tenersi in considerazione tali medesimi criteri al fine di valutare la trasparenza di clausole che vertono sull’oggetto principale [del contratto di cui all’]articolo 4, paragrafo 2.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva ― nello specifico, con i requisiti di formulazione chiara e comprensibile e di trasparenza da esso che scaturiscono ―, una giurisprudenza nazionale che, a fronte di un accordo non negoziato individualmente tra imprenditore e consumatore con il quale si incide sull’applicazione di una clausola contenuta in un contratto pre-esistente tra le parti, non considera necessario che l’imprenditore informi il consumatore della possibile mancanza di trasparenza di tale clausola, ritenendo detta giurisprudenza nazionale che i criteri che danno luogo a siffatta mancanza di trasparenza siano notoriamente conosciuti.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che una rinuncia del consumatore ad agire in via giudiziale o stragiudiziale contro la possibile mancanza di trasparenza di una clausola non negoziata individualmente soddisfi il requisito di «formulazione chiara e comprensibile» unicamente se l’imprenditore abbia precedentemente informato il consumatore degli specifici diritti a cui rinuncia, e, in particolare, dello specifico importo che rinuncia a richiedere.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).