Language of document : ECLI:EU:F:2013:168

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

5 novembre 2013

Causa F‑104/11

Gábor Bartha

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/56/06 – Riapertura del concorso – Misure di esecuzione della sentenza F‑50/08»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Bartha chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/56/06 che lo informa del mancato superamento delle nuove prove del concorso organizzate per garantire l’esecuzione di una sentenza del Tribunale.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Bartha sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione dell’amministrazione di riaprire un procedimento di concorso che non obbliga il candidato a sottoporsi a nuove prove – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1)

2.      Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare misure di esecuzione – Annullamento della decisione di una commissione giudicatrice di concorso di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva – Riapertura del concorso nei confronti del solo ricorrente – Modalità di esecuzione adeguata

[Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 28, d)]

1.      Una decisione dell’amministrazione, adottata come misura di esecuzione di una sentenza di annullamento, che si limiti a informare il candidato interessato della decisione di riaprire, a suo favore, il procedimento di concorso e di costituire una commissione giudicatrice di concorso composta in conformità ai principi sanciti nella sentenza di annullamento, senza obbligare il candidato a sottoporsi a nuove prove, non può essere considerata produttiva di effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi di quest’ultimo e non si configura, pertanto, come atto lesivo.

(v. punti 32 e 33)

2.      In caso di annullamento della decisione di una commissione giudicatrice di concorso di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva, la sentenza di annullamento è considerata correttamente eseguita qualora si trovi una soluzione equa.

Quando in un concorso generale bandito per la costituzione di una riserva di assunzione le prove sono state viziate, i diritti di un candidato illegittimamente escluso sono adeguatamente tutelati se l’autorità che ha il potere di nomina procede alla riapertura, nei confronti di quest’ultimo, del suddetto concorso.

La riapertura del procedimento di concorso, anche se non può porre interamente rimedio al vizio sanzionato dalla sentenza di annullamento né garantire il pieno rispetto del principio di uguaglianza, è comunque atta a consentire un’esecuzione adeguata della sentenza di annullamento, poiché costituisce, in effetti, l’unica soluzione in grado di offrire nuovamente al candidato illegittimamente escluso, nell’ambito del concorso, la possibilità di essere nominato funzionario. Infatti, ai sensi dell’articolo 28, lettera d), dello Statuto, nessuno può essere nominato funzionario se, appunto, non ha superato un concorso.

(v. punti 36, 37, 39, 42 e 43)

Riferimento:

Corte: 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, punto 33; 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a., C‑242/90 P, punto 13

Tribunale di primo grado: 25 maggio 2000, Elkaïm e Mazuel/Commissione, T‑173/99, punto 23

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2012, Honnefelder/Commissione, F‑42/11, punto 49