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Ricorso proposto l’8 marzo 2019 – Commissione europea / Repubblica di Finlandia

(Causa C-217/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, avendo ripetutamente concesso l’autorizzazione alla caccia primaverile degli edredoni comuni (Somateria mollissima) maschio nella provincia di Åland dal 2011, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal 2011 il governo regionale delle isole Åland, una regione autonoma in Finlandia, ha ripetutamente autorizzato ogni anno la «caccia primaverile in deroga» degli edredoni comuni maschio per una quota totale tra i 2000 e i 3800 uccelli per due o tre settimane in maggio. Tale periodo coincide con il periodo della riproduzione degli edredoni comuni.

L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE proibisce la caccia durante il periodo della riproduzione.

La Finlandia sostiene che la caccia primaverile dell’edredone comune nelle isole Åland sia giustificata dalla disposizione derogatoria di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’onere della prova di dimostrare che le condizioni di tale disposizione sono soddisfatte incombe agli Stati membri.

In primo luogo, la Commissione ritiene che la Finlandia non abbia dimostrato che il regime derogatorio costituisca un «impiego misurato» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE. In particolare, la Finlandia non ha dimostrato con prove scientifiche solide che sussista la garanzia che la popolazione interessata di edredoni comuni sia mantenuta a un livello soddisfacente.

In secondo luogo, la Finlandia non ha dimostrato che la caccia primaverile autorizzata riguardi unicamente l’impiego di uccelli in «piccole quantità» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE.

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1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).