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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 14 marzo 2019 – K.A. / Minister van Buitenlandse Zaken

(Causa C-226/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parti

Ricorrente: K.A.

Resistente: Minister van Buitenlandse Zaken

Questioni pregiudiziali

Se in caso di ricorso ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti 1 , avverso una decisione definitiva di rifiuto di un visto per il motivo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), punto vi), del codice dei visti, si configuri un diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nelle seguenti circostanze:

– nella motivazione della decisione lo Stato membro si è limitato ad affermare: «Lei viene considerata da uno o più Stati membri una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’articolo 2, punto 19 o punto 21, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno più Stati membri»;

– nella decisione o nel ricorso lo Stato membro non indica quale specifico motivo o quali specifici motivi dei quattro motivi elencati all’articolo 32, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del codice dei visti venga opposto;

– nel ricorso lo Stato membro non fornisce ulteriori informazioni sostanziali o elementi di sostegno del motivo o dei motivi posti a fondamento dell’opposizione dell’altro Stato membro (o degli altri Stati membri).

Se, stanti le circostanze indicate alla prima questione, si configuri il principio di buona amministrazione, ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, segnatamente a causa dell’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.

    a. Se la risposta alla prima e alla seconda questione debba essere diversa allorché lo Stato membro, nella decisione definitiva sul visto, fa riferimento ad una possibilità di ricorso effettivamente esistente e specificata in modo sufficientemente chiaro nell’altro Stato membro avverso l’autorità competente indicata per nome in detto altro Stato membro (o Stati membri) che si è opposto (o che si sono opposti) ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), punto vi), del codice dei visti, in cui il motivo di rifiuto di cui trattasi può essere messo in discussione.

b. Se ai fini di una risposta affermativa alla prima questione in relazione alla questione 3.a sia richiesto che la decisione relativa al ricorso nello e avverso lo Stato membro che ha adottato la decisione definitiva venga sospesa fino a che il richiedente abbia avuto la possibilità di avvalersi del diritto di ricorso in detto altro Stato membro (o in detti altri Stati membri) e, ove il richiedente se ne avvalga, fino a che non sia stata resa la decisione (definitiva) su detto ricorso.

Se ai fini della risposta alle questioni faccia differenza la circostanza che al-(l’autorità del-) lo Stato membro (o degli Stati membri) che si è opposto (o che si sono opposti) al rilascio del visto si possa offrire l’opportunità di intervenire come seconda controparte nel ricorso avverso la decisione definitiva sul visto e a tale titolo quella di poter presentare elementi di sostegno al motivo (o ai motivi) di rifiuto posto (posti) a fondamento dell’opposizione.

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1 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1).