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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’11 marzo 2019 – WQ / Land Berlin

(Causa C-216/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: WQ

Resistente: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

Se una superficie ammissibile sia a disposizione del suo proprietario ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1307/2013 1 , se nessun terzo può avvalersi di un diritto d’uso della superficie ammissibile, segnatamente di nessun diritto d’uso conferitogli dal proprietario, o se la superficie sia da considerarsi a disposizione di detto terzo o non sia a disposizione di nessuno, allorché il terzo in questione di fatto la utilizzi come superficie agricola pur non godendo di un diritto d’uso.

Se l’espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 2 » contenuta nell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), sub ii), del regolamento (CE) n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, per dare diritto di ricevere pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, la superficie doveva soddisfare nel 2008 i requisiti richiesti nei titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003» contenuta nell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una superficie imboschita ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 3 come ettaro ammissibile a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), sub ii), del regolamento (CE) n. 1307/2013, è necessario che la superficie abbia usufruito di diritti di ritiro o di altri diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, o dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4)    In caso di risposta negativa alla terza questione: se l’espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003» contenuta nell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una superficie imboschita ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 come ettaro ammissibile a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, è necessario che il titolare dell’azienda abbia presentato nel 2008 una domanda ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, e/o dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e abbia soddisfatto gli altri requisiti per ricevere un pagamento diretto ai sensi dei titoli III o IV bis.

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1 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

2 Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU 1999, L 160, pag. 80).