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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) l'11 marzo 2019 – Promociones Oliva Park S.L. / Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Causa C-220/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parti

Ricorrente: Promociones Oliva Park S.L.

Resistente: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE 1 debba essere interpretato nel senso che osta ed è in contrasto con un’imposta formalmente diretta quale l’IVPEE [imposta sul valore della produzione dell’energia elettrica] che, alla luce della sua effettiva natura, risulta essere un’imposta indiretta senza finalità specifica, volta esclusivamente a incrementare il gettito fiscale, senza che la qualificazione attribuitale dal diritto nazionale possa prevalere sull’interpretazione del diritto della UE, che è disciplinata dagli obiettivi propri di tale ordinamento giuridico e sulla base delle caratteristiche oggettive del tributo.

Se, nonostante la qualificazione dell’IVPEE come imposta ambientale, tale tributo miri essenzialmente a incrementare il gettito fiscale, giacché grava secondo le stesse modalità sulle attività di produzione e di immissione nel sistema elettrico di energia elettrica a prescindere dalla sua intensità e dal suo impatto sull’ambiente, in violazione degli articoli 1, 3, paragrafi 1, 2 e 3, lettera a), quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28/CE 2 .

Se il principio di libera concorrenza e quello della promozione dell’energia da fonti rinnovabili debba[no] essere interpretat[i] nel senso che osta[no] all’IVPEE, giacché concede lo stesso trattamento fiscale tanto all’energia da fonti non rinnovabili quanto a quella da fonti rinnovabili, discriminando queste ultime e in violazione del regime di sostegno previsto all’articolo 2, lettera k) e conformi [al disposto] della direttiva 2009/28/CE.

Infine, se il suddetto principio di libera concorrenza e gli articoli 32, 33 e 34 (CAPO VIII, ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO AL SISTEMA) della direttiva 2009/72/CE 3 ostino all’IVPEE, giacché essa consente di operare una discriminazione positiva nei confronti dei produttori di energia elettrica non nazionali, a scapito dei produttori spagnoli, con distorsione del mercato interno dell’energia elettrica e dell’accesso al sistema

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1 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

2 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

3 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).