Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) l'8 marzo 2019 – BW Sp. z o.o. w B. / D.R.

(Causa C-222/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parti

Ricorrente: BW Sp. z o.o. w B.

Convenuto: D.R.

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nonché i principi del diritto dell’Unione relativi alla tutela dei consumatori e all’equilibrio contrattuale, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale dell’istituto dei «costi massimi del credito extrainteressi» nonché della formula matematica per il calcolo dell’importo di tali costi, previsti dall’articolo 5, punto 6a, in combinato disposto con l’articolo 36a, della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; testo unico Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2018, posizione 993), i quali consentono di includere tra i costi connessi al contratto di credito a carico del consumatore (il costo totale del credito) anche i costi dell’attività economica esercitata dal professionista.

____________

1 GU 1993, L 95, pag. 29.