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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 20 febbraio 2018 – Logistik XXL GmbH / CMR Transport & Logistik

(Causa C-135/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Logistik XXL GmbH

Resistente: CMR Transport & Logistik

Questioni pregiudiziali

1.    Se, nel caso di una sentenza che condanni in maniera illimitata e incondizionata il convenuto ad una prestazione e che sia stata impugnata con un mezzo di ricorso ordinario nello Stato membro d’origine oppure il cui temine di impugnazione non sia ancora scaduto, l’assoggettamento, da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine, della provvisoria esecutività della sentenza alla costituzione di una garanzia, costituisca una condizione ai sensi del punto 4.4. del modulo di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1 .

2.    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche qualora nello Stato membro d’origine sia possibile un’esecuzione cautelare fondata sulla sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva, senza che venga costituita la garanzia.

3.    In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

a)    Come debba procedere l’autorità giurisdizionale d’origine in presenza di una decisione che contenga un’obbligazione esecutiva e che sia stata impugnata con un mezzo di ricorso ordinario nello Stato membro d’origine oppure il cui temine di impugnazione non sia ancora scaduto, con riferimento al modulo di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, qualora l’esecuzione della decisione nello Stato membro d’origine possa avere luogo, in forza del dispositivo della sentenza o di una norma di legge, solo dopo la costituzione di una garanzia.

b)    Se, in tal caso, l’autorità giurisdizionale d’origine debba rilasciare il certificato utilizzando il modulo di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, senza fornire le indicazioni previste ai punti da 4.4.1. a 4.4.4.

c)    Se, in tal caso, l’autorità giurisdizionale d’origine sia legittimata a rilasciare l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in modo che vengano inserite – ad esempio al punto 4.4.1. o 4.4.3 del modulo – indicazioni ulteriori concernenti il requisito della costituzione di una garanzia e il testo della disposizione legislativa venga allegato al modulo.

4.    In caso di risposta negativa alla seconda questione:

a)    Come debba procedere l’autorità giurisdizionale d’origine con riferimento al modulo di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, qualora l’esecuzione cautelare nello Stato membro d’origine sia ammissibile, in forza di una disposizione legislativa, solo dopo la scadenza di un termine.

b)    Se, in tal caso, l’autorità giurisdizionale d’origine sia legittimata, utilizzando il modulo di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a rilasciare l’attestato in modo che vengano inserite – ad esempio al punto 4.4.1. o 4.4.3, del modulo – indicazioni ulteriori concernenti tale termine e il testo della disposizione legislativa venga allegato al modulo.

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1 GU 2012, L 351, pag. 1.