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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Haparanda tingsrätt (Svezia) il 27 dicembre 2010 - Åklagaren / Hans Åkerberg Fransson

(Causa C-617/10)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Haparanda tingsrätt

Parti

Ricorrente: Åklagaren

Convenuto: Hans Åkerberg Fransson

Questioni pregiudiziali

Considerato che, conformemente alla legislazione svedese, il giudice nazionale deve trovare un chiaro sostegno nella Convenzione europea 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "Convenzione europea") oppure nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la "CEDU") al fine di disapplicare disposizioni nazionali che potrebbero essere in contrasto con il principio del ne bis in idem di cui all'art. 4 del 7° protocollo integrativo della Convenzione europea e, quindi, in contrasto anche con l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 7 dicembre 2000 (in prosieguo: la "Carta"), se siffatta condizione contenuta nella legislazione nazionale ai fini della disapplicazione delle disposizioni nazionali sia compatibile con il diritto dell'Unione e, in particolare, con i suoi principi generali, fra tutti i principi del primato e dell'efficacia diretta del diritto dell'Unione.

Se sia ammesso un procedimento penale per frode fiscale, considerando il principio del ne bis in idem di cui all'art. 4 del 7° protocollo integrativo della Convenzione europea e all'art. 50 della Carta (in prosieguo: il "principio del ne bis in idem"), qualora all'imputato sia già stata comminata una pena pecuniaria nell'ambito di un procedimento amministrativo (in prosieguo: l'"onere fiscale supplementare") a seguito di una stessa comunicazione di dati inesatti.

Se sia rilevante ai fini della soluzione del secondo quesito che le dette sanzioni debbano essere coordinate affinché un giudice ordinario possa ridurre la sanzione nel procedimento penale tenendo conto che all'imputato sono già stati imposti oneri fiscali supplementari a seguito della stessa comunicazione di dati inesatti.

Nel quadro del principio del ne bis in idem di cui al secondo quesito, poiché in alcune circostanze è ammesso infliggere ulteriori sanzioni in un nuovo procedimento per uno stesso fatto, che sia già stato oggetto di esame e che abbia comportato sanzioni a carico della persona, se in caso di risposta affermativa al secondo quesito le condizioni previste da siffatto principio per l'applicazione di più sanzioni in procedimenti distinti siano soddisfatte qualora nel secondo procedimento sia svolto un riesame dei fatti autonomo rispetto a quello avvenuto nel primo procedimento.

In caso di risposta affermativa al secondo quesito, se sia compatibile con il principio del ne bis in idem un sistema come quello svedese, in cui l'imposizione di oneri fiscali supplementari e l'esame della responsabilità per frode fiscale sono oggetto di procedimenti distinti per una serie di motivi di interesse generale descritti approfonditamente di seguito, qualora fosse possibile introdurre un sistema non soggetto al principio del ne bis in idem - senza necessità di astenersi né dall'imposizione di oneri fiscali supplementari né dall'esame della responsabilità per frode fiscale - mediante trasferimento, in caso di esame della responsabilità per frode fiscale, del processo decisionale sull'imposizione di oneri fiscali supplementari dallo Skatteverket (amministrazione tributaria), e eventualmente dal giudice amministrativo, a un giudice ordinario nell'ambito di un procedimento penale per frode fiscale.

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