Language of document : ECLI:EU:F:2010:167

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

15 dicembre 2010


Causa F‑14/09


Ana Maria Almeida Campos e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2008 — Scrutinio per merito comparativo tra amministratori che occupano posti da linguista e amministratori che occupano posti generici»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Almeida Campos e altri quattro funzionari del Consiglio chiedono l’annullamento, da una parte, delle decisioni con cui il Consiglio ha negato la loro iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2008, dall’altra, delle decisioni di promozione al grado AD 12 dei funzionari del gruppo di funzioni AD che svolgono funzioni diverse da quelle linguistiche.

Decisione: Le decisioni con le quali il Consiglio ha negato la promozione delle ricorrenti al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2008 sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Consiglio sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Identità di petitum e di causa petendi

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Modalità — Potere discrezionale dell’amministrazione — Limiti — Rispetto del principio di parità di trattamento

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      La regola della concordanza tra reclamo e ricorso viene violata soltanto qualora il ricorso contenzioso modifichi l’oggetto del reclamo o la relativa causa, nozione quest’ultima di «causa» da interpretare in senso lato. Secondo tale interpretazione, e per quanto riguarda le domande di annullamento, con l’espressione «causa della controversia» occorre intendere la contestazione da parte del ricorrente della legittimità interna dell’atto impugnato o, in alternativa, la contestazione della sua legittimità esterna.

Orbene, dato che le ricorrenti, nei loro reclami, hanno contestato la legittimità interna degli atti impugnati nell’ambito del loro ricorso, un motivo diretto a contestare la legittimità interna dei detti atti è anch’esso ricevibile.

(v. punto 28)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, causa F‑45/07, Mandt/Parlamento, punti 119 e 120

2.      Risulta espressamente dai termini dell’art. 45, n. 1, dello Statuto che, nell’ambito di una procedura di promozione, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad effettuare la sua scelta sulla base di uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi.

Anche se l’autorità che ha il potere di nomina dispone del potere statutario di procedere a tale esame secondo la procedura o il metodo che essa ritiene più appropriato, tale potere è limitato dalla necessità di procedere al detto esame con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento. In pratica, detto esame dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti d’informazione e di dati confrontabili.

Inoltre, l’art. 45, n. 1, dello Statuto, che impone all’autorità che ha il potere di nomina di effettuare uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, presuppone che tale esame sia esteso a tutti i funzionari promuovibili, indipendentemente dalle mansioni svolte. Infatti, un’esigenza del genere è l’espressione nel contempo del principio di parità di trattamento dei funzionari e di quello della loro aspettativa di carriera.

Nell’ambito di una procedura di promozione comprendente due fasi successive, innanzi tutto, una prima fase consistente in un esame preliminare, ad opera di due commissioni consultive di promozione distinte, dei meriti degli amministratori che svolgono funzioni linguistiche e di quelli che svolgono altre funzioni, successivamente, una seconda fase fondata su uno scrutinio per merito comparativo, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, degli amministratori appartenenti rispettivamente all’uno e all’altro di tali due gruppi, la prima fase della procedura di promozione, ossia l’esame preliminare da parte di due commissioni consultive di promozione distinte dei meriti dei due gruppi di amministratori, alla luce della specificità dei compiti assegnati ai primi rispetto a quelli affidati ai secondi, un siffatto esame, destinato soltanto a fornire all’autorità che ha il potere di nomina elementi informativi sul nome dei funzionari da promuovere, non può escludere uno scrutinio vero e proprio per merito comparativo dei candidati e partecipa, al contrario, del principio di buona amministrazione.

Per contro, quanto alla seconda fase della procedura di promozione, cioè lo scrutinio per merito comparativo, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, dei funzionari promuovibili, il regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, ha posto fine alla distinzione fatta in precedenza tra i posti di natura non linguistica ricoperti dai funzionari appartenenti alle categorie A‑D e i posti di natura linguistica ricoperti dai funzionari rientranti nel quadro LA, e ha creato una nuova struttura di carriera compredente due gruppi di funzioni, cioè il gruppo di funzioni degli assistenti (AST), destinato a sostituire le precedenti categorie C e B, e il gruppo di funzioni degli amministratori (AD), destinato a sostituire la precedente categoria A nonché il quadro linguistico LA. Pertanto, dato che il legislatore ha inteso fondere in un gruppo di funzioni unico l’insieme degli amministratori, svolgano essi funzioni linguistiche o altre funzioni, spettava all’autorità che ha il potere di nomina, competente a decidere sulle promozioni, procedere ad un unico scrutinio per merito comparativo per tutti gli amministratori promuovibili nel grado AD 12.

(v. punti 29-31 e 33-35)

Riferimento:

Corte: 1° luglio 1976, causa 62/75, de Wind/Commissione (Racc.pag. 1167, punto 17)

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II‑1281, punto 21); 9 aprile 2003, causa T‑134/02, Tejada Fernández/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 41); 13 luglio 1995, causa T‑557/93, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑603, punti 20 e 21), e 19 marzo 2003, cause riunite da T‑188/01 a T‑190/01, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑495, punti 98 e 121)