Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

9 luglio 2008

Causa F‑89/07

Jan Kuchta

contro

Banca centrale europea

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Rivalutazione annuale degli stipendi e dei premi – Esercizio 2006 – Tutela dei dati personali – Commenti che arrecano pregiudizio alla carriera – Competenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato CE, con il quale il sig. Kuchta, dipendente della BCE, chiede, in primo luogo, la condanna della BCE a risarcire il preteso danno morale causatogli avendo essa comunicato il suo rapporto di valutazione per l’anno 2006, nella sua integralità, al suo superiore gerarchico nel nuovo servizio al quale egli è stato assegnato all’inizio dell’anno 2007 e, in secondo luogo, l’annullamento della decisione recante fissazione dell’aumento individuale del suo stipendio al 1° gennaio 2007.

Decisione: La decisione della BCE recante fissazione dell’aumento individuale dello stipendio del ricorrente al 1° gennaio 2007 è annullata. Le altre conclusioni del ricorso sono respinte. La BCE sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Domanda diretta ad ottenere un risarcimento simbolico

2.      Comunità europee – Istituzioni e organismi comunitari – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – Banca centrale europea

(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, artt. 12.3 e 36.1; regolamento interno del comitato esecutivo della Banca centrale europea, art. 5; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, allegato I, punto 6)

1.      Nell’ambito di una domanda di risarcimento formulata da un funzionario, il fatto che questi abbia chiesto un risarcimento simbolico non lo esime dal fornire prove concludenti del danno subito.

(v. punto 36)

Riferimento:

Corte: 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette Frères/Commissione (Racc. pag. 677, punto 24)

2.      Per quanto riguarda la delega di poteri in seno alle istituzioni o agli organismi comunitari, l’autorità delegante, anche se autorizzata a delegare i suoi poteri, deve adottare una decisione esplicita con la quale li trasferisce e la delega può avere ad oggetto soltanto poteri esecutivi, esattamente definiti. Pertanto, benché il comitato esecutivo della Banca centrale europea, in forza del punto 6 dell’allegato I delle condizioni d’impiego del personale della Banca, possa delegare il potere di determinare gli aumenti di stipendio individuali, una decisione avente tale oggetto, emanata da un’autorità diversa dal comitato esecutivo, in mancanza di qualsiasi delega a tal fine, è adottata da un’autorità incompetente e deve pertanto essere annullata.

D’altro canto, l’impossibilità di determinare tanto l’autore di una decisione di aumento di stipendio individuale quanto l’autorità che si ritiene sia stata autorizzata a tal fine con delega del comitato esecutivo è contraria alle regole di buona amministrazione in materia di gestione del personale, le quali presuppongono in particolare che la ripartizione delle competenze in seno ad un’istituzione comunitaria sia chiaramente definita e debitamente pubblicata. Al riguardo, gli organi della Banca centrale europea non si trovano affatto in una situazione diversa da quella in cui versano gli organi direttivi delle altre istituzioni e degli altri organismi comunitari nei loro rapporti con i loro dipendenti.

(v. punti 53, 54, 59 e 61-63)

Riferimento:

Corte: 14 ottobre 2004, causa C‑409/02 P, Pflugradt/BCE (Racc. pag. I‑9873, punto 37), e 26 maggio 2005, causa C‑301/02 P, Tralli/BCE (Racc. pag. I‑4071, punto 43)