Language of document : ECLI:EU:C:2013:674





Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2013 – OTP Bank

(causa C‑519/12)

«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali Articolo 5, punto 1, lettera a) – Nozione di “materia contrattuale”»

1.                     Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze esclusive – Controversie in materia di società e di persone giuridiche – Competenza dei giudici dello Stato membro della sede – Portata – Azione proposta nei confronti di una persona giuridica e volta ad imporre alla stessa di rispondere dei debiti di una società controllata – Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione conseguenti all’acquisizione del controllo di tale società – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 2) (v. punto 19)

2.                     Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles – Interpretazione delle suddette disposizioni conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione (Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001) (v. punti 21, 22)

3.                     Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia contrattuale, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a) – Azione proposta nei confronti di una persona giuridica e volta ad imporre alla stessa di rispondere dei debiti di una società controllata – Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione conseguenti all’acquisizione del controllo di tale società – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, a)] (v. punti 23, 25, 27 e dispositivo)

4.                     Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di delitti o quasi delitti – Nozione della suddetta materia – Azione proposta nei confronti di una persona giuridica e volta ad imporre alla stessa di rispondere dei debiti di una società controllata – Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione conseguenti all’acquisizione del controllo di tale società – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3) (v. punto 26)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Kúria – Interpretazione dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) – Competenza del giudice di uno Stato membro in materia contrattuale – Azione di un creditore, sulla base di un contratto di apertura di credito, contro una società che detiene una partecipazione di controllo nella società debitrice parte del contratto conformemente alla normativa nazionale che disciplina specificamente la responsabilità della prima società.

Dispositivo

Non rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una controversia come quella di cui al procedimento principale, in cui la normativa nazionale impone ad una persona di rispondere dei debiti di una società che essa controlla, qualora tale persona non abbia assolto gli obblighi di comunicazione conseguenti all’acquisizione del controllo di tale società.