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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 19 febbraio 2020 – Hauptzollamt B / XY

(Causa C-87/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente in cassazione: Hauptzollamt B

Resistente in cassazione: XY

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 1 debba essere interpretato nel senso che ad una persona che importi un quantitativo complessivo di caviale di specie di storione (Acipenseriformes spp.) superiore a 125 grammi, in contenitori contrassegnati individualmente, senza presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione, debba essere consentito di conservare un quantitativo massimo di 125 grammi di caviale, purché l’importazione non abbia alcuna delle finalità di cui all’articolo 57, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 865/2006.

Nel caso di risposta affermativa a tale questione:

Se gli esemplari introdotti nel territorio doganale dell’Unione rientrino tra gli oggetti personali e domestici di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97 2 anche qualora, al momento della loro introduzione, la persona che li importa dichiari che intende offrirli in regalo ad altre persone dopo l’importazione.

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1 Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 2006, L 166, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1).