Language of document : ECLI:EU:F:2008:40

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

8 aprile 2008

Causa F‑134/06

Giovanni Bordini

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore – Stato membro di residenza – Nozione di residenza – Nozione di residenza principale – Documenti giustificativi»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Bordini chiede, da una parte, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione 25 gennaio 2006 recante rifiuto dell’applicazione del coefficiente correttore del Regno Unito alla sua pensione, nonché l’annullamento, per quanto necessario, della decisione 18 agosto 2006 recante rigetto del suo reclamo presentato il 19 aprile 2006, e, dall’altra, la condanna della Commissione a pagare, sulle somme dovute per l’applicazione retroattiva del coefficiente correttore del Regno Unito alla sua pensione a decorrere dal 1° aprile 2004, interessi sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo interessato, maggiorato di due punti.

Decisione: Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal ricorrente relative alla riunione informale del 5 giugno 2007. Il ricorrente sopporterà le proprie spese, ad eccezione della metà delle spese da lui sostenute per la riunione informale del 5 giugno 2007.

Massime

Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore

(Statuto dei funzionari, art. 82)

La nozione di residenza ai sensi dell’art. 82 del vecchio Statuto, che prevede l’applicazione alle pensioni del coefficiente correttore fissato per il paese in cui il titolare della pensione comprova di aver stabilito la sua residenza, riguarda il luogo in cui l’ex funzionario ha effettivamente stabilito il centro dei propri interessi, vale a dire il luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei propri interessi ed in cui si ritiene che sostenga le sue spese. Peraltro, la nozione di residenza implica, indipendentemente dal dato puramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona sul territorio dell’uno o dell’altro paese, oltre al fatto fisico di dimorare in un determinato luogo, l’intento di attribuire a tale fatto la continuità derivante da un’abitudine di vita e di svolgimento di normali rapporti sociali. Tale nozione di residenza è propria della funzione pubblica comunitaria e non coincide necessariamente con le accezioni nazionali del termine.

(v. punti 69 e 86)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 4 giugno 2003, cause riunite T‑124/01 e T‑320/01, Del Vaglio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑767, punti 70, e giurisprudenza ivi citata, 71, e giurisprudenza ivi citata, e 72); 12 settembre 2005, causa T‑320/04, Dionyssopoulou/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta, punto 39), e 27 settembre 2006, causa T‑416/04, Kontouli/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑181 e II‑A‑2‑897, punto 71)