Language of document : ECLI:EU:F:2011:169

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

29 settembre 2011

Causa F‑9/07

Pilar Angé Serrano

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Passaggio di categoria in vigenza del precedente Statuto – Norme transitorie di inquadramento nel grado al 1° maggio 2004 – Decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 13 febbraio 2006 – Reinquadramento sulla base dello stipendio dei funzionari che beneficiano di un’indennità compensativa – Fattore di moltiplicazione applicabile – Perdita dei punti di promozione – Domanda risarcitoria»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Angé Serrano chiede l’annullamento della decisione del Parlamento, del 20 marzo 2006, con cui ella è stata reinquadrata nel grado B*6, ottavo scatto, a decorrere dal 1° maggio 2004, nonché la condanna del Parlamento a versarle un risarcimento a fronte del suo danno materiale e morale.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. Il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Autorità di cosa giudicata – Portata

2.      Funzionari – Carriera – Introduzione di una nuova struttura mediante il regolamento n. 723/2004 – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 2 e 10; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Limiti

1.      Al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, quanto una buona amministrazione della giustizia, occorre che decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento degli strumenti di ricorso esperibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.

L’autorità di cosa giudicata inerente ad una sentenza può ostare alla ricevibilità di un ricorso se quello che ha dato luogo alla sentenza in questione ha visto contrapposte le stesse parti, ha riguardato lo stesso oggetto ed è stato fondato sulla stessa causa. Tuttavia, l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi.

(v. punti 41-43)

Riferimento:

Corte: 19 febbraio 1991, causa C‑281/89, Italia/Commissione (punto 14); 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler (punto 38); 28 novembre 1996, causa C‑277/95 P, Lenz/Commissione (punto 50); 16 marzo 2006, causa C‑234/04, Kapferer (punto 20)

Tribunale dell’Unione europea: 25 giugno 2010, causa T‑66/01, Imperial Chemical Industries/Commissione (punti 196 e 197, e giurisprudenza ivi citata)

2.      I funzionari che hanno superato un concorso interno di passaggio di categoria in vigenza del precedente Statuto non si trovano nella stessa situazione giuridica e di fatto dei funzionari che non hanno superato un simile concorso. I primi hanno acquisito, conformemente alle norme dello Statuto, migliori prospettive di carriera rispetto ai secondi, di cui si è tenuto conto nelle disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto.

Pertanto, dato che, adottando un nuovo Statuto, il legislatore ha rimodellato il sistema complessivo delle carriere in vigore fino ad allora, esso non poteva essere tenuto a riprodurre in maniera esattamente identica la gerarchia dei gradi del precedente Statuto, a meno di pregiudicare la propria possibilità di apportare modifiche allo Statuto. Conseguentemente, il confronto dei ranghi gerarchici precedenti e successivi alla riforma dello Statuto non è, di per sé, determinante per valutare la conformità del nuovo Statuto al principio della parità di trattamento.

Il nuovo Statuto differenzia la carriera dei funzionari che, in vigenza del precedente Statuto, appartenevano a diversi gradi della gerarchia e garantisce a quelli che hanno superato un concorso di passaggio di categoria prospettive di carriera differenti da quelle dei funzionari che non hanno superato lo stesso concorso. In particolare, il regime transitorio, e segnatamente l’art. 10, nn. 1 e 2, dell’allegato XIII dello Statuto, assicura, mediante la regola del blocco dell’avanzamento di carriera e quella della fissazione delle percentuali di promozione per i differenti gradi, migliori prospettive di carriera ai funzionari che in vigenza del precedente Statuto avevano gradi più elevati e, pertanto, a quelli che sono saliti di grado a seguito del superamento di un concorso di passaggio di categoria.

(v. punti 64, 66 e 67)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 settembre 2008, causa T‑47/05, Angé Serrano (punti 145‑147)

3.      Il dovere di sollecitudine, così come il principio di buona amministrazione, implicano in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’autorità competente prenda in considerazione l’insieme degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, così facendo, essa tenga conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato.

Tale dovere di sollecitudine non può in nessun caso costringere l’amministrazione ad agire in contrasto con le disposizioni vigenti. In particolare, esso non può condurre l’amministrazione a dare ad una disposizione del diritto dell’Unione un effetto che urti contro i termini chiari e precisi di tale disposizione. Pertanto, un ricorrente non può far valere il dovere di sollecitudine al fine di ottenere vantaggi che lo Statuto non consente di concedergli.

(v. punti 88 e 89)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 2 marzo 2004, causa T‑14/03, Di Marzio/Commissione (punti 99 e 100, e giurisprudenza ivi citata)