Language of document : ECLI:EU:C:2014:2453

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 dicembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 19, paragrafo 2, e 47 – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera b) – Tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine – Articolo 3 – Disposizioni più favorevoli – Richiedente affetto da una grave malattia – Assenza di una terapia adeguata nel paese di origine – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 13 – Ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo – Articolo 14 – Garanzie in attesa del rimpatrio – Necessità primarie»

Nella causa C‑562/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio), con decisione del 25 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2013, nel procedimento

Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

contro

Moussa Abdida,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz, J.-C. Bonichot e K. Jürimäe, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, M. Berger e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 giugno 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, da V. Vander Geeten, avocat;

–        per M. Abdida, da O. Stein, avocat;

–        per il governo belga, da C. Pochet e T. Materne, in qualità di agenti, assistiti da J.-J. Masquelin, D. Matray, J. Matray, C. Piront e N. Schynts, avocats;

–        per il governo francese, da F.-X. Bréchot e D. Colas, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da C. Banner, barrister;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13), nonché degli articoli da 1 a 4, 19, paragrafo 2, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (in prosieguo: il «CPAS») e il sig. Abdida, cittadino del Niger, in merito alla decisione di revoca dell’assistenza sociale adottata da tale organismo nei suoi confronti.

 Contesto normativo

 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

3        La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), all’articolo 3, intitolato «Proibizione della tortura», prevede quanto segue:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

4        L’articolo 13 di tale convenzione è così formulato:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».

 Il diritto dell’Unione

 La direttiva 2003/9

5        L’articolo 3 della direttiva 2003/9, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«1.        La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo (…).

(...)

4.      Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla convenzione (relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545, 1954]) per i cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato».

 La direttiva 2004/83

6        L’articolo 1 della direttiva 2004/83, intitolato «Oggetto e campo d’applicazione», così recita:

«La presente direttiva stabilisce norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta».

7        L’articolo 2, lettere c), e) e g), di tale direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

c)      “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (...);

(...)

e)      “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15 (...) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

(...)

g)      “domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione, non contemplato nel campo d’applicazione della presente direttiva, che possa essere richiesto con domanda separata».

8        L’articolo 3 della richiamata direttiva precisa quanto segue:

«Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva».

9        L’articolo 15 della direttiva 2004/83, contenuto nel capo V della stessa, intitolato «Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria», così dispone sotto il titolo «Danno grave»:

«Sono considerati danni gravi:

a)      la condanna a morte o all’esecuzione; o

b)      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c)      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

 La direttiva 2005/85

10      L’articolo 3 della direttiva 2005/85, intitolato «Ambito d’applicazione», è formulato nei termini seguenti:

«1.      La presente direttiva si applica a tutte le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca dello status di rifugiato.

(...)

3.      Qualora gli Stati membri utilizzino o avviino un procedimento in cui le domande di asilo sono esaminate sia quali domande a norma della convenzione [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951] sia quali domande concernenti altri tipi di protezione internazionale a seconda delle circostanze definite dall’articolo 15 della direttiva 2004/83/CE, essi applicano la presente direttiva nel corso dell’intero procedimento.

4.       Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale».

 La direttiva 2008/115/CE

11      I considerando 2 e 12 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), sono così formulati:

«(2)      Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

(...)

(12)      È necessario occuparsi della situazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ma che non è ancora possibile allontanare. Le condizioni basilari per il loro sostentamento dovrebbero essere definite conformemente alla legislazione nazionale. (...)».

12      L’articolo 3, punto 4, di tale direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

4)      “decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio».

13      L’articolo 5 di detta direttiva è così formulato:

«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

(...)

c)      le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement».

14      L’articolo 9 della direttiva 2008/115, intitolato «Rinvio dell’allontanamento», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri rinviano l’allontanamento:

a)      qualora violi il principio di non-refoulement, oppure

b)      per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2».

15      L’articolo 12 della richiamata direttiva al paragrafo 1 così prevede:

«Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.

(...)».

16      L’articolo 13 della medesima direttiva, ai paragrafi 1 e 2, recita:

«1.      Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.

2.      L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno».

17      L’articolo 14 della direttiva 2008/115, al paragrafo 1, precisa quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 16 e 17, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7 e durante i periodi per i quali l’allontanamento è stato differito ai sensi dell’articolo 9:

(...)

b)      che siano assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

(...)».

 Il diritto belga

18      L’articolo 9 ter della legge del 15 dicembre 1980 sull’ingresso nel territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri, nella versione vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»), al paragrafo 1 così dispone:

«Lo straniero soggiornante in Belgio che dimostri la propria identità in conformità al § 2 e che soffra di una malattia tale da comportare un rischio effettivo per la vita o l’integrità fisica o un rischio effettivo di trattamenti inumani o degradanti, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel suo paese d’origine o nel paese in cui dimora, può inoltrare al Ministro o al suo delegato domanda di permesso di soggiorno nel Regno».

19      L’articolo 48/4 della legge del 15 dicembre 1980 è così formulato:

«§1.      Lo status di protezione sussidiaria è accordato allo straniero che non possa essere considerato un rifugiato e che non possa beneficiare dell’articolo 9 ter, e nei cui confronti sussistano seri motivi per ritenere che, in caso di rientro forzato nel suo paese d’origine ovvero, nel caso degli apolidi, nel paese di precedente dimora abituale, incorrerebbe nel rischio effettivo di subire un grave danno, quale definito al paragrafo 2, e che non possa, ovvero non intenda, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, a condizione che egli non rientri nell’ambito di applicazione delle clausole di esclusione di cui all’articolo 55/4.

§ 2.  Sono considerati danni gravi:

a)      la condanna a morte o all’esecuzione; o

b)      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c)      la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

20      Gli articoli 39/82, 39/84 e 39/85 della legge del 15 dicembre 1980 prevedono varie procedure dirette a ottenere la sospensione di decisioni amministrative aventi ad oggetto il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21      Il 15 aprile 2009 il sig. Abdida ha presentato una domanda di permesso di soggiorno per motivi di salute a norma dell’articolo 9 ter della legge del 15 dicembre 1980, in quanto soffre di una malattia particolarmente grave.

22      Tale domanda è stata dichiarata ricevibile il 4 dicembre 2009. Per questo, il sig. Abdida ha beneficiato dell’assistenza sociale a carico del CPAS.

23      Con decisione del 6 giugno 2011 la domanda di permesso di soggiorno presentata dal sig. Abdida è stata respinta con la motivazione che il paese di origine del ricorrente dispone di un’infrastruttura sanitaria che consente la presa in carico dei malati affetti dalla malattia di cui soffre. Il 29 giugno 2011 tale decisione è stata notificata al sig. Abdida con l’ordine di lasciare il territorio belga.

24      Il 7 luglio 2011 il sig. Abdida ha proposto ricorso contro la decisione di diniego di soggiorno dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri).

25      Il 13 luglio 2011 il CPAS ha adottato nei confronti del sig. Abdida una decisione di revoca dell’assistenza sociale e di diniego dell’assistenza sanitaria urgente. Il CPAS ha rivisto tale decisione il 27 luglio 2011, concedendo l’assistenza sanitaria urgente.

26      Il 5 agosto 2011 il sig. Abdida ha proposto dinanzi al Tribunal du travail de Nivelles (Tribunale del lavoro di Nivelles) un ricorso avverso la decisione del CPAS che gli aveva revocato l’assistenza sociale.

27      Con sentenza del 9 settembre 2011 tale giudice ha accolto il ricorso e ha condannato il CPAS a versare al sig. Abdida un’assistenza sociale equivalente al reddito d’integrazione all’aliquota per celibi, considerando in particolare che l’assistenza sociale è una condizione indispensabile all’esercizio effettivo di un ricorso, e che l’assistenza sociale di cui beneficiava il sig. Abdida doveva pertanto essere mantenuta in attesa della decisione sul ricorso proposto avverso la decisione di diniego di soggiorno adottata nei suoi confronti.

28      Il 7 ottobre 2011 il CPAS ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Cour du travail de Bruxelles (Corte del lavoro di Bruxelles).

29      Detto giudice rileva che, in applicazione delle pertinenti norme di diritto nazionale, il sig. Abdida non dispone di un ricorso giurisdizionale sospensivo contro la decisione di diniego di soggiorno e che, nelle more di una decisione su tale ricorso, egli è privo di qualsiasi altra assistenza sociale a parte l’assistenza sanitaria urgente.

30      In tale contesto, la Cour du travail de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le direttive [2004/83, 2005/85 e 2003/9] debbano essere interpretate nel senso che obbligano lo Stato membro che dispone che lo straniero “affetto da una malattia tale da comportare un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica o un rischio effettivo di subire un trattamento inumano o degradante qualora non esista alcuna terapia adeguata nel suo paese di origine” ha diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva [2004/83],

–        a prevedere un ricorso con effetto sospensivo avverso la decisione amministrativa che nega il diritto di soggiorno e/o la protezione sussidiaria e ordina di lasciare il territorio,

–        a farsi carico, nell’ambito del suo regime di assistenza sociale o di accoglienza, delle necessità primarie diverse da quelle sanitarie del ricorrente, fino ad una pronuncia sul ricorso proposto avverso tale decisione amministrativa.

2)      In caso di risposta negativa, se la Carta (...) e, in particolare, i suoi articoli da 1 a 3 (...), il suo articolo 4 (...), il suo articolo 19, paragrafo 2 (...), i suoi articoli 20 e 21 (...) e/o il suo articolo 47 [...] obblighino lo Stato membro che traspone le direttive [2004/83, 2005/85 e 2003/9] a prevedere un ricorso con effetto sospensivo e la presa in carico delle necessità primarie di cui alla [prima questione]».

 Sulle questioni pregiudiziali

31      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 2003/9, 2004/83 e 2005/85, lette, se del caso, in combinato disposto con gli articoli da 1 a 4, 19, paragrafo 2, 20, 21 e 47 della Carta, debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro le cui autorità competenti hanno adottato una decisione con la quale si rigetta la domanda di un cittadino di paese terzo di autorizzazione al soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una normativa nazionale la quale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, prevede l’autorizzazione al soggiorno in detto Stato membro dello straniero affetto da una malattia che comporta un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica o un rischio effettivo di subire un trattamento inumano o degradante qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese di origine di tale straniero o nel paese terzo nel quale egli soggiornava precedentemente, e si ordina a detto cittadino di paese terzo di lasciare il territorio del medesimo Stato membro, debba prevedere un ricorso con effetto sospensivo contro tale decisione e prendere in carico le necessità primarie del medesimo cittadino di paese terzo fino alla pronuncia sul ricorso proposto contro detta decisione.

32      Occorre anzitutto constatare che dalla decisione di rinvio risulta che tali questioni muovono dalla premessa secondo la quale le domande presentate ai sensi della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono domande di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83 e rientrano quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

33      Orbene, come emerge dai punti 27, 41, 45 e 46 della sentenza M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:XXXX), gli articoli 2, lettere c) ed e), 3 e 15 della direttiva 2004/83 devono essere interpretati nel senso che le domande presentate ai sensi di tale normativa nazionale non costituiscono domande di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera g), di tale direttiva. Ne consegue che la situazione di un cittadino di paese terzo che ha presentato siffatta domanda non rientra nell’ambito di applicazione della predetta direttiva, come definito dall’articolo 1 della stessa.

34      Per quanto concerne la direttiva 2005/85, dall’articolo 3 della medesima discende che essa si applica alle domande d’asilo, ma anche alle domande di protezione sussidiaria qualora uno Stato membro istituisca una procedura unica nell’ambito della quale esamina una domanda alla luce delle due forme di protezione internazionale (sentenze M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 79, e N., C‑604/12, EU:C:2014:302, punto 39), e che gli Stati membri possono decidere di applicarla anche alle domande intese ad ottenere forme diverse di protezione internazionale.

35      È pacifico che le domande presentate ai sensi della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non costituiscono domande di protezione internazionale.

36      Neppure la direttiva 2003/9 è applicabile in una situazione come quella di cui al procedimento principale, poiché, da un lato, l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della stessa limita la sua applicazione alle domande d’asilo, precisando che gli Stati membri possono decidere di applicare tale direttiva al trattamento delle domande intese ad ottenere forme di protezione diverse, e, dall’altro, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che il Regno del Belgio abbia preso la decisione di applicare detta direttiva alle domande presentate ai sensi della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

37      Ciò premesso, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato le sue questioni all’interpretazione delle sole direttive 2003/9, 2004/83 e 2005/85, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze Fuß, C‑243/09, EU:C:2010:609, punti 39 e 40, nonché Hadj Ahmed, C‑45/12, EU:C:2013:390, punto 42).

38      Nel caso di specie le questioni poste dal giudice del rinvio vertono sulle caratteristiche del ricorso che può essere proposto contro la decisione che ordina al sig. Abdida di lasciare il territorio belga a causa dell’irregolarità del suo soggiorno in Belgio, nonché sulle garanzie che devono essere offerte al sig. Abdida fino alla pronuncia sul ricorso che questi ha proposto avverso tale decisione.

39      È pacifico che detta decisione costituisce un atto amministrativo che dichiara irregolare il soggiorno di un cittadino di paese terzo e dispone un obbligo di rimpatrio. Essa deve quindi essere qualificata come «decisione di rimpatrio» ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115.

40      Orbene, agli articoli 13 e 14 tale direttiva prevede norme relative ai mezzi di ricorso disponibili contro le decisioni di rimpatrio e alle garanzie offerte ai cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione siffatta in attesa del rimpatrio.

41      Occorre pertanto stabilire se detti articoli debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che non conferisce effetto sospensivo al ricorso proposto contro una decisione di rimpatrio come quella di cui al procedimento principale e che non prevede la presa in carico delle necessità primarie del cittadino interessato di paese terzo fino alla pronuncia sul ricorso proposto avverso tale decisione.

42      A tale proposito occorre sottolineare che l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2008/115 dev’essere effettuata, come rammenta il considerando 2 della stessa, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate.

43      Per quanto attiene, in primo luogo, alle caratteristiche del ricorso che può essere proposto avverso una decisione di rimpatrio come quella di cui al procedimento principale, dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, della stessa, risulta che un cittadino di paese terzo deve disporre di un mezzo di ricorso effettivo per impugnare una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti.

44      Dal canto suo, l’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che l’autorità o l’organo competente a pronunciarsi su tale ricorso ha la possibilità di sospendere temporaneamente l’esecuzione della decisione di rimpatrio impugnata, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno. Ne consegue che la predetta direttiva non impone che il ricorso previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della stessa abbia necessariamente un effetto sospensivo.

45      Tuttavia, le caratteristiche di tale ricorso devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenze Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 37, e Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 59), e ai sensi del quale ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo.

46      A tale proposito occorre rilevare che l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta precisa, in particolare, che nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un serio rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

47      Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, di cui va tenuto conto, in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, per interpretare l’articolo 19, paragrafo 2, della stessa, risulta che, sebbene gli stranieri destinatari di una decisione che consente il loro allontanamento non possano in linea di principio rivendicare il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato al fine di continuare a beneficiare dell’assistenza e delle prestazioni mediche sociali o di altro tipo fornite da tale Stato, la decisione di allontanare uno straniero affetto da una malattia fisica o psichica grave verso un paese in cui i mezzi per la cura di tale malattia sono inferiori a quelli disponibili in detto Stato può far sorgere una questione alla luce dell’articolo 3 della CEDU, in casi del tutto eccezionali, quando le ragioni umanitarie che depongono contro tale allontanamento sono imperative (v., segnatamente, Corte eur. D.U., sentenza N. c. Regno Unito del 27 maggio 2008, § 42).

48      In casi del tutto eccezionali, in cui l’allontanamento di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia verso un paese nel quale non esistono terapie adeguate violerebbe il principio di non-refoulement, gli Stati membri non possono quindi procedere a tale allontanamento, conformemente all’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.

49      L’esecuzione di una decisione di rimpatrio comportante l’allontanamento di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia verso un paese nel quale non esistono terapie adeguate potrebbe quindi integrare, in alcuni casi, una violazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/115.

50      Tali casi del tutto eccezionali sono caratterizzati dalla gravità e dall’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’allontanamento di un cittadino di paese terzo verso un paese in cui esiste un serio rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. L’effettività del ricorso proposto contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporre il cittadino considerato di paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute impone, in tali circostanze, che tale cittadino di paese terzo disponga di un ricorso con effetto sospensivo, al fine di garantire che la decisione di rimpatrio non sia eseguita prima che l’autorità competente abbia avuto la possibilità di esaminare la censura relativa a una violazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.

51      Tale interpretazione è corroborata dalle spiegazioni relative all’articolo 47 della Carta, secondo le quali il primo comma di tale articolo è fondato sull’articolo 13 della CEDU (sentenza di riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 42).

52      Infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che, quando uno Stato decide di rimandare uno straniero in un paese in cui vi sono seri motivi di temere che corra un rischio effettivo di trattamenti contrari all’articolo 3 della CEDU, l’effettività del ricorso proposto, previsto dall’articolo 13 della CEDU, impone che gli interessati dispongano di un ricorso con effetto sospensivo ex lege contro l’esecuzione della misura che consente il loro rimpatrio (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenze Gebremedhin c. Francia del 26 aprile 2007, § 67, nonché Hirsi Jamaa e altri c. Italia del 23 febbraio 2012, § 200).

53      Dalle considerazioni che precedono risulta che gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che non prevede un ricorso con effetto sospensivo contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporre il cittadino interessato di paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute.

54      Per quanto concerne, in secondo luogo, la presa in carico delle necessità primarie di un cittadino di paese terzo in una situazione come quella di cui al procedimento principale, sebbene dal considerando 12 della direttiva 2008/115 emerga che le condizioni basilari per il sostentamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ma che non è ancora possibile allontanare dovrebbero essere definite conformemente alla legislazione nazionale, resta il fatto che tale legislazione dev’essere compatibile con gli obblighi derivanti dalla predetta direttiva.

55      Orbene, l’articolo 14 della richiamata direttiva prevede alcune garanzie in attesa del rimpatrio, in particolare durante i periodi per i quali l’allontanamento è stato rinviato conformemente all’articolo 9 della medesima direttiva.

56      Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115, gli Stati membri rinviano l’allontanamento per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva.

57      Orbene, dall’economia generale della direttiva 2008/115, di cui occorre tenere conto per interpretare le sue disposizioni (v., in tal senso, sentenza Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, punto 51), emerge che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva deve ricomprendere tutte le situazioni nelle quali uno Stato membro è tenuto a sospendere l’esecuzione di una decisione di rimpatrio in seguito alla proposizione di un ricorso contro tale decisione.

58      Dalle considerazioni che precedono risulta che gli Stati membri sono tenuti a offrire a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia, che ha proposto un ricorso contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporlo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, le garanzie nell’attesa del rimpatrio approntate dall’articolo 14 della direttiva 2008/115.

59      In particolare, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, lo Stato membro interessato è tenuto, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, a prendere in carico, per quanto possibile, le necessità primarie di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia qualora quest’ultimo sia privo dei mezzi per provvedere egli stesso alle proprie esigenze.

60      Infatti, la garanzia delle prestazioni sanitarie d’urgenza e del trattamento essenziale delle malattie, prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115, in una tale situazione potrebbe essere priva di effetto reale se non fosse accompagnata da una presa in carico delle esigenze basilari del cittadino interessato di paese terzo.

61      Si deve tuttavia osservare che spetta agli Stati membri stabilire la forma che deve rivestire tale presa in carico delle esigenze basilari del cittadino interessato di un paese terzo.

62      Ne consegue che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale lo Stato membro di cui trattasi è tenuto a rinviare l’allontanamento di tale cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di un ricorso contro una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti.

63      In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale:

–        che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l’esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e

–        che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro è tenuto a rinviare l’allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso.

 Sulle spese

64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale:

–        che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l’esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e

–        che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro è tenuto a rinviare l’allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso.

Firme


* Lingua processuale: il francese.