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Impugnazione proposta il 15 aprile 2019 dall’Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 febbraio 2019, causa T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Commissione

(Causa C-309/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (rappresentanti: J.J. Azcárate Olano ed E. Almarza Nantes, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare integralmente l’ordinanza impugnata e, di conseguenza, accogliere il ricorso di annullamento della ricorrente, conformemente all’articolo 263 TFUE, contro il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione, del 29 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)] 1 ; per poi, nel merito, pronunciare una sentenza che dichiari nullo il citato regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione, del 29 agosto 2018, condannando alle spese chi vi si opponga.

Motivi e principali argomenti

Il motivo del presente ricorso si fonda sull’irregolarità del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, che lede gli interessi della ricorrente, derivante da un errore di diritto, basato sulla violazione degli articoli 73, paragrafo 1, e concordanti del regolamento di procedura del Tribunale e sulla giurisprudenza che lo applica, conformemente alle seguenti basi giuridiche:

L’ordinanza impugnata afferma essenzialmente, in modo erroneo, che la domanda conteneva «solamente firme scannerizzate» dei rappresentanti della ricorrente, allorché, in realtà, conteneva firme elettroniche qualificate, con certificato qualificato ACA, che hanno un efficacia giuridica equivalente a quella di una firma autografa.

Le citate firme elettroniche qualificate sono state riconosciute e certificate dal regolamento eIDAS, regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 2 .

Le firme elettroniche qualificate, con certificati qualificati ACA, rispondono pienamente all’essenza e al fondamento dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale: «diretto, ai fini della certezza del diritto, a garantire l’autenticità di tale scritto processuale e ad escludere il rischio che esso non sia, in realtà, opera di un autore a ciò abilitato», come espone l’ordinanza impugnata.

L’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale è stato abrogato mediante decisione di detto Tribunale, dell’11 luglio 2018, modifica entrata vigore il 1° dicembre 2018 (due giorni dopo la presentazione della domanda), dal momento che l’applicazione della norma più favorevole costituisce un principio fondamentale e universale del diritto sanzionatorio degli ordinamenti giuridici occidentali.

La giurisprudenza invocata nell’ordinanza impugnata, per giustificare l’inammissibilità del ricorso presentato dalla ricorrente, fa riferimento principalmente alle firme scannerizzate. Tuttavia, il concreto caso di specie (domanda recante firma elettronica qualificata, con certificato ACA) non è stato risolto dai giudici dell’Unione.

Le norme devono essere interpretate in rapporto con la realtà sociale dell’epoca in cui trovano applicazione, con particolare attenzione alla loro essenza e al loro scopo.

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1 GU 2018, L 224, pag. 3.

2 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 2014, L 257, pag. 73).