Language of document : ECLI:EU:F:2009:105

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

10 settembre 2009

Causa F‑139/07

Rinse van Arum

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Portata del reclamo di cui all’art. 90 dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. van Arum chiede, in primo luogo, in via principale, che talune osservazioni siano eliminate dal suo rapporto informativo redatto per l’esercizio 2005 e che vengano aggiunti altri elementi, nonché, in subordine, che il detto rapporto sia annullato, poi, in ulteriore subordine, che venga ordinato che l’insieme delle prove relative al contenuto del rapporto informativo gli sia comunicato e che il Tribunale si pronunci sui fatti e sulle valutazioni controversi da lui sollevati, in secondo luogo, che il Parlamento sia condannato a risarcirlo nella misura di un euro.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Obbligo per il primo valutatore di motivare le sue osservazioni o valutazioni – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Adozione di una decisione di attribuzione dei punti di merito in mancanza di una versione definitiva del rapporto informativo

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Sindacato giurisdizionale

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

5.      Funzionari – Fascicolo personale – Obbligo di notificare al funzionario la decisione di inserirvi il suo rapporto informativo

(Statuto dei funzionari, art. 26)

6.      Procedura – Spese – Domanda di statuire secondo diritto

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 87, n. 1)

1.      È il rapporto informativo e, di conseguenza, i commenti finali espressi in tale rapporto a poter arrecare pregiudizio ad un funzionario e che, pertanto, debbono essere motivati, e non le osservazioni o valutazioni formulate più specificamente dal primo valutatore. Pertanto, un’eventuale mancanza di motivazione da parte del comitato dei rapporti non può essere tale da viziare la legittimità del detto rapporto informativo.

(v. punto 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 marzo 2007, causa T‑110/04, Sequeira Wandschneider/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 108)

2.      Qualora l’autorità che ha il potere di nomina adotti una decisione di attribuzione dei punti di merito pur non disponendo ancora della versione definitiva del rapporto informativo di un funzionario solo perché quest’ultimo ha presentato un ricorso interno, la detta decisione è implicitamente adottata fatto salvo il risultato definitivo dell’esercizio di valutazione, a seguito dell’esaurimento dei mezzi di impugnazione. Pertanto, è possibile per l’amministrazione modificare il punteggio di merito attribuito ad un funzionario ove risulti che, a seguito del ricorso interno da lui proposto o, se del caso, del suo reclamo, il rapporto informativo deve essere modificato. Il fatto che una decisione di attribuzione dei punti di merito sia stata adottata prima che il rapporto informativo fosse definitivo non basta a far presumere che la detta decisione abbia influito sull’esito del ricorso interno proposto e, di conseguenza, sul rapporto informativo, dato che la decisione di attribuzione, adottata necessariamente fatto salvo il risultato definitivo dell’esercizio di valutazione, avrebbe potuto essere modificata se il rapporto informativo definitivo si fosse scostato dalla sua versione provvisoria.

(v. punti 47 e 48)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 10 settembre 2009, causa F‑47/07, Behmer/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 78 e 79)

3.      Il rapporto informativo esprime l’opinione liberamente formulata dei valutatori. Pertanto, tali valutazioni, per loro natura, non possono formare oggetto di una verifica obiettiva da parte del giudice comunitario, al quale non spetta sostituire la sua valutazione a quella delle persone incaricate di valutare il lavoro della persona valutata. Infatti, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei loro funzionari. I giudizi di valore formulati sui funzionari nei rapporti informativi sono esclusi dal sindacato giurisdizionale, il quale si esercita solo sulle eventuali irregolarità di forma, sugli errori manifesti che viziano le valutazioni del valutatore, nonché su un eventuale sviamento di potere. Neppure l’autorità che ha il potere di nomina può sostituire la sua valutazione a quella dei valutatori incaricati di valutare il lavoro di un funzionario, poiché essa, così come il giudice comunitario, non conosce necessariamente la situazione precisa di ciascun funzionario. Pertanto il sindacato delle valutazioni espresse dai valutatori sui funzionari valutati esercitato dalla detta autorità può limitarsi a quello dell’errore manifesto. Di conseguenza, tale autorità non può essere censurata per non aver, in occasione del procedimento precontenzioso, sostituito la propria valutazione relativa alle prestazioni del ricorrente a quella del valutatore, risposto a tutti i punti contestati dal ricorrente ed esaminato tutti i suoi argomenti di diritto.

(v. punti 56 e 62)

Riferimento:

Corte: 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 2141, punto 15)

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1994, causa T‑18/93, Marcato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑681, punto 45); 20 maggio 2003, causa T‑179/02, Pflugradt/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑733, punto 46); 13 luglio 2006, causa T‑285/04, Andrieu/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑161 e II‑A‑2‑775, punto 99), e 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78)

4.      La motivazione di un rapporto informativo figura, in linea di massima, nelle varie rubriche relative alla competenza, al rendimento e al comportamento in servizio. Tuttavia, la motivazione del rapporto informativo può altresì risultare da precisazioni apportate dall’amministrazione al di fuori del rapporto in sé, in particolare in occasione di un procedimento interno precontenzioso proprio della procedura di valutazione. Un rapporto di valutazione dev’essere considerato sufficientemente motivato, malgrado l’eventuale soppressione di talune osservazioni figuranti nella prima versione di tale rapporto, qualora il ricorrente abbia potuto valutare la fondatezza della valutazione generale delle sue prestazioni operata dai valutatori.

Per giunta, l’art. 43 dello Statuto non fornisce alcuna indicazione quanto ad un eventuale obbligo di suffragare con elementi di fatto i commenti contenuti nel rapporto informativo. Per contro, il valutatore dispone di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei funzionari valutati. L’esistenza di un siffatto potere discrezionale presuppone che i valutatori non abbiano l’obbligo di far figurare nel rapporto informativo tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti a sostegno della loro valutazione, né quello di esaminare tutti i punti contestati dal funzionario valutato e di rispondervi. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’esistenza di una guida alla valutazione, contenente norme imperative che l’amministrazione si è così autoimposta e alla quale essa deve conformarsi. Infatti, la norma, introdotta dalla detta guida, secondo la quale la valutazione di eccellenza o di insufficienza delle prestazioni del funzionario valutato dev’essere accompagnata da commenti di fatto, non è violata qualora il valutatore, avendo ritenuto che le prestazioni del funzionario valutato non fossero né particolarmente eccellenti, né particolarmente insufficienti, non abbia formulato commenti del genere.

(v. punti 80, 82, 88‑91 e 96)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II‑2145, punto 32); Marcato/Commissione, cit., punto 45; 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione (Racc. pag. II‑2169, punto 57); Pflugradt/BCE, cit., punto 46; 1° marzo 2005, causa T‑258/03, Mausolf/Europol (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 25); 10 maggio 2005, causa T‑193/03, Piro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑121 e II‑547, punto 59), e 25 ottobre 2005, causa T‑50/04, Micha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1499, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché punti 39 e 40)

5.      L’art. 26 dello Statuto ha unicamente lo scopo di permettere ad un funzionario di presentare le sue osservazioni nei confronti di qualsiasi documento relativo alla sua situazione amministrativa e di tutti i rapporti riguardanti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento. Quindi, nel caso in cui l’amministrazione abbia comunicato ad un funzionario il suo rapporto informativo preliminarmente all’inserimento nel suo fascicolo personale e l’interessato sia stato in grado di farvi figurare le sue osservazioni, non può rilevarsi, al riguardo, alcuna violazione dell’art. 26 del detto Statuto. Inoltre, se l’art. 26 dello Statuto impone all’amministrazione di informare il funzionario del contenuto dell’atto da archiviare, esso non le impone di notificare a quest’ultimo la decisione di archiviazione in quanto tale.

(v. punti 133-135)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 99); 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punti 56‑61), e 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punti 50‑52 e 73)

6.      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La domanda, formulata nelle conclusioni, che sia statuito sulle spese secondo diritto non può essere considerata come una domanda diretta alla condanna alle spese della parte risultata soccombente nella controversia.

(v. punti 146 e 148)

Riferimento:

Corte: 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I‑3755, punto 38), e 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a. (Racc. pag. I‑4167, punto 86)

Tribunale della funzione pubblica: 10 luglio 2008, causa F‑141/07, Maniscalco/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 30‑33)