Language of document : ECLI:EU:C:2012:492

Causa C‑160/11

Bawaria Motors sp. z o.o.

contro

Minister Finansów

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal
Naczelny Sąd Administracyjny)

«Direttiva 2006/112/CE — IVA — Articolo 136 — Esenzioni — Articoli 313‑315 — Regime speciale di imposizione del margine di utile — Cessione di veicoli d’occasione da parte di un soggetto passivo rivenditore — Veicoli previamente ceduti al soggetto passivo rivenditore in esenzione da IVA da un altro soggetto passivo che ha fruito di una detrazione parziale dell’imposta pagata a monte»

Massime della sentenza

Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale dei soggetti passivi rivenditori — Regime del margine di utile — Vendita, da parte di un soggetto passivo rivenditore, di veicoli d’occasione acquistati in esenzione dall’imposta presso un venditore che ha a sua volta fruito di una detrazione parziale dell’imposta pagata a monte — Possibilità per il soggetto passivo rivenditore di beneficiare del regime del margine di utile — Insussistenza — Eventuale doppia tassazione del soggetto passivo rivenditore — Irrilevanza

(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 313, § 1, e 314)

Gli articoli 313, paragrafo 1, e 314 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con gli articoli 136 e 315 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo rivenditore non può avvalersi dell’applicazione del regime d’imposizione sul margine di utile qualora ceda autoveicoli considerati beni d’occasione, ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, di tale direttiva, che egli ha acquistato in precedenza in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto da un altro soggetto passivo che ha beneficiato di un diritto alla detrazione parziale di detta imposta pagata a monte sul prezzo di acquisto degli stessi veicoli.

La circostanza che una siffatta interpretazione comporti l’assoggettamento del soggetto passivo rivenditore ad una doppia imposizione parziale è irrilevante quanto alla determinazione delle condizioni di applicazione del regime d’imposizione sul margine di utile. Rientra infatti nella competenza del legislatore nazionale porre fine ad una situazione del genere.

(v. punti 40-42, 46 e dispositivo)