Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

14 febbraio 2007

Causa F‑1/06

Juan Miguel Fernández Ortiz

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Licenziamento dopo la fine del periodo di prova»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. Fernández Ortiz chiede l’annullamento della decisione della Commissione che dispone il suo licenziamento dopo la fine del suo periodo di prova.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova

(Statuto dei funzionari, art. 34, nn. 3 e 4)

2.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova

(Statuto dei funzionari, art. 34, nn. 3 e 4)

3.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova

(Statuto dei funzionari, art. 34, n. 3)

4.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova

(Statuto dei funzionari, art. 34, nn. 3 e 5)

1.      L’art. 34, n. 3, dello Statuto, che accorda all’autorità che ha il potere di nomina la facoltà di licenziare un funzionario in prova per insufficienza professionale, e i termini che esso prevede non possono essere interpretati nel senso che la detta autorità debba, in ogni caso, statuire entro la fine del periodo di prova e che essa possa legittimamente licenziare un funzionario in prova solo entro la scadenza di tale periodo.

Tuttavia, la mancanza di obbligo, per l’autorità che ha il potere di nomina, di agire entro un termine imperativo non può dispensare quest’ultima dallo statuire entro un termine ragionevole, in quanto essa ha l’obbligo di porre ogni funzionario in posizione regolare alla luce dello Statuto.

Il termine da prendere in considerazione per valutare se essa abbia statuito entro un termine ragionevole decorre dal momento in cui il rapporto sul periodo di prova è stato redatto e comunicato all’interessato. È infatti secondo tale modalità e a partire da tale data che il funzionario in prova è informato dell’avvio, nei suoi confronti, della procedura di licenziamento.

(v. punti 41, 44 e 45)

Riferimento:

Corte: 1° giugno 1978, causa 99/77, D’Auria/Commissione (Racc. pag. 1267, punti 18 e 19); 12 luglio 1973, cause riunite 10/72 e 47/72, Di Pillo/Commissione (Racc. pag. 763, punto 9); 26 febbraio 1976, causa 92/75, Van de Roy/Commissione (Racc. pag. 343, punto 12)

2.      Non risulta da alcuna disposizione dello Statuto che il funzionario in prova che forma oggetto di un rapporto sul periodo di prova sfavorevole possa essere nominato in ruolo implicitamente per il solo effetto della fine del suo periodo di prova. Infatti, l’esistenza stessa di un periodo di prova, di una possibilità di prolungare quest’ultimo e della procedura di licenziamento di cui all’art. 34, n. 3, dello Statuto attestano che il funzionario in prova non ha diritto incondizionato alla nomina in ruolo alla fine del suo periodo di prova, ma solo un’aspettativa, dato che la nomina in ruolo richiede che il funzionario in prova abbia dimostrato qualità professionali sufficienti.

(v. punti 53 e 55)

Riferimento:

Corte: Di Pillo/Commissione, cit., punto 9

3.      Il mancato rispetto dei termini fissati dall’art. 34, n. 3, dello Statuto nella redazione dei rapporti sul periodo di prova costituisce un’irregolarità che, per quanto sia spiacevole, non è tale da mettere in discussione la validità di tali rapporti qualora l’interessato abbia potuto esprimere le sue osservazioni entro un lasso di tempo sufficiente, permettendo così all’autorità che ha il potere di nomina di formulare la valutazione a cui essa è tenuta.

Analogamente, il ritardo nella notifica della decisione di prolungare il periodo di prova non ha alcuna influenza sulla legittimità di tale decisione qualora l’interessato sia stato debitamente informato dall’amministrazione, in tempo utile, del fatto che il suo periodo di prova proseguiva ed esso non sia stato quindi mantenuto nell’incertezza e neppure in una situazione di «vuoto giuridico».

(v. punti 59-62)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione (Racc. pag. 1155, punti 8 e 9)

Tribunale di primo grado: 5 marzo 1997, causa T‑96/95, Rozand‑Lambiotte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑97, punto 72)

4.      La facoltà di cui dispone l’autorità che ha il potere di nomina, in forza dell’art. 34 dello Statuto, di disporre il licenziamento di un funzionario in prova e di rifiutare di porlo sotto il regime statutario dei dipendenti di ruolo non lede alcun principio generale di diritto applicabile alla funzione pubblica comunitaria.

Il provvedimento di licenziamento non può essere considerato né lesivo del principio di buona amministrazione o di un altro principio generale né in violazione dei diritti fondamentali dell’interessato qualora il funzionario in prova sia mantenuto nelle sue funzioni sino alla decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, percepisca la sua retribuzione nel corso di tale periodo, veda la sua posizione definita entro un lasso di tempo ragionevole e possa, per giunta, aspirare al beneficio dell’indennità di cui all’art. 34, n. 5, dello Statuto.

(v. punti 69 e 70)