Language of document : ECLI:EU:F:2008:134

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

4 novembre 2008

Causa F‑18/07

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Domanda – Rigetto esplicito notificato dopo il rigetto implicito – Atto meramente confermativo – Reclamo tardivo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede in particolare l’annullamento della decisione della Commissione 25 ottobre 2005, con cui veniva rifiutato di riconoscere che egli era affetto da una malattia grave ai sensi dell’art. 72 dello Statuto e della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo di quelle sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione esplicita di rigetto di una domanda, notificata dopo la decisione implicita di rigetto divenuta definitiva – Atto confermativo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Procedura – Spese – Compensazione – Motivi eccezionali

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, n. 3, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 122)

1.      Una decisione esplicita di rigetto di una domanda, notificata all’interessato dopo che il perfezionamento della decisione implicita di rigetto è diventato definitivo, rappresenta soltanto un atto meramente confermativo di quest’ultima decisione e non può quindi essere considerata come un atto recante pregiudizio che può formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto.

(v. punto 27)

2.      Ai sensi dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatus mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica prima dell’entrata in vigore, il 1° novembre 2007, del regolamento di procedura proprio di quest’ultimo, il Tribunale della funzione pubblica può ripartire le spese per motivi eccezionali.

A questo proposito, costituisce un motivo eccezionale, che giustifica una ripartizione tra l’istituzione di cui trattasi e il funzionario ricorrente delle spese sostenute da quest’ultimo ai fini del procedimento, il fatto che, nell’ambito di un ricorso respinto per tardività del reclamo previo, l’amministrazione non abbia informato l’interessato che la decisione oggetto del reclamo costituiva soltanto un atto meramente confermativo e non impugnabile con ricorso di annullamento e che essa non abbia inoltre menzionato la possibilità di un’eventuale tardività del reclamo potendo così aver destato nel funzionario, in violazione del dovere di sollecitudine, l’erronea impressione che, qualora egli avesse inteso proporre ricorso, questo sarebbe stato ricevibile.

(v. punti 35-39)