Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

31 marzo 2009 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Domanda d’inchiesta in relazione a un incidente di cui il ricorrente sarebbe stato vittima – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑146/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e H. Tagaras, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto, via fax, presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2007 (il deposito dell’originale ha avuto luogo il 7 gennaio 2008) il sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee di non accogliere la sua domanda diretta all’apertura di un’inchiesta su un fatto che si sarebbe verificato all’epoca in cui prestava la sua attività presso la delegazione della Commissione in Angola. Il ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno che avrebbe subìto in seguito al fatto in questione.

 Fatti all’origine della controversia

2        Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, è stato assegnato a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola (in prosieguo: la «delegazione») dal 16 giugno 2000 come funzionario in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.

3        Il 29 ottobre 2001, all’apertura della corrispondenza pervenuta alla delegazione con valigia diplomatica in provenienza dalla sede della Commissione a Bruxelles, il ricorrente veniva a contatto con una polvere bianca (in prosieguo: il «fatto del 29 ottobre 2001»). Egli ne informava immediatamente il capo delegazione.

4        Un campione della polvere di cui trattasi veniva analizzato dall’Instituto Nacional de Saude (Istituto nazionale della sanità) in Angola (in prosieguo: l’«Istituto nazionale della sanità»). Da tale esame risultava, con una probabilità del 90%, che la polvere di cui trattasi conteneva tracce significative del bacillo dell’antrace.

5        Il 30 ottobre 2001 il personale della delegazione veniva informato in merito al verificarsi del fatto del 29 ottobre 2001 e al tenore degli esiti delle analisi effettuate dall’Istituto nazionale della sanità. Il servizio medico della Commissione provvedeva a prescrivere un antibiotico al ricorrente nonché agli altri membri del personale della delegazione che lo desideravano.

6        Il 31 ottobre 2001 il ricorrente inviava una nota al capo delegazione (in prosieguo: la «nota del 31 ottobre 2001»), in cui descriveva il fatto del 29 ottobre 2001 e chiedeva che un campione della polvere controversa fosse esaminato all’estero, che fossero allertate le autorità giudiziarie, di polizia e sanitarie, e che fosse aperta un’indagine in Europa e in Angola i cui risultati avrebbero dovuto essere portati a sua conoscenza. Infine, nell’ipotesi in cui le analisi successive avessero confermato la diagnosi preliminare della presenza di antrace, egli chiedeva di essere allontanato dall’Angola e ricoverato in un centro sanitario specializzato a spese della Comunità europea.

7        Il 2 novembre 2001 veniva inviato un campione della polvere controversa all’ARC Onderstepoort Veterinary Institute (in prosieguo: l’«ARC‑OVI») in Sudafrica, laboratorio riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità.

8        Il 6 novembre 2001 l’ARC‑OVI trasmetteva alla delegazione una relazione contenente i risultati delle analisi batteriologiche effettuate sul campione della polvere che gli era stato inviato. In detta relazione veniva precisato che le prime analisi, risalenti al 5 novembre 2001, avevano posto in evidenza la presenza, nel campione, di un «Bacillus sp e non di un B. anthracis». Nello stesso documento si indicava inoltre che analisi complementari, effettuate il 6 novembre 2001, avevano consentito di identificare il bacillo isolato «come un Bacillus megaterium, secondo i criteri elencati nel manuale di Bergey».

9        Lo stesso giorno si teneva una riunione presso la delegazione per informare il personale dei risultati ottenuti.

10      Con nota trasmessa il 3 dicembre 2001 al suo capo delegazione, il ricorrente chiedeva copia di tutti i documenti, a prescindere dalla loro natura, in relazione al fatto del 29 ottobre 2001, segnatamente i risultati dei test effettuati sulla polvere controversa (in prosieguo: la «nota del 3 dicembre 2001»).

11      Con nota del 6 dicembre 2001 il capo dell’amministrazione presso la delegazione inviava all’attenzione del ricorrente i risultati delle analisi trasmesse dall’ARC‑OVI che escludevano la presenza di antrace nel campione esaminato.

12      Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente si trova tuttavia presso il suo domicilio di Tricase, in congedo malattia, e non ha più ripreso servizio.

13      Con decisione 11 gennaio 2002, successivamente annullata e sostituita, il 18 marzo 2002, da una decisione con effetto 1° aprile 2002, il ricorrente veniva riassegnato a Bruxelles nell’interesse del servizio (in prosieguo: la «decisione 18 marzo 2002»).

14      Il ricorso diretto all’annullamento della decisione 18 marzo 2002 è stato respinto con sentenza dal Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte, dopo aver rilevato che al ricorrente non era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione 18 marzo 2002, ha annullato, per detto motivo, la citata sentenza del Tribunale di primo grado, Marcuccio/Commissione, e ha rinviato la causa, tuttora pendente, dinanzi a quest’ultimo.

15      Con nota del 23 giugno 2002, pervenuta alla Commissione il 28 giugno successivo, il ricorrente ha proposto un «reclamo» avverso la decisione implicita mediante la quale la Commissione ha parzialmente respinto la sua domanda figurante nella nota del 3 dicembre 2001 (in prosieguo: il «reclamo del 23 giugno 2002»).

16      Con decisione 13 gennaio 2003 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo del 23 giugno 2002 (in prosieguo: la «decisione del 13 gennaio 2003»). L’APN ha dapprima rammentato al ricorrente che, soltanto alcuni giorni dopo la nota del 3 dicembre 2001, il capo dell’amministrazione presso la delegazione gli aveva trasmesso, con la nota del 6 dicembre 2001, una copia della relazione dell’ARC‑OVI contenente i risultati delle analisi batteriologiche effettuate sul campione della polvere di cui trattasi. Per quanto riguarda l’origine del fatto del 29 ottobre 2001, l’APN, dopo aver indicato che, tra la corrispondenza ricevuta e aperta dal ricorrente il 29 ottobre 200l figurava una copia della rivista The Economist cui quest’ultimo era abbonato, ha segnalato che l’editore della rivista, con messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2001, aveva diffuso un avviso nel quale era indicato che nelle buste di plastica trasparente contenenti le copie del giornale destinate agli abbonati era stata inserita una polvere bianca non tossica onde impedire che la carta si incollasse alla plastica della busta. Quindi, il ricorrente, aprendo la busta della copia a lui destinata, avrebbe liberato la polvere bianca in essa contenuta.

17      Con nota del 10 ottobre 2006, pervenuta alla Commissione il 19 ottobre successivo (in prosieguo: la «nota del 10 ottobre 2006»), il ricorrente ha chiesto a quest’ultima di effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001, di comunicargliene i risultati e di rivelargli ogni informazione sulla sorte del campione della polvere analizzato dall’ARC‑OVI, sulle procedure di conservazione del medesimo e sull’accesso al medesimo (in prosieguo: la «domanda d’inchiesta e di informazioni»). Il ricorrente chiedeva altresì alla Commissione che questa gli versasse l’importo di EUR 2 400 000 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’«aver posto in essere comportamenti, atti e fatti illeciti, illegittimi [e] ingiusti», nonché la somma di EUR 800 000 «a titolo di risarcimento dei danni morali, esistenziali, biologici, psichici e materiali derivanti dall’impossibilità di ottenere una qualsivoglia informazione sulla natura e la tossicità della polvere», e ciò in caso di perdita del campione della polvere o di sua conservazione in condizioni non conformi alle norme scientifiche internazionali (in prosieguo: la «domanda di risarcimento»).

18      La mancata risposta alle domande contenute nella nota del 10 ottobre 2006 ha dato origine, alla scadenza di un termine di quattro mesi successivo alla notifica di tali domande, vale a dire il 19 febbraio 2007, a due decisioni implicite recanti rigetto, la prima della domanda d’inchiesta e di informazioni, la seconda della domanda di risarcimento.

19      Con decisione del 23 febbraio 2007, che il ricorrente precisa di aver ricevuto il 19 marzo successivo, la Commissione ha esplicitamente respinto la domanda d’inchiesta e di informazioni nonché la domanda di risarcimento. La Commissione ha, infatti, spiegato in sostanza che era già stata condotta un’inchiesta in merito al fatto del 29 ottobre 2001 e che il ricorrente era già stato informato, in particolare mediante la decisione del 13 gennaio 2003, che la polvere bianca con cui era stato posto a contatto era innocua e proveniva dalla busta della rivista The Economist dallo stesso aperta. La Commissione ha aggiunto che i suoi servizi avevano operato in modo conforme ai loro obblighi e che la realtà dei pretesi danni non era corroborata da alcun elemento di prova (in prosieguo: la «decisione del 23 febbraio 2007»).

20      Con nota del 27 aprile 2007 il ricorrente ha proposto un reclamo, redatto in italiano, avverso la decisione del 23 febbraio 2007 (in prosieguo: il «reclamo del 27 aprile 2007»).

21      Con decisione datata 4 settembre 2007, che il ricorrente indica di aver ricevuto, nella sua versione in francese, l’11 ottobre 2007, e, nella sua versione in italiano, il 16 novembre 2007, l’APN ha respinto il reclamo del 27 aprile 2007 (in prosieguo: la «decisione del 4 settembre 2007»).

 Conclusioni delle parti

22      Il ricorrente ha presentato il ricorso in esame il 29 dicembre 2007.

23      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

«–      per quanto di ragione, [annullare] (...) la [decisione] 23 febbraio 2007 (...);

–        [annullare la] decisione (...) comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della [Commissione], [delle domande contenute nella nota] datata l0 ottobre 2006 (...);

–        [annullare], per quanto necessario, [la] decisione (...), comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 27 aprile 2007 (...);

–        [annullare], per quanto necessario, [la decisione] datata 4 settembre 2007 (...);

–        [accertare il] fatto (...) che la [Commissione] non effettuò ovvero concluse, ivi inclusi gli atti ad essa prodromici ed ovviamente conseguenti, alcuna congrua inchiesta (...) al fine di accertare ogni circostanza, sia essa a questo antecedente ovvero posteriore, in qualsivoglia modo connessa con il fatto (...) che (...) il ricorrente, in data 29 ottobre 2001, venne in contatto accidentalmente, nei locali (...) della Delegazione (...) ove prestava illo tempore la sua attività lavorativa in qualità di funzionario della [Commissione], ed in orario di lavoro, con una polvere biancastra di natura sconosciuta (...);

–        [accertare l]’illiceità dell’omessa effettuazione dell’inchiesta;

–        [dichiarare l’]illiceità dell’omessa effettuazione dell’inchiesta;

–        [condannare la Commissione]:

–        (A) ad effettuare ovvero concludere l’inchiesta, nonché tutti gli atti ad essa prodromici ovvero conseguenti, al fine di accertare tutte le circostanze relative alla natura e lesività della polvere, gli elementi identificativi di colui ovvero [di] coloro per effetto del cui operato [il ricorrente] venne a contatto con la polvere, ed ogni colpa in omittendo ovvero in vigilando ovvero in gerendo connessa con l’evento del 29 ottobre 2001;

–        (B) a comunicare senza indugio al ricorrente le conclusioni dell’inchiesta (...);

–        (C) a fornire al ricorrente ogni informazione in merito alla sorte del campione della polvere (...), con particolare riferimento al fatto se questo sia ancora o meno nelle disponibilità della [Commissione] ed ove si trovi nonché, nel caso in cui il campione della polvere sia nelle disponibilità della [Commissione], alle modalità con le quali il ricorrente in persona, ovvero i medici dal ricorrente medesimo designandi (...), possano conoscere delle procedure di conservazione del medesimo (...) ed avervi accesso, al fine di farlo sottoporre agli esami di laboratorio che riterranno a loro giudizio opportuni;

–        (D) a permettere al ricorrente, ovvero ai medici [da quest’ultimo] designandi, l’accesso al campione della polvere;

–        (E) a garantire, con le modalità anzidette, l’accesso del ricorrente alle conclusioni [dell’inchiesta];

–        (F) se il campione della polvere si trova nella disponibilità della [Commissione], a garantire l’accesso del ricorrente, ovvero ai medici designandi, a questo (...);

–        [condannare la Commissione] ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento di quella parte del danno, già irreversibilmente prodottasi fino alla data odierna, derivante dall’omessa effettuazione dell’inchiesta (...), la somma di [EUR] 3 000 000,00= (diconsi euro tremilioni//00), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, i quali [EUR] 3 000 000,00= saranno da corrispondersi immediatamente dopo l’emananda [s]entenza nella causa de qua;

–        [condannare la Commissione] a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento di quella parte del danno ex omessa effettuazione dell’inchiesta che si produrrà da domani in poi, la somma di EUR 300,00= (diconsi euro trecento), ovvero quella somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui (...), effettuata l’inchiesta nonché tutti gli atti ad essa prodromici ovvero conseguenti, saranno date comunicazione al ricorrente nonché adeguata pubblicità, nei locali della delegazione ed altresì nelle sedi delle [DG «Sviluppo» e «Relazioni esterne»] della [Commissione], delle conclusioni con modalità idonee ed opportune, i quali [EUR] 300,00=/die saranno da corrispondersi il primo giorno di ogni mese successivo all’emananda [s]entenza nella causa de qua, in relazione ai diritti maturati in quello precedente;

–        [accertare i] comportamenti (...), adottati dalla convenuta sia anteriormente che durante che posteriormente all’evento del 29 ottobre 2001 e comunque a questo connessi, eccezion fatta per l’omessa effettuazione dell’inchiesta;

–        [accertare l’] illiceità dei comportamenti de quibus;

–        [dichiarare l’illiceità] dei comportamenti de quibus;

–        [condannare la Commissione], a titolo di risarcimento (...) del danno derivante dai comportamenti de quibus (...), a versare al ricorrente la somma di [EUR] 5 000 000,00= (diconsi euro cinquemilioni//00), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi immediatamente dopo l’emananda [s]entenza nella causa de qua;

–        [condannare la Commissione] alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione di perizia di parte (...), che sarà eventualmente effettuata al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la condanna della [Commissione] a versare al ricorrente ognuna delle somme summenzionate nonché, più in generale, di qualsiasi fatto rilevante ai fini dell’emananda [s]entenza nella causa de qua».

24      Il ricorrente chiede inoltre che il Tribunale adotti misure istruttorie, dirette a che quest’ultimo disponga perizia di ufficio sul fatto del 29 ottobre 2001, chieda alla Commissione di esibire i documenti relativi a tale fatto che non le erano stati comunicati e proceda all’interrogatorio di testimoni.

25      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        «respingere il ricorso come irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 87, n. 1, del [r]egolamento di procedura (…)».

 In diritto

 Osservazioni preliminari sull’oggetto della controversia

26      Il presente ricorso va considerato diretto, in sostanza:

–        a che il Tribunale constati che la Commissione si è illecitamente astenuta dall’effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001;

–        alla condanna della Commissione a effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001, a fornire al ricorrente qualsiasi informazione relativa alla sorte che è stata riservata al campione della polvere analizzato dall’ARC‑OVI e a consentire all’interessato o a medici da quest’ultimo designati di avere accesso a tale campione;

–        all’annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda d’inchiesta e di informazioni;

–        alla condanna della Commissione a risarcire i danni al ricorrente.

27      Per contro, il terzo e il quarto capo delle conclusioni del ricorso, dirette rispettivamente all’annullamento della «decisione (...), comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 27 aprile 2007» e all’annullamento della «[decisione] datata 4 settembre 2007», si confondono con le conclusioni dirette contro la decisione implicita ed esplicita di rigetto della domanda d’inchiesta e di informazioni e non devono essere esaminate in modo autonomo. Infatti, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la domanda di annullamento di una decisione che ha respinto un reclamo ha il solo effetto di deferire al giudice comunitario l’atto lesivo oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑427, punto 19, e 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑729, punto 15).

 Sulle norme procedurali applicabili

28      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

29      Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti versati al fascicolo e, in applicazione di tali disposizioni, decide di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulle conclusioni dirette a che il Tribunale constati che la Commissione ha illecitamente omesso di effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001

30      Occorre rilevare che le conclusioni sopra menzionate, che mirano in realtà a far sì che il Tribunale dichiari fondati alcuni dei motivi addotti a sostegno della domanda di annullamento e della domanda di risarcimento di cui al ricorso, devono essere dichiarate manifestamente irricevibili, dal momento che non compete al Tribunale fare dichiarazioni in diritto (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione, Racc. pag. 2711, punti 8 e 9).

 Sulle conclusioni dirette a che il Tribunale condanni la Commissione a effettuare un’inchiesta sul fatto del 29 ottobre 2001, a fornire al ricorrente qualsiasi informazione relativa alla sorte che è stata riservata al campione della polvere analizzato dall’ARC‑OVI e a consentire all’interessato o a medici da quest’ultimo designati di avere accesso a detto campione della polvere

31      Occorre ricordare che non compete al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni all’amministrazione nell’ambito del sindacato di legittimità basato sull’art. 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (sentenze del Tribunale di primo grado 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑481, punto 33; 5 novembre 1996, cause riunite T‑21/95 e T‑186/95, Mazzocchi-Alemanni/Commissione, Racc PI pagg. I‑A‑501 e II‑1377, punto 44; 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 16, e 2 marzo 2004, causa T‑14/03, Di Marzio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑167, punto 63). Ne consegue che le conclusioni sopra menzionate non possono che essere dichiarate manifestamente irricevibili.

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda d’inchiesta e di informazioni

 Argomenti delle parti

32      Al fine di contestare la legittimità della decisione implicita ed esplicita di rigetto della domanda d’inchiesta e di informazioni, il ricorrente invoca sostanzialmente due motivi.

33      Nel primo motivo, il ricorrente rileva che le decisioni non sarebbero sufficientemente motivate, giacché non consentirebbero di comprendere per quali ragioni la Commissione abbia respinto la domanda d’inchiesta e di informazioni.

34      Nel secondo motivo, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto accogliere la sua domanda d’inchiesta e di informazioni.

35      Il ricorrente afferma, infatti, che le analisi effettuate dall’ARC‑OVI di per sé non avrebbero consentito né di dimostrare l’assenza del bacillo dell’antrace nella polvere con la quale è venuto a contatto né di individuarvi altri elementi nocivi quali virus o funghi. Parimenti, non sarebbe stato dimostrato con certezza che la polvere provenisse dalla busta in cui era contenuto l’esemplare della rivista The Economist. In tal senso, conformemente ai principi di buona amministrazione, di buona gestione, di trasparenza e di diligenza, si sarebbe dovuta condurre un’inchiesta al fine di determinare la natura e l’origine di detta polvere.

36      Il ricorrente precisa altresì che è, del pari, a torto che la Commissione ha rifiutato di fornirgli ogni informazione in merito alla sorte riservata al campione della polvere analizzato dall’ARC‑OVI, nonché alle modalità di conservazione del detto campione e alle possibilità di accesso al medesimo. A tale riguardo, l’interessato sottolinea che tale rifiuto sarebbe contrario non solo ai principi di buona amministrazione e di trasparenza, ma anche al suo diritto a tutelare la propria salute e ad accedere a qualsiasi informazione avente carattere di dato medico che lo concerne.

37      A titolo difensivo, la Commissione conclude, in via principale, per l’irricevibilità delle conclusioni sopra menzionate, in quanto la domanda d’inchiesta e di informazioni sarebbe stata volta a porre indirettamente in discussione decisioni che non erano state impugnate nei termini e, comunque, sarebbe stata presentata tardivamente.

38      In subordine, la Commissione sostiene che il rifiuto di accogliere la domanda d’inchiesta e di informazioni – rifiuto sufficientemente motivato – è stato giustificato dal fatto che il ricorrente, prima di presentare detta domanda, era stato informato in merito sia alla natura innocua della polvere bianca sia alle ragioni per le quali era venuto a contatto con quest’ultima.

 Giudizio del Tribunale

39      Occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la facoltà di presentare una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto non consente al funzionario di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 per la presentazione del reclamo e del ricorso, mettendo indirettamente in discussione, con la relativa domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini (sentenza della Corte 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione, Racc. pag. 3401, punto 8).

40      È d’uopo pertanto verificare se la domanda d’inchiesta e di informazioni mirasse a mettere indirettamente in discussione una decisione che non era stata impugnata nei termini.

41      A tale riguardo è pacifico che, in data 31 ottobre 2001, il ricorrente ha inoltrato al capo delegazione una nota in cui chiedeva che fosse aperta un’inchiesta in merito al fatto del 29 ottobre 2001, che un campione della polvere con la quale era venuto a contatto fosse esaminato all’estero e che le autorità giudiziarie, di polizia e mediche venissero avvertite. Il 3 dicembre 2001 il ricorrente ha inviato una nuova nota al capo delegazione al fine di farsi trasmettere la copia di tutti i documenti connessi al fatto del 29 ottobre 2001 e, in particolare, la copia della relazione dell’ARC‑OVI contenente i risultati delle analisi batteriologiche effettuate sul campione della polvere.

42      In riscontro a quest’ultima domanda, il capo dell’amministrazione presso la delegazione, mediante una nota del 6 dicembre 2001, ha inviato al ricorrente la copia della relazione dell’ARC‑OVI.

43      Ritenendo tuttavia che l’insieme dei documenti connessi al fatto del 29 ottobre 2001 non gli fosse stato trasmesso e che, di conseguenza, la Commissione avesse parzialmente respinto, in modo implicito, la sua domanda contenuta nella nota del 3 dicembre 2001, il ricorrente ha presentato un reclamo, datato 23 giugno 2002, avverso la decisione implicita per cui è causa.

44      Con decisione del 13 gennaio 2003 l’APN ha respinto il reclamo del 23 giugno 2002 illustrando al ricorrente l’origine del fatto del 29 ottobre 2001. Dopo aver ricordato all’interessato che, tra la corrispondenza da quest’ultimo aperta il 29 ottobre 2001, figurava una copia della rivista The Economist alla quale era abbonato, l’APN ha osservato che l’editore della rivista, con messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2001, aveva diffuso un avviso nel quale era indicato che nelle buste di plastica trasparente contenenti le copie del giornale destinate agli abbonati era stata inserita una polvere bianca non tossica onde impedire che la carta si incollasse alla plastica della busta. Quindi, a giudizio dell’APN, il ricorrente, aprendo la busta della copia a lui destinata, avrebbe liberato la polvere bianca in essa contenuta.

45      Orbene, occorre rilevare che la decisione del 13 gennaio 2003, con la quale la Commissione ha definitivamente preso posizione sulle domande formulate dal ricorrente nelle sue note del 31 ottobre e 3 dicembre 2001, non è stata impugnata dinanzi ai giudici comunitari.

46      Ne consegue che la domanda d’inchiesta e di informazioni era diretta a mettere indirettamente in discussione una decisione che non era stata impugnata nei termini.

47      Indubbiamente, l’esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda intesa al riesame di una decisione anteriore divenuta definitiva (sentenza Becker/Commissione, cit., punto 8).

48      Tuttavia, il ricorrente non ha fatto valere, a sostegno della sua domanda d’inchiesta e di informazioni, alcun fatto nuovo e sostanziale tale da mettere in discussione l’esito delle analisi effettuate dall’ARC‑OVI nonché la versione data dalla Commissione per quanto riguarda l’origine della polvere bianca con cui lo stesso era venuto a contatto.

49      Da ciò discende che le conclusioni sopra menzionate devono essere dichiarate manifestamente irricevibili.

50      In ogni caso, quand’anche il ricorrente non avesse mirato, introducendo la domanda d’inchiesta e di informazioni, a rimettere indirettamente in discussione precedenti decisioni che non sono state impugnate nei termini, le sue conclusioni dovrebbero essere respinte in quanto manifestamente infondate in diritto, dal momento che l’interessato non dimostra che le indagini e l’informazioni richieste sarebbero state di una qualche utilità. Infatti, come si è affermato, oltre al fatto che le analisi effettuate dall’ARC‑OVI hanno posto in evidenza la natura innocua della polvere bianca con la quale il ricorrente era venuto a contatto, il messaggio di posta elettronica della rivista The Economist, il cui contenuto è stato reso noto al ricorrente mediante la decisione del 13 gennaio 2003, ha consentito di far emergere l’origine di detta polvere bianca. In tal senso, l’interessato non può criticare la Commissione, che peraltro ha sufficientemente motivato la decisione esplicita di rigetto della domanda d’inchiesta e di informazioni, per non aver accolto una siffatta domanda.

 Sulla domanda di risarcimento

51      Il ricorrente chiede in sostanza la condanna della Commissione a versargli, da un lato, la somma di EUR 3 000 000 a titolo di risarcimento del danno che avrebbe subito a seguito del diniego da parte dell’amministrazione di accogliere la sua domanda d’inchiesta e di informazioni (prima parte) e, dall’altro lato, l’importo di EUR 5 000 000 a ristoro dei danni risultanti dall’omessa adozione, da parte della Commissione, sia precedentemente sia successivamente al verificarsi del fatto del 29 ottobre 2001, delle decisioni che si imponevano al fine di tutelare la salute del suo personale (seconda parte).

52      Per quanto riguarda la prima parte della domanda di risarcimento, occorre osservare che essa presenta uno stretto nesso con la domanda diretta all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta e di informazioni. Orbene, quest’ultima è stata respinta in quanto manifestamente irricevibile. In tale contesto, la prima parte della domanda di risarcimento deve essere parimenti dichiarata manifestamente irricevibile.

53      Quanto alla seconda parte della domanda di risarcimento, è d’uopo sottolineare che la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno ed all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito (v., in particolare, sentenza della Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag I‑1981, punto 42; sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑497, punto 130).

54      Orbene, nella fattispecie in esame, dagli elementi del fascicolo emerge che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la delegazione, a seguito del fatto del 29 ottobre 2001, ha adottato le misure richieste dalla situazione.

55      Infatti, dal 30 ottobre 2001, il personale della delegazione è stato informato in merito al verificarsi del fatto del 29 ottobre 2001 e al contenuto dei risultati delle analisi effettuate dall’Istituto nazionale della sanità, al ricorrente nonché agli altri membri del personale della delegazione che lo desideravano è stato prescritto un antibiotico dal servizio medico della Commissione. Inoltre, il 2 novembre 2001, un campione della polvere in questione è stato inviato all’ARC‑OVI e, già il 6 novembre 2001, data in cui i risultati delle analisi batteriologiche sono stati comunicati alla delegazione, quest’ultima ha organizzato una riunione per informare il personale dei risultati ricavati. Infine, per quanto riguarda in particolare il ricorrente, dagli elementi del fascicolo emerge che il capo dell’amministrazione presso la delegazione ha trasmesso a quest’ultimo, con nota del 6 dicembre 2001, una copia della relazione della ARC‑OVI contenente i risultati delle analisi e che l’APN, mediante la decisione del 13 gennaio 2003, ha fornito all’interessato ogni utile precisazione relativamente all’origine della polvere bianca. Pertanto il ricorrente, che inoltre non dimostra l’effettività del danno lamentato, non è legittimato a addebitare alla Commissione un comportamento illegittimo. Ne discende che la seconda parte della domanda di risarcimento, ove fosse ammissibile, dovrebbe comunque essere dichiarata manifestamente infondata in diritto.

56      Da quanto sopra esposto risulta che il ricorso deve essere respinto in toto essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

57      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo del detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma del n. 2 del medesimo articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

58      Dalla motivazione qui sopra esposta risulta che la parte soccombente è il ricorrente. Inoltre la Commissione, nelle sue conclusioni, ne ha chiesto espressamente la condanna alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:



1)      Il ricorso è, in parte, irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

Lussemburgo, 31 marzo 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l'italiano.