Language of document : ECLI:EU:F:2007:123

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

5 luglio 2007

Causa F‑26/06

Marli Bertolete e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Inquadramento e retribuzione – Ufficio “Infrastrutture e Logistica” a Bruxelles (OIB) – Insegnanti di asili nido – Ex lavoratori subordinati di diritto belga – Mutamento del regime applicabile – Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Bertolete e altre otto agenti contrattuali della Commissione chiedono l’annullamento delle decisioni dell’autorità abilitata a concludere i contratti che fissano il loro inquadramento e la loro retribuzione in base a contratti di agente contrattuale sottoscritti nell’aprile 2005 ed entrati in vigore il 1° maggio successivo, nonché l’annullamento delle decisioni della stessa autorità, del 21 novembre 2005, di respingere i reclami da esse presentati contro le prime decisioni.

Decisione: Le decisioni con le quali la Commissione ha fissato la retribuzione delle ricorrenti, in base ai contratti di agente contrattuale sottoscritti nell’aprile 2005, sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalle ricorrenti. Le ricorrenti sopporteranno la metà delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 80, n. 2, e 82, n. 2)

2.      Funzionari – Agenti contrattuali – Retribuzione

(Regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 2, n. 2)

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Retribuzione

(Regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 2, n. 2)

1.      Ai sensi dell’art. 82, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti, i requisiti minimi di formazione e di esperienza professionale richiesti per l’assunzione di un agente contrattuale rientrante nei gruppi di funzioni II e III sono identici: l’interessato dev’essere in possesso di un diploma che sancisca un livello di studi superiore o di studi secondari che dia accesso all’istruzione superiore, accompagnato, in quest’ultimo caso, da un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, oppure, se l’interesse del servizio lo giustifica, un’esperienza professionale di livello equivalente.

Le precisazioni apportate a questo proposito all’art. 2, n. 1, lett. b) e c), delle disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali alla Commissione non sono tali da rimettere in discussione tale constatazione per quanto riguarda, in particolare, il requisito di comprovare una formazione secondaria, sancita da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore. Quest’ultimo diploma, se il titolare può far valere un’esperienza professionale adeguata di tre anni, dà infatti accesso sia ad un impiego rientrante nel gruppo di funzioni II sia ad un impiego rientrante nel gruppo di funzioni III.

Di conseguenza, la circostanza che gli agenti interessati possano far valere un diploma che dia accesso all’istruzione superiore non può, di per sé, giustificare la loro assunzione nel gruppo di funzioni III anziché nel gruppo di funzioni II.

Inoltre, la Commissione ha adottato disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall’Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles negli asili nido e nei giardini di infanzia a Bruxelles al fine di delimitare il suo margine discrezionale nell’applicazione dell’art. 80, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti, il quale definisce le mansioni rientranti nei vari gruppi di funzioni. Risulta chiaramente dall’art. 1, n. 2, lett. b e c), delle dette disposizioni generali di esecuzione che le persone impiegate in qualità di puericultori (o puericultrici) appartengono al gruppo di funzioni II, a meno che esse non abbiano la qualità di «coordinatore/coordinatrice amministrativo/a del personale secondo il diritto belga», nel qual caso esse appartengono al gruppo di funzioni III.

(v. punti 38-41)

2.      Risulta chiaramente dal tenore letterale dell’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti che il versamento di un supplemento di retribuzione, in caso di diminuzione di quest’ultima, dopo l’assunzione in qualità di agente contrattuale di un lavoratore precedentemente vincolato all’istituzione da un contratto di lavoro di diritto nazionale, rispetto a quanto egli percepiva in quest’ultima qualità, costituisce una mera facoltà per l’istituzione. Per giunta, il detto art. 2, n. 2, lascia all’istituzione un elevato margine discrezionale per fissare l’importo supplementare poiché essa deve tener conto delle differenze esistenti tra la legislazione nazionale che si applicava in materia di fiscalità, sicurezza sociale e pensioni e le norme applicabili all’agente contrattuale.

La Commissione ha attuato l’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti adottando gli artt. 7 e 8 delle disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall’Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles negli asili nido e nei giardini d’infanzia a Bruxelles, nonché gli allegati I‑III delle dette disposizioni generali di esecuzione. Orbene, in forza di queste ultime disposizioni, essa si è effettivamente impegnata a versare un importo supplementare a talune categorie di agenti contrattuali secondo le modalità previste da tali disposizioni. Queste ultime modalità di applicazione dell’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti non possono tuttavia violare le norme superiori del diritto della funzione pubblica.

(v. punti 80, 81 e 83)

3.      Per sapere se l’inglobamento degli assegni familiari nella definizione delle retribuzioni nette, in qualità di agente contrattuale, da una parte, e di lavoratore subordinato di diritto nazionale, dall’altra, sia tale da penalizzare gli agenti contrattuali che, alle date considerate dagli artt. 7 e 8 delle disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall’Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles negli asili nido e nei giardini d’infanzia a Bruxelles, avevano figli a carico rispetto a quelli che, alle stesse date, non ne avevano, è importante, in primo luogo, constatare che queste due categorie di agenti contrattuali sono poste in situazioni analoghe rispetto alla finalità dell’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti, che tende a compensare un’eventuale diminuzione di retribuzione che potrebbe derivare dal passaggio degli interessati allo status di agente contrattuale.

In secondo luogo, l’inglobamento degli assegni familiari nella definizione delle retribuzioni nette, in qualità di agente contrattuale, da una parte, e di lavoratore subordinato di diritto nazionale, dall’altra, ha un’incidenza diretta sulla fissazione dell’importo supplementare che risulta dal rapporto fra tali retribuzioni nette, effettuata secondo le modalità dell’allegato I delle dette disposizioni generali di esecuzione. Nell’ipotesi in cui l’importo degli assegni familiari comunitari, inglobato nel primo termine di paragone, sia più elevato di quello degli assegni percepiti ai sensi della legislazione dello Stato membro della sede di servizio, inglobato nel secondo termine di paragone, il supplemento di retribuzione versato alle persone con uno o più figli a carico già alla data del loro passaggio allo status di agente contrattuale sarebbe corrispondentemente ridotto.

Ne consegue che l’inglobamento degli assegni familiari nella definizione delle retribuzioni è tale da provocare differenze di trattamento in termini di stipendio a seconda che, alle date previste dagli artt. 7 e 8 delle disposizioni generali di esecuzione, l’agente contrattuale interessato avesse o meno figli a carico, e ciò a scapito dell’agente con uno o più figli a carico alle stesse date. Al riguardo, il fatto che gli assegni familiari costituiscano una componente della retribuzione che le Comunità sono tenute a versare ai loro funzionari o agenti non può tuttavia condurre a giustificare differenze di trattamento tra agenti contrattuali qualora si tratti unicamente di farli beneficiare di un supplemento di stipendio destinato a compensare una diminuzione di retribuzione conseguente al passaggio da un regime di diritto nazionale ad un regime di diritto comunitario.

Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi giustificazione obiettiva, l’allegato I, nei suoi punti A e B, delle disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall’Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles negli asili nido e nei giardini d’infanzia a Bruxelles, cui rinvia l’art. 7 delle stesse disposizioni generali di esecuzione, viola il principio generale di parità di trattamento.

(v. punti 84-89)