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Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 – Repubblica di Cipro / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-549/20)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentante: Eirini Neofytou)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada 1 , nella parte in cui detta disposizione prevede la lettera b) dell’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 1071/2009. In subordine, se la Corte ritiene che ciò non sia possibile, si chiede alla Corte di annullare l’articolo 1, paragrafo 3, nella sua interezza;

in subordine, se la Corte giudica inammissibile un’azione intesa all’annullamento parziale del regolamento impugnato nei termini precedentemente esposti, annullare il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;

condannare Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda la ricorrente fa valere sette motivi di annullamento:

Primo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato articolo 90 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE, l’articolo 11 TFUE, l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, gli articoli 208, paragrafo 2 e 216, paragrafo 2, TFUE e il Trattato di Parigi.

Secondo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il principio di proporzionalità, quale previsto dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE e dall’articolo 1 del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE.

Terzo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazione, quali risultano dall’articolo 18 TFUE e dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio di eguaglianza degli Stati membri rispetto ai Trattati, quale risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e, nella misura in cui la Corte lo ritenga necessario, l’articolo 95, paragrafo 1, TFUE.

Quarto motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

Quinto motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato l’articolo 91, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 90 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE e l’articolo 94 TFUE.

Sesto motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato i principi di libertà di impresa e di libertà di stabilimento, quali risultano dall’articolo 49 TFUE e gli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Settimo motivo di annullamento: la ricorrente sostiene che i convenuti hanno violato l’articolo 58, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 91 TFUE e, in subordine, l’articolo 56 TFUE.

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1 GU 2020 L 249 pag. 17.