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Ricorso presentato il 10 aprile 2006 -Strack / Commissione

(Causa F-37/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) [Rappresentanti: avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione implicita della convenuta 7 luglio 2005 che respinge la domanda del ricorrente di riconoscimento della sua malattia come malattia professionale;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente EUR 2 000 a titolo di risarcimento del danno materiale subito a causa della decisione di rigetto 7 luglio 2005;

condannare la convenuta corrispondere al ricorrente EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa della decisione di rigetto 7 luglio 2005;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della domanda di annullamento, il ricorrente invoca tre motivi relativi, il primo, alla violazione dell'art. 90 dello Statuto, il secondo, alla violazione del principio di divieto di condotta arbitraria, dell'obbligo di motivazione e dell'abuso di potere, il terzo, alla violazione del dovere di sollecitudine.

A sostegno della domanda di risarcimento, il ricorrente sostiene che la decisione implicita di rigetto della sua domanda l'ha posto in una situazione di incertezza e di ansia durata diversi mesi, determinando conseguentemente un danno materiale e morale.

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