Language of document : ECLI:EU:F:2013:79

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

18 giugno 2013 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione – Effettivo trasferimento nel luogo di assegnazione – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Spese di giustizia – Articolo 94 del regolamento di procedura»

Nella causa F‑100/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto da H. Kreppel, presidente, E. Perillo (relatore) e R. Barents, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale a mezzo posta in data 10 ottobre 2011, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso inteso, in particolare, ad ottenere l’annullamento della decisione del 22 dicembre 2010 con la quale la Commissione europea gli ha negato il beneficio dell’indennità giornaliera.

 Contesto normativo

2        L’articolo 20 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), nella sua versione applicabile nel 2002 al periodo durante il quale l’indennità giornaliera avrebbe eventualmente dovuto essere corrisposta al ricorrente, così dispone:

«Il funzionario deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l’adempimento delle sue funzioni».

3        Ai sensi dell’articolo 71 dello Statuto:

«Il funzionario ha diritto, alle condizioni fissate dall’allegato VII, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell’entrata in servizio, di trasferimenti, della cessazione dal servizio, nonché delle spese sostenute nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni».

4        L’articolo 10 dell’allegato VII allo Statuto, rientrante nella sezione 3, intitolata «[Rimborsi spese]», di detto allegato, è così formulato:

«1. Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 20 dello Statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, ad un’indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue: (…)

2. La durata della concessione dell’indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:

a)      per il funzionario che non abbia diritto all’assegno di famiglia: 120 giorni;

b)      per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia: 180 giorni o – se il funzionario interessato effettua un periodo di prova – per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.

(…)

In nessun caso l’indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 20 dello Statuto».

 Fatti

5        Il ricorrente, all’epoca funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, è stato assegnato alla delegazione della Commissione di Luanda (Angola) a partire dal 16 giugno 2000.

6        A partire dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è stato in congedo per malattia presso il suo domicilio a Tricase (Italia).

7        Con decisione del 18 marzo 2002, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») riassegnava il ricorrente alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles (Belgio) (in prosieguo: la «decisione di riassegnazione»). Con sentenza del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione (T‑236/02), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee respingeva il ricorso del ricorrente inteso all’annullamento della decisione di riassegnazione e alla condanna della Commissione a corrispondergli il risarcimento del danno. A seguito dell’impugnazione del ricorrente, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (C‑59/06 P), annullava la citata sentenza Marcuccio/Commissione e rinviava la causa dinanzi al Tribunale di primo grado. Con sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑236/02, oggetto di impugnazione attualmente pendente dinanzi alla Corte, causa C‑617/11 P), il Tribunale dell’Unione europea annullava la decisione di riassegnazione, ma respingeva in toto la domanda di risarcimento del danno.

8        È pacifico tra le parti che il ricorrente non risiede più a Luanda e che non ha mai risieduto a Bruxelles.

9        Con nota del 10 agosto 2010 (in prosieguo: la «domanda del 10 agosto 2010»), il ricorrente presentava una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, intesa ad ottenere il beneficio dell’indennità giornaliera alla quale egli riteneva di aver diritto a seguito della decisione di riassegnazione.

10      Con nota del 22 dicembre 2010, che il ricorrente indica aver ricevuto l’11 febbraio 2011, la Commissione, dopo aver segnatamente comunicato al ricorrente che egli non aveva presentato, ai fini della concessione dell’indennità giornaliera, «alcuna prova in merito all’effettivo trasferimento a Bruxelles», gli ha negato il beneficio dell’indennità giornaliera (in prosieguo: la «decisione del 22 dicembre 2010»).

11      Con lettera del 24 febbraio 2011, giunta alla Commissione il 3 marzo 2011, il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione di rigetto della sua domanda del 10 agosto 2010 «comunque formatasi» e contro la decisione del 22 dicembre 2010.

12      Il reclamo è stato oggetto di una decisione implicita di rigetto del 3 luglio 2011 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Conclusioni delle parti

13      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto, comunque formatasi, della domanda del 10 agosto 2010;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione del 22 dicembre 2010;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione a corrispondergli l’indennità giornaliera, oltre agli interessi;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, comunque, in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata

15      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

16      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo per pronunciarsi e decide, quindi, in applicazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 Sull’oggetto del ricorso

17      Secondo una giurisprudenza costante, le domande di annullamento formalmente dirette contro la decisione di rigetto di un reclamo comportano, qualora tale decisione non abbia un contenuto autonomo, che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto che è stato oggetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, punto 8).

18      Nel caso di specie, le domande di annullamento dirette contro la decisione di rigetto del reclamo non hanno un contenuto autonomo e il ricorso deve, quindi, essere considerato come rivolto contro la decisione di rigetto della domanda del 10 agosto 2010 e, ove necessario, contro la decisione del 22 dicembre 2010.

 Sulle domande di annullamento

19      Alla luce delle circostanze del caso di specie e a fini di economia processuale, occorre esaminare subito i motivi sollevati dal ricorrente nel merito, senza statuire preliminarmente sulla ricevibilità delle domande di annullamento, essendo il ricorso, comunque e per i motivi esposti di seguito, manifestamente infondato in diritto (sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2009, Klein/Commissione, F‑32/08, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

20      A sostegno delle sue domande di annullamento, il ricorrente solleva, in sostanza, quattro motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 71 dello Statuto e dell’articolo 10 dell’allegato VII allo Statuto nonché su un errore di diritto; il secondo, su un difetto di motivazione; il terzo, su un errore manifesto di valutazione; il quarto, su una violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 71 dello Statuto e dell’articolo 10 dell’allegato VII allo Statuto nonché su un errore di diritto

–       Argomenti delle parti

21      Il ricorrente sostiene che il diritto all’indennità giornaliera sorgerebbe in capo al funzionario qualora quest’ultimo fosse «tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 20 dello Statuto» conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto. In forza della decisione di riassegnazione, il ricorrente sarebbe stato tenuto a cambiare residenza per risiedere nel nuovo luogo della sede di servizio a partire dal 1° aprile 2002. L’elargizione dell’indennità giornaliera non sarebbe subordinata alla circostanza che il funzionario si sia effettivamente stabilito nel luogo della sede di servizio né, a fortiori, alla prova di tale circostanza.

22      Secondo il ricorrente, la Commissione adotterebbe un’interpretazione teleologica delle disposizioni dello Statuto. In applicazione del principio generale di diritto «in claris non fit interpretatio», siffatta interpretazione sarebbe illegittima, in quanto le disposizioni statutarie relative all’indennità giornaliera sarebbero prive di ambiguità.

23      La Commissione chiede il rigetto di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

24      Fatti salvi l’annullamento della decisione di riassegnazione mediante la citata sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, e l’esito dell’impugnazione contro tale sentenza pendente dinanzi alla Corte, occorre, a fini di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia, statuire sul diritto del ricorrente al beneficio di un’indennità giornaliera a seguito della sua riassegnazione da Luanda a Bruxelles.

25      L’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto, rientrante nella sezione 3, intitolata «[Rimborso spese]», prevede la concessione di un’indennità giornaliera al «funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 20 dello Statuto», vale a dire quello di risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l’adempimento delle sue funzioni.

26      Inoltre, l’indennità giornaliera non è concessa, come precisa l’articolo 10, paragrafo 2, ultimo comma, dell’allegato VII allo Statuto, dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato.

27      La concessione dell’indennità giornaliera è, quindi, subordinata alla condizione dell’effettivo cambiamento di residenza per adempiere all’obbligo di residenza stabilito all’articolo 20 dello Statuto e alla condizione di sopportare le spese o gli inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi o di alloggiare provvisoriamente nel luogo della sede di servizio (v., in tal senso, sentenza della Corte del 5 febbraio 1987, Mouzourakis/Parlamento, 280/85, punto 9; sentenza del Tribunale di primo grado del 10 luglio 1992, Benzler/Commissione, T‑63/91, punto 20). Poiché tali due condizioni sono cumulative, l’indennità giornaliera non può, in particolare, essere concessa al funzionario che non comprovi di aver affrontato tali spese o inconvenienti (v. sentenza Mouzourakis/Parlamento, cit., punto 12; sentenza Benzler/Commissione, cit., punto 21).

28      Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai comunicato all’APN il suo indirizzo nel luogo della sede di servizio fissato dalla decisione di riassegnazione o in prossimità di tale luogo, e non contesta il fatto di non aver mai assunto le proprie funzioni come stabilite dalla decisione di riassegnazione né il fatto di non aver mai effettivamente risieduto a Bruxelles. È, quindi, dimostrato che il ricorrente non ha mai cambiato residenza per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 20 dello Statuto. A fortiori egli non ha affrontato spese o inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi o di alloggiare provvisoriamente nel luogo della sede di servizio.

29      Pertanto, occorre respingere il primo motivo sollevato in quanto manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione

30      La decisione del 22 dicembre 2010 precisa che il ricorrente non ha presentato, ai fini della concessione dell’indennità giornaliera, «alcuna prova in merito all’effettivo trasferimento a Bruxelles, mentre [tale indennità] [ha] lo scopo di compensare le spese e gli svantaggi effettivi connessi al fatto di essersi stabiliti provvisoriamente in un nuovo luogo di servizio» e che «non vi è alcuna indicazione che [il ricorrente] [si] sar[ebbe] effettivamente stabilito a Bruxelles».

31      La formulazione della decisione del 22 dicembre 2010 dimostra di per sé che tale decisione non è viziata da alcun difetto di motivazione.

32      Peraltro, supponendo, ai fini del ragionamento, che la decisione di rigetto della domanda del 10 agosto 2010 si sia formata in modo implicito, la decisione del 22 dicembre 2010 chiarisce la motivazione di un’eventuale decisione implicita di rigetto.

33      Pertanto, occorre respingere il secondo motivo sollevato in quanto manifestamente infondato.

 Sul terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione

34      Secondo il ricorrente, sarebbe evidente che la citata sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, non avrebbe avuto l’effetto di annullare la decisione di riassegnazione, contrariamente a quanto è indicato nella decisione del 22 dicembre 2010.

35      Orbene, anche ammettendo, ai fini del ragionamento, che sia erronea l’indicazione, nella decisione del 22 dicembre 2010, secondo la quale la sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, avrebbe avuto l’effetto di annullare la decisione di riassegnazione, il motivo vertente sul fatto che il ricorrente non si è mai stabilito a Bruxelles è, in sé, sufficiente a giustificare in diritto la decisione di non concedere al ricorrente l’indennità giornaliera (sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, BD/Commissione, F‑36/11, punto 83 nonché giurisprudenza ivi citata).

36      Pertanto, occorre respingere il terzo motivo sollevato in quanto inconferente.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione

37      Il ricorrente sostiene che risulta «dal complesso della vicenda» che la Commissione non avrebbe tenuto conto dei suoi diritti e interessi né avrebbe istruito correttamente la sua domanda del 10 agosto 2010 e il suo reclamo.

38      Le affermazioni del ricorrente non sono minimamente comprovate e nessun elemento relativo ad una violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione risulta dai documenti del fascicolo.

39      Occorre, quindi, respingere il quarto motivo in quanto manifestamente infondato e, poiché sono stati respinti tutti i motivi sollevati, rigettare le domande di annullamento.

 Sulla domanda di condanna della Commissione al pagamento dell’indennità giornaliera oltre a interessi

40      Trattandosi nel caso di specie di una controversia di carattere pecuniario nella quale il giudice dell’Unione dispone di una competenza giurisdizionale estesa al merito, conformemente all’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto, la domanda del ricorrente con cui egli chiede che sia intimato alla Commissione di corrispondergli le indennità giornaliere controverse deve essere dichiarata ricevibile (sentenza del Tribunale di primo grado del 30 novembre 1993, Vienne/Parlamento, T‑15/93, punto 41).

41      Tuttavia, poiché le domande dirette all’annullamento della decisione del 22 dicembre 2010 sono state rigettate, non vi è motivo di pronunciarsi sul presente capo di conclusioni.

42      Ne consegue che il ricorso deve essere interamente respinto.

 Sulle spese

43      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

44      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

45      Inoltre, ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

46      Nel caso di specie, oltre al fatto che il presente ricorso è manifestamente infondato in diritto, si deve rilevare che è stato proposto il 10 ottobre 2011, vale a dire più di nove anni e mezzo dopo l’adozione della decisione di riassegnazione, il 18 marzo 2002. Occorre sottolineare anche che il ricorrente ha deciso di proporre il presente ricorso benché la decisione di riassegnazione che ne costituisce il fondamento fosse stata annullata dalla citata sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione. Pertanto, come hanno già affermato più volte gli organi giurisdizionali dell’Unione nell’ambito del contenzioso che oppone il ricorrente alla Commissione da molti anni, il ricorrente ha optato per la via contenziosa senza alcuna giustificazione. Il presente ricorso è, quindi, manifestamente ingiustificato.

47      Poiché il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate e che superano il limite massimo previsto dall’articolo 94 del regolamento di procedura, il ricorrente deve essere condannato a rimborsare una parte di tali spese al Tribunale, per un importo di EUR 2 000.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)      Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)      Il sig. Marcuccio è condannato a corrispondere al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea la somma di EUR 2 000.

Lussemburgo, 18 giugno 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.