Language of document : ECLI:EU:C:2020:145


 


 



Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 3 marzo 2020 – Esim Chemicals / EUIPO

(causa C902/19 P)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1.      Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis, comma 3; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter, § 4)

(v. punto 8)

2.      Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis, comma 3; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter, § 4)

(v. punti 911)

3.      Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis, comma 3; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter, § 4)

(v. punti 1214)

Dispositivo

1)

L’impugnazione non è ammessa.

2)

La Esim Chemicals GmbH sopporta le proprie spese.