Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 3 marzo 2020 – Esim Chemicals / EUIPO
(causa C‑902/19 P)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»
1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis, comma 3; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter, § 4)
(v. punto 8)
2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis, comma 3; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter, § 4)
(v. punti 9‑11)
3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis, comma 3; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter, § 4)
(v. punti 12‑14)
Dispositivo
1) | | L’impugnazione non è ammessa. |
2) | | La Esim Chemicals GmbH sopporta le proprie spese. |