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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court (Irlanda) il 25 marzo 2020 – G.D. / The Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Ressources, Attorney General

(Causa C-140/20)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: G.D.

Resistenti: The Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Ressources, Attorney General

Questioni pregiudiziali

Se un regime generale o universale di conservazione dei dati, anche soggetto a rigorose restrizioni in materia di conservazione e accesso, sia di per sé contrario alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE 1 , per come interpretate alla luce della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea].

Se, nel valutare la concessione di una declaratoria di incompatibilità di una misura nazionale attuata ai sensi della direttiva 2006/24/CE2 e che prevede un regime generale di conservazione dei dati (soggetti ai necessari rigorosi controlli in materia di conservazione e/o di accesso) e, in particolare, nel valutare la proporzionalità di tale regime, un giudice nazionale possa tener conto della circostanza che i dati possono essere legalmente conservati da prestatori di servizi per fini commerciali propri e potrebbe essere richiesta una loro conservazione per motivi di sicurezza nazionale esclusi dalle disposizioni della direttiva 2002/58/CE.

Nel valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione e, in particolare, con i diritti della Carta, di una misura nazionale di accesso ai dati conservati, quali criteri dovrebbe applicare un giudice nazionale per stabilire se un siffatto regime di accesso preveda il necessario controllo preventivo indipendente, come stabilito dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza. In tale contesto, se un giudice nazionale possa, nell’ambito di tale valutazione, tener conto dell’esistenza di un controllo ex post di natura giurisdizionale o indipendente.

In ogni caso, se un giudice nazionale sia tenuto a dichiarare l’incompatibilità di una misura nazionale con le disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE, qualora tale misura nazionale preveda un regime generale di conservazione dei dati ai fini della lotta contro reati gravi e laddove il giudice nazionale abbia concluso, sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili, che tale conservazione sia al contempo indispensabile e strettamente necessaria al raggiungimento dell’obiettivo della lotta contro reati gravi.

Qualora un giudice nazionale sia tenuto a dichiarare l’incompatibilità di una misura nazionale rispetto alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE, come interpretate alla luce della Carta, se tale giudice abbia il diritto di limitare gli effetti nel tempo di tale declaratoria, ove ritenga che, in caso contrario, ciò comporterebbe un «conseguente disordine e un danno all’interesse pubblico» (conformemente all’approccio adottato, ad esempio, nella sentenza R (National Council for Civil Liberties) / Secretary of State for Home Department e Secretary of State for Foreign Affairs [2018] EWHC 975, punto 46).

Se un giudice nazionale, chiamato a dichiarare l’incompatibilità della legislazione nazionale con l’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE e/o a disapplicare tale legislazione e/o a dichiarare che l’applicazione di tale legislazione ha violato i diritti di un singolo, sia nell’ambito di un procedimento avviato al fine di agevolare un dibattito sull’ammissibilità delle prove nell’ambito di un procedimento penale che in altro ambito, possa essere autorizzato a rifiutare l’emissione di tale provvedimento in relazione ai dati conservati in applicazione della disposizione nazionale adottata nel rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 288 TFUE di introdurre fedelmente nel diritto nazionale le disposizioni di una direttiva, o a limitare l’efficacia di tale declaratoria al periodo successivo alla dichiarazione di invalidità della direttiva 2006/24/CE pronunciata dalla CGUE l’8 aprile 2014.

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1 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37).

2 Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006, L 105, pag. 54).