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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 14 ottobre 2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Causa C-527/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Parti intervenienti: Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungs-anstalt

Questioni pregiudiziali

Se l’efficacia vincolante dei documenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 1 , disciplinata dall’articolo 5 del suddetto regolamento n. 987/2009, operi anche nell’ambito di un procedimento dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Ove non sia data risposta negativa già alla prima questione:

a)    Se la suddetta efficacia vincolante operi anche quando, in precedenza, si è svolto un procedimento dinanzi alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non ha portato né a un accordo, né alla revoca dei documenti controversi.

b)    Se la suddetta efficacia vincolante operi anche quando un documento «A 1» viene rilasciato solo dopo che lo Stato membro ospitante ha formalmente accertato l’obbligo di assicurazione in base alla propria normativa. Se l’efficacia vincolante operi, in tali casi, anche retroattivamente.

Ove, a determinate condizioni, i documenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 spieghino una limitata efficacia vincolante:

se sussista una violazione del divieto di sostituzione previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 quando la sostituzione avviene mediante un distacco non da parte dello stesso datore di lavoro ma di un altro datore di lavoro; se, a tal riguardo, rilevi

a)    il fatto che il datore di lavoro in parola ha la propria sede nello stesso Stato membro del primo datore di lavoro, oppure

b)    il fatto che tra il primo e il secondo datore di lavoro distaccante sussistono legami sotto il profilo del personale e/od organizzativo.

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1     GU L 284, pag. 1.